LEGGE REGIONALE 2
aprile 2004, n. 5
"Legge quadro per la famiglia".
IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
TITOLO I
PRINCIPI, FUNZIONI E OBIETTIVI
Art. 1
(Principi)
1. La Regione Puglia riconosce e garantisce i diritti della famiglia
quale formazione sociale di primario interesse pubblico secondo i
principi dettati dagli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione della
Repubblica e pone ogni persona umana al centro della sua azione
legislativa, politica e amministrativa, in attuazione del principio
democratico di cui agli articoli 1 e 2 della Costituzione.
2. La Regione, affermando la basilarità della famiglia nel processo di
costruzione sociale, ne riconosce il ruolo di soggetto sociale primario,
con funzioni specifiche fondamentali, fondato su legami socialmente
assunti di convivenza, solidarietà, mutuo aiuto, solidarietà tra le
generazioni, responsabilità nella cura delle persone che la compongono e
nell'educazione dei minori.
3. Gli interventi regionali di programmazione socio-assistenziale,
sanitaria, culturale e territoriale saranno orientati alla famiglia come
ambito di intervento unitario in coerenza con quanto disposto
all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 25 agosto 2003, n. 17
(Sistema integrato d'interventi e servizi sociali in Puglia).
4. Nel quadro di attuazione del principio costituzionale del pluralismo
sociale e istituzionale, la Regione riconosce e promuove i valori propri
dell'ordinamento della famiglia e il suo ruolo fondamentale per lo
sviluppo di ogni singola persona umana, ai sensidei principi di cui agli
articoli 2, 3, 29 e seguenti della Costituzione.
Art. 2
(Funzioni e strumenti)
1. La Regione, in attuazione del principio di sussidiarietà, promuove il
"servizio pubblico integrato" per favorire il libero svolgimento delle
funzioni della famiglia e valorizzare la solidarietà nella famiglia, tra
le famiglie e a favore delle famiglie.
2. La Regione riconosce e garantisce il ruolo dell'associazionismo
familiare e ne promuove lo sviluppo.
3. Ogni iniziativa tesa ad attuare le finalità e gli obiettivi della
presente legge, sia essa promossa da enti pubblici o da soggetti privati
non profit, é considerata parte integrante del servizio pubblico
integrato, purché ne rispetti le finalità, gli obiettivie icriteriguida.
4. La Regione favorisce la libertà di scelta della famiglia tra servizi
pubblici e privati facenti parte del servizio pubblico integrato.
5. I Comuni svolgono le proprie funzioni riconoscendo e promuovendo
l'autonoma iniziativa delle formazioni sociali di base.
Art. 3
(Obiettivi)
1. Nel quadro dell'indirizzo e programmazione e dell'erogazione dei
servizi sociali a favore della persona e della famiglia, la Regione
individua i seguenti obiettivi:
a) favorire la formazione di nuovi nuclei familiari attraverso
interventi che concorrono a eliminare gli ostacoli di natura economica e
sociale che ne impediscono la nascita e lo sviluppo;
b) predisporre specifici programmi di sostegno, anche personalizzati, a
fronte di situazioni disagiate e/o che violano la dignità della persona
umana;
c) valorizzare la corresponsabilità dei genitori nei confronti dei figli
e il loro compito educativo e d'istruzione, favorendo la solidarietà tra
generazioni anche per la permanenza dell'anziano nella famiglia;
d) promuovere iniziative di mutuo sostegno tra famiglie e creare reti di
solidarietà nonché forme di autorganizzazione e imprenditorialità per
favorire le funzioni familiari particolarmente nell'attenzione ai
bambini, agli adolescenti, agli anziani, ai disabili;
e) promuovere le iniziative delle reti sociali e delle organizzazioni
del privato sociale tendenti a sviluppare la responsabilità familiare e
la capacità della famiglia ad assumere in pienezza le proprie funzioni
educative e sociali;
f) consentire ai genitori la libera scelta della scuola per i propri
figli, garantendo parità di trattamento tra utenti di scuole statali e
non statali secondo il principio di eguaglianza;
g) tutelare gli immigrati e le loro famiglie in stato di bisogno anche
attraverso iniziative e servizi di enti privati senza scopo di lucro;
h) favorire la natalità anche attraverso interventi per la cura della
sterilità, sostenendo l'alto valore personale e sociale dei ruoli
genitoriali, promuovendone le corresponsabilità nei confronti della
prole e il diritto-dovere all'impegno di cura ed educazione della
stessa;
i) tutelare la maternità favorendo e realizzando interventi per
prevenire e rimuovere le cause di natura economica e sociale che possano
indurre all'interruzione della gravidanza;
j) sviluppare nell'attività dei consultori pubblici e privati la
valorizzazione personale e sociale della maternità e della paternità, la
tutela dei minori e della donna, l'unità e la stabilità familiare, la
solidarietà sociale;
k) promuovere attività finalizzate al sostegno dei minori orfani
abbandonati e/o privi di assistenza;
l) favorire l'informazione, la consulenza, il sostegno e l'assistenza
alle vittime di violenze sessuali, con particolare riguardo ai minori
che abbiano subìto maltrattamenti e abusi;
m) promuovere la ricerca, lo studio e l'informazione sulle tematiche
relative alla famiglia e sullo stato delle famiglie residenti
articolando una specifica sezione dedicata alla famiglia nell'ambito del
Centro regionale di documentazione per le politiche sociali di cui
all'articolo 11 della l.r. 17/2003.
TITOLO II
INTERVENTI E MODALITÀ ATTUATIVE
CAPO I
Art. 4
(Modalità attuative)
1. Le risorse di cui all'articolo 15, comma 2, lettera b), della l.r.17/2003
sono finalizzate all'attuazione del programma delle politiche familiari,
con una specifica e distinta previsione all'interno del piano regionale
degli interventi e dei servizi sociali, riservando priorità agli
interventi previsti dall'articolo 46, comma 2, della legge 27 dicembre
2002,n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2003) nonché alle iniziative
di assistenza alla maternità.
2. Le priorità di cui al comma 1 assumono valore vincolante nella
definizione dei piani di zona nell'ambito dei quali sono
obbligatoriamente recepite e trasformate in interventi attuativi
annuali.
CAPO II
SERVIZI ALLA FAMIGLIA E CONTRIBUTI
Art. 5
(Assistenza personalizzata e permanenza nel proprio domicilio o nel
nucleo familiare di persone non autosufficienti)
1. La Regione favorisce l'assistenza a domicilio alla famiglia come
risposta personalizzata ai bisogni di ciascuno dei suoi membri,
particolarmente se portatori di handicap o anziani ed eroga contributi
per le prestazioni assistenziali e socio-sanitarie da svolgere in
famiglia secondo quanto previsto e nei limiti del piano regionale degli
interventi e dei servizi sociali di cui all'articolo 8 della l.r. n.17/2003.
2. La Regione promuove iniziative mirate a rendere possibile la
permanenza nel proprio domicilio o nel nucleo familiare di appartenenza
alle persone prive di autonomia fisica o psichica, ma che comunque non
necessitano del ricovero in istituto o in strutture di tipo ospedaliero
o in centri di riabilitazione ex articolo 26 legge 23 dicembre 1978, n.
833 (Istituzione del Servizio sanitario nazionale).
Art. 6
(Consulenza alla famiglia)
1. La Regione Puglia, riconoscendo il diritto alla vita fin dal momento
del concepimento, fermo restando quanto disposto dalla legge 22 maggio
1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e
sull'interruzione volontaria della gravidanza), valorizza e sostiene i
servizi di consulenza familiare gestiti dagli enti locali,
dall'associazionismo o dalle organizzazioni di volontariato
promuovendone l'utilizzo coordinato nell'ambito della programmazione
regionale e locale secondo quanto previsto e nei limiti del piano
regionale degli interventi e dei servizi sociali di cui all'articolo 8
della l.r.17/2003. Gli interventi sono rivolti a:
a) prevenire e rimuovere le difficoltà che possono indurre la donna
all'interruzione della gravidanza, anche attraverso l'erogazione di
specifici contributi, per favorire una maternità consapevole per come
previsto dagli articoli 2 e 5 della l. 194/1978;
b) promuovere e sviluppare la rete dei servizi socio-sanitari nonché
altre iniziative dirette a rimuovere le cause dell'aborto;
c) predisporre e organizzare piani personalizzati di sostegno
psicologico, socio-assistenziale e sanitario per i non abbienti,
utilizzando le risorse di enti pubblici e del privato sociale, del
volontariato nonché delle reti informali di solidarietà;
d) effettuare programmi relativi all'affido familiare e all'adozione,
intesi come esercizio della paternità e maternità responsabile.
2. I consultori pubblici e privati autorizzati devono assicurare la
realizzazione di programmi di formazione dei giovani al futuro ruolo di
coniugi e di genitori, nonché programmi formativi e informativi
riguardanti la procreazione responsabile.
Art. 7
(Famiglia e lavoro)
1. La Regione promuove iniziative per favorire la stipula di accordi tra
le organizzazioniimprenditoriali e leorganizzazioni sindacali
checonsentano la sospensione dell'attività lavorativa per ragioni di
assistenza e di cura ai familiari e ai figli.
2. La Regione, in occasione di una nuova nascita, favorisce il ricorso
al part-time e flessibilità di orario per uno dei due genitori.
Art. 8
(Interventi per la prima casa)
1. La Regione, anche al fine di promuovere la costituzione di nuove
famiglie e agevolare le famiglie in stato di bisogno, con particolare
riferimento a quelle numerose, può prevedere,nei limitie con le modalità
fissate dal piano regionale degli interventi e dei servizi sociali di
cui all'articolo 8 della l.r. 17/2003, gli interventi finanziari di cui
al comma 2 dell'articolo 46 della l. 289/2002.
CAPO III
LIBERTÀ DI EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Art. 9
(Servizi all'infanzia)
1. Nel rispetto dei diritti del bambino e al fine di prevenire i
processi di disadattamento, i servizi socio-educativi per la prima
infanzia prevedono modalità organizzative flessibili per rispondere alle
esigenze delle famiglie, con particolare attenzione a quelle numerose e
monoparentali.
2. La Regione promuove e sostiene, nell'ambito e nei limiti del piano
regionale degli interventi e dei servizi sociali di cui all'articolo 8
della l.r. 17/2003, l'adozione, anche con l'intervento dei Comuni, di
iniziative innovative da parte di associazioni e di organizzazioni di
privato sociale, finalizzate a:
a) realizzare forme di auto-organizzazione e mutualità familiari, quali
i "nidi famiglia". Per nido famiglia s'intende l'attività di cura di
bambini da 0 a 3 anni, svolta senza fini di lucro;
b) potenziare i servizi di asili nido, anche mediante convenzionamento
con i soggetti che gestiscono tali servizi, secondo gli standards
qualitativi e organizzativi definiti dalla Giunta regionale;
c) realizzare un'adeguata politica del tempo libero utilizzando anche le
risorse dell'associazionismo e fornire le strutture e i supporti
tecnico-organizzativi per la realizzazione di attività ludiche ed
educative particolarmente per l'infanzia e per gli adolescenti;
d) favorire l'attività di organizzazione delle "banche del tempo"
interfamiliari e/o di altre attività di formazione, ricreazione e cura
dei componenti la famiglia;
e) organizzare servizi nido presso la sede di istituzioni e/o imprese
pubbliche e private anche mediante apposite convenzioni;
f) contrastare in collaborazione con le famiglie le devianze sociali,
con particolare riguardo alla tossicodipendenza.
Art. 10
(Formazione)
1. La Regione, nell'ambito dell'attività di formazione professionale,
coordina e finanzia con risorse comunitarie programmi di aggiornamento e
riconversione professionale al fine di favorire il reinserimento nel
sistema occupazionale del genitore o di altro membro della famiglia che
abbia interrotto l'attività lavorativa a motivo di una nuova nascita e/o
per la cura di componenti del nucleo familiare.
Art. 11
(Diritto allo studio)
1. La Regione favorisce le forme di associazionismo e di autogestione
dei genitori ed educatori come modalità idonea a garantire l'effettiva
partecipazione di tutti i cittadini alla realizzazione della politica
regionale per la famiglia.
2. Nella definizione degli strumenti attuativi per assicurare un
effettivo diritto allo studio, al fine di favorire il superamento delle
limitazioni derivanti da condizioni di disagio economico, la Regione può
prevedere,tra l'altro:
a) buoni scuola alle famiglie finalizzati all'abbattimento delle spese
sostenute per la frequenza di asili nido, scuole materne, scuole
dell'obbligo, statali e non statali senza fini di lucro;
b) contributi per progetti destinati alla prevenzione e recupero degli
abbandoni e della dispersione scolastica e universitaria.
TITOLO III
PRINCIPIO DI SUSSIDARIETÀ
Art. 12
(Azioni positive per la promozione
dell'associazionismo familiare)
1. La Regione, al fine di garantire la partecipazione attiva dei
cittadini all'attuazione delle politiche regionali per la famiglia,
promuove e sostiene, nell'ambito e nei limiti del piano regionale degli
interventi e dei servizi sociali di cui all'articolo 8 della l.r.
17/2003, anche in forma coordinata con gli enti locali, le associazioni
e le formazioni del privato sociale dedite alla realizzazione delle
seguenti iniziative:
a) sensibilizzazione, formazione, informazione, orientamento e ricerca
sull'identità e il ruolo sociale della famiglia;
b) incentivazione e attuazione del mutuo aiuto nel lavoro domestico e di
cura familiare anche mediante la promozione delle "banche del tempo" di
cui all'articolo 9.
2. Le associazioni e le organizzazioni del privato sociale iscritte nel
registro regionale delle organizzazioni di volontariato, ai sensi delle
leggi regionali 16 marzo 1994, n. 11 (Norme di attuazione della legge
quadro sul volontariato), 1° settembre 1993, n. 21 (Iniziative regionali
a sostegno delle cooperative sociali e norme attuative della legge 8
novembre 1991, n. 381 concernente "Disciplina delle cooperative
sociali") e 11 febbraio 2002, n. 2 (Modifica della legge regionale 1°
settembre 1993, n. 21), possono stipulare convenzioni con enti pubblici
per la gestione dei servizi alla persona di sostegno alla famiglia, così
come previsto dall'articolo 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge
quadro per la realizzazione del sistema integrato d'interventie servizi
sociali).
Art. 13
(Consulta delle associazioni familiari)
1. E' istituita la Consulta regionale pugliese delle associazioni
familiari composta da:
a) il Presidente della Giunta regionale o Assessore delegato;
b) un rappresentante del Forum regionale delle associazioni familiari;
c) due rappresentanti delle associazioni di famiglie costituite,
operanti e iscritte nel registro di cui all'articolo 12;
d) tre rappresentanti delle università pugliesi;
e) tre rappresentanti dei servizi, delle strutture private di
solidarietà sociale e volontariato;
f) un rappresentante dei Comuni designato dall'ANCI Puglia;
g) un rappresentante delle Province designato dall'UPI;
h) il dirigentedel Settore competente per le politiche della famiglia;
i) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali regionali.
2. La Consulta é nominata con decreto del Presidente della Giunta
regionale, elegge nel proprio seno il Presidente e delibera un proprio
regolamento interno per l'organizzazione e la disciplina dei lavori.
3. La Consulta dura in carica per la legislatura nel corso della quale è
stata insediata.
4. La Consulta esprime pareri e formula proposte in ordine alla
predisposizione degli atti di programmazione regionale che riguardano la
politica per la famiglia, nonché in ordine all'attuazione della
medesima.
5. La Consulta è istituita senza oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 14
(Osservatorio permanente
sulla famiglia)
1. La Regione, nell'ambito dell'Osservatorio per le politiche sociali
previste dalla l.r. 17/2003, istituisce l' "Osservatorio permanente
sulle famiglie e le politiche della famiglia". In particolare
l'Osservatorio, in coerenza con quanto previsto dalla lettera l)
dell'articolo 3:
a) studia e analizza l'evoluzione delle condizioni di vita delle
famiglie, con particolare attenzione alle situazioni di disagio e di
violenza, al rapporto famiglia-lavoro e famiglia-servizi, al fine di
individuare le problematiche emergenti e l'evoluzione complessiva delle
esigenze familiari;
b) verifica l'efficacia degli interventi in favore della famiglia
realizzati dalla Regione, da enti e istituzioni pubbliche e private;
c) si avvale, per le sue attività, delle strutture e dei servizi di
ricerca e analisi della Regione;
d) si rapporta con altri Osservatori istituiti nell'ambito della
sicurezza sociale, anche al fine di creare un sistema informativo
coordinato;
e) focalizza i fenomeni di devianza e studia i rimedi atti a prevenire e
assistere le situazioni sociali marginali per la piena tutela della
dignità di ciascuna persona.
Art. 15
(Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa
fronte con le risorse riservate ai sensi dell'articolo 15, comma 2,
lettera b), della l.r. 17/2003 a carico del capitolo 784025 "Fondo
nazionale politiche sociali - l.r. 17/2003 - Piano regionale
socio-assistenziale - U.P.B. 9.2 "Servizi sociali" del bilancio della
Regione, preventivate per l'anno 2004 in euro 11.232.828,47.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come
legge
a cura di A. Maniglio |