VEGLIE - Provincia di Lecce
IL DIRETTORE DI POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZION CIVILE
ORDINA
in tutto il territorio comunale il divieto assoluto di accensione di fuochi al fine di bonificare i terreni da stoppie di colture cerealicole, nel periodo compreso fra il 1° giungo ed il 31 luglio, tranne che:
* per le superfici irrigabili utilizzate per le colture di secondo raccolto, per le quali le operazioni di bruciatura possono essere anticipate, previa autorizzazione del Direttore del Servizio di Polizia Municipale, a partire dal 1° luglio;
* per i proprietari ed i conduttori a qualsiasi titolo di terreni seminativi confinanti con le aree boschive che possono praticare le bruciature di stoppie a condizione che lungo il perimetro delle superfici interessate sia tracciata, subito dopo le operazioni di mietitrebbiatura e comunque, entro il 15 luglio, una "precesa" o "fascia protettiva" per tutta l'estensione direttamente confinante con boschi o foreste per una lunghezza non inferiore a 10 metri e comunque tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree boschive circostanti e/o confinanti.
E' fatto obbligo, altresė, ai proprietari, conduttori, enti pubblici e privati, titolari di gestione, manutenzione e conservazione di boschi, entro il 15 giugno 2001, di eseguire l'apertura, il ripristino, la ripulitura e il diserbo dei viali parafuoco, in particolare lungo le linee di confine a contatto con strade, autostrade, ferrovie, seminativi e pascoli, incolti e cespugliati.
L'Ufficio di Polizia Municipale e il Comando dei Carabinieri di Veglie sono tenuti a far osservare la prescritta ordinanza.
Dalla Residenza Municipale, lė 6/6/2001 |
Il Comandante di P.M. |