Sicurezza
sulle strade dei veicoli fermi
DECRETO 30 dicembre 2003 Caratteristiche
tecniche dei giubbotti e delle bretelle retro-riflettenti ad
alta visibilitą che devono essere indossati dai conducenti
dei veicoli, immatricolati in Italia, ai sensi dell'art. 162,
comma 4-ter, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. (GU n. 2 del 3-1-2004)
IL MINISTRO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 3, comma 9, del decreto-legge 27 giugno 2003,
n. 151, convertito in legge 1° agosto 2003, n. 241; Visto
l'art.
162, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, che stabilisce che i veicoli fermi sulla carreggiata
devono essere presegnalati con il segnale mobile di
pericolo; Visto l'art.
162, comma 4-ter, del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, che stabilisce che nei casi indicati al comma 1 e'
fatto divieto al conducente di scendere dal veicolo e
circolare sulla strada senza avere indossato un giubbotto o
bretelle retro-riflettenti ad alta visibilitą le cui
caratteristiche sono stabilite con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti; Visto il decreto
legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, di attuazione della
direttiva 89/686/CEE del Consiglio in materia di
ravvicinamento delle legislazioni nazionali degli Stati membri
relative ai dispositivi di protezione individuale; Visto il
decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10, di attuazione delle
direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CEE relative ai
dispositivi di protezione individuale; Vista la norma di
unificazione UNI EN 471:1995 relativa agli indumenti di
segnalazione ad alta visibilitą; Ritenuto di dover
assicurare un appropriato livello di protezione per gli
utilizzatori dei giubbotti e delle bretelle retro-riflettenti
ad alta visibilitą al pari degli altri soggetti professionali
che operano lungo le strade; Espletata la procedura
d'informazione in materia di norme e regolamentazioni tecniche
prevista dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, modificata ed
integrata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427, di
attuazione delle direttive 98/34/CE e 98/48/CE;
Adotta
il seguente decreto:
Art. 1. 1.1. I giubbotti e le bretelle
retro-riflettenti ad alta visibilitą di cui all'art. 162,
comma 4-ter, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
devono essere conformi alle prescrizioni del decreto
legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, di attuazione della
direttiva 89/686/CEE, come modificato dal decreto legislativo
2 gennaio 1997, n. 10, di attuazione delle direttive
93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CEE relativo ai dispositivi di
protezione individuale. 1.2. Si presumono conformi ai
requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui al
decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 come modificato
dal decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10, i giubbotti e
le bretelle muniti del marchio CE per i quali il fabbricante,
o il suo rappresentante stabilito nel territorio comunitario,
sia in grado di presentare, a richiesta, oltre alla
dichiarazione di conformitą CE, l'attestato di conformitą,
valutata mediante l'esame per la certificazione CE, con il
quale un organismo di controllo autorizzato certifica che un
modello di dispositivo di protezione individuale e' fabbricato
in conformitą alle relative norme nazionali, che traspongono
le norme armonizzate. Per gli indumenti ad alta visibilitą
la norma armonizzata di riferimento e' la norma UNI EN 471,
che traspone l'ultima versione della norma armonizzata, i cui
riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea. Qualora il fabbricante non applichi od
applichi parzialmente la norma armonizzata, valgono le
prescrizioni di cui all'art. 7, commi 6 e 8, del decreto
legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, come modificato dal
decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10.
Art. 2. 2.1. Al fine di assicurare un
appropriato livello di protezione per gli utilizzatori, i
giubbotti e le bretelle ad alta visibilitą devono essere
realizzati con materiali conformi alle prescrizioni
fotometriche applicabili ai materiali di classe 2, definite
nella sezione 6.1 della norma armonizzata UNI EN 471, che
traspone l'ultima versione della norma armonizzata, i cui
riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea, o equivalenti. Il presente decreto
sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. Roma, 30 dicembre 2003 Il Ministro: Lunardi
da:
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