DICHIARAZIONE 2 AL CONSIGLIO COMUNALE DEL 4/1/06

A. Greco  * 05 gennaio 2006 *  Torna indietro - Puoi premere ALT+I e INVIO  Chiudi la pagina web - Puoi premere ALT+X e INVIO (amministrazione-politica)* Caratteri grandi-medi-normali * Accessibilità


ATTENZIONE

LA GIUNTA FAI:

 

-        ha respinto la proposta della minoranza di non far pagare ai cittadini, come da anni l’Amministrazione ha sempre fatto, la Tassa Rifiuti Solidi Urbani sulle cantine domestiche, che non producono spazzatura;

-   ha affidato, in modo illegittimo, alla Sobarit spa il recupero di € 615.618,34 per l’Imposta Comunale sugli Immobili degli anni 1998-2004;

-         fa sprofondare nel caos il Settore dei Tributi locali.

 

 

Veglie 5-01-2006                     

                                                                       I Consiglieri di minoranza

Dichiarazione n. 2

 

Dichiarazione al Consiglio Comunale del 4-01-2006

La Giunta Comunale di Veglie con delibera n. 121 del 28.11.05, pur dando atto della “cronica esiguità delle risorse di bilancio”, ha “autorizzato il Sindaco a proporre appello dinanzi al Consiglio di Stato avverso alla ordinanza n. 1306 del TAR di Lecce del 26.10.2005, con la quale il TAR ha prescritto al Sindaco di procedere alla formazione di una nuova Giunta nel rispetto della normativa in materia di pari opportunità” e ha incaricato un legale esterno per una presunta difesa degli “interessi del Comune di Veglie”.

E’ noto che il Sindaco Fai già il 28 ottobre ha eseguito la suddetta ordinanza, ha dichiarato alla stampa locale che con la Giunta aveva condiviso una richiesta (quella di inserire una donna in Giunta), che sembrava giusta, e ha nominato una donna assessore esterno. Perché, allora, questo ricorso al Consiglio di Stato?

La risposta data alla stampa dal Sindaco e Giunta è stata: difendere gli interessi del Comune. In realtà gli interessi del Comune non c’entrano. La vera motivazione è scritta nell’allegato della delibera di Giunta in cui si legge: “è quanto mai opportuno ottenere una pronuncia del Giudice d’appello, non solo ai fini di una maggiore chiarezza in materia di rapporti fra Organi istituzionali e corretto esercizio delle funzioni dei singoli consiglieri, ma anche a salvaguardia dei futuri scenari che dette pronunce potrebbero ispirare”. In parole più semplici: “Consiglieri non vi permettete di ricorrere alla giustizia amministrativa. Siamo Maggioranza  e siamo abilitati a violare legge, statuti e regolamenti. La minoranza non è legittimata ad intervenire presso la giustizia amministrativa. Vi dovete accontentare degli ‘strumenti insiti nell’ufficio politico amministrativo ricoperto (quali il dibattito e il voto in seno al collegio, ovvero tutti gli strumenti della dialettica politica democratica) e di uno strumento di controllo tra i più incisivi ed efficaci predisposti dal Legislatore: l’art. 52 del T.U. degli Enti Locali n. 267/2000, invero attribuisce al Consiglio Comunale lo strumento della mozione di sfiducia, attraverso il quale (…) far cessare dalla carica il sindaco e la Giunta da questi nominata’ (dall’Atto di Ricorso in appello notificato ai consiglieri di minoranza in data 7/12/2005)”.

Su questo tentativo con cui si cerca di intimorire la Minoranza abbiamo da precisare che:

-                      sull’atto di Giunta e sindaco non siamo arrabbiati, anzi, politicamente contenti. Sulla questione siamo pronti a confrontarci, a nostre spese e con il sostegno tecnico di tanti professionisti che ritengono incredibile l’atto della Maggioranza, davanti al Consiglio di Stato;

-                      sul futuro della vita amministrativa, sostenuti dal 64 % della popolazione, con rammarico, dobbiamo cambiare la strategia che in questi mesi ci ha visti più volte protagonisti nell’aiutare la Maggioranza ad approvare atti, a dir poco, irricevibili dal Consiglio Comunale. 

A chi dimentica che gli interessi del Comune si difendono con il rispetto delle previsioni costituzionali, legislative e statutarie in materia di pari opportunità e che i Giudici del TAR sono stati costretti a sollecitare il potere di controllo amministrativo del Prefetto e quello di vigilanza politico/amministrativo del Ministero per le pari opportunità sull’operato del Sindaco Fai, atteso il rango e la significatività dei principi violati, sentiamo l’obbligo di ricordare che non esiste solo l’art. 52 ma anche l’art.142 del T.U.E.L. comma 1 per la rimozione e sospensione degli amministratori locali.

Veglie 4 gennaio 2006

            per i consiglieri comunali di minoranza di centro-destra e di centro-sinistra

                                                            “Prima di tutto i cittadini” - “Città unita”

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