AUTOCERTIFICAZIONI        

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Autocertificazioni - Certificati non sostituibili - Sanzioni - ICI

Ogni cittadino può presentare al posto dei certificati richiesti da una Pubblica Amministrazione, o da gestore di pubblici servizi, un'autocertificazione, cioè una dichiarazione che sostituisce il certificato senza l'obbligo di presentarlo in un secondo tempo, per dimostrare:
  • data e luogo di nascita

  • residenza

  • cittadinanza

  • godimento dei diritti politici

  • stato civile

  • stato di famiglia

  • esistenza in vita

  • nascita del figlio

  • decesso

  • posizione militare

  • iscrizione albi/elenchi P.A.

  • titolo di studio o qualifiche

  • situazione reddituale

  • possesso e n. partita Iva

  • stato di disoccupazione

  • qualità di legale rappresentante

  • qualità di tutore

  • di non avere condanne penali

  • tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato
    contenuti nei registri dello stato civile.

Se si utilizza questo tipo di dichiarazione, non è più necessaria l'autentica della sottoscrizione!

In pratica...

Scrivere su un semplice foglio i dati indicati precedentemente, firmarlo e presentarlo o spedirlo a qualsiasi ufficio o gestore di Pubblico Servizio. Il foglio così redatto ha lo stesso valore del certificato.

Attenzione: l'autocertificazione non ha validità nei rapporti tra privati e non si può utilizzare per presentare domande o documenti alle autorità giudiziarie.

Anche le domande per la partecipazione a concorsi o a selezioni per l'assunzione nelle Pubbliche Amministrazioni, non richiedono più l'autentica della firma, salvo che il bando non ne faccia esplicita richiesta.


Certificati non sostituibili con l'autocertificazione

(salvo diverse disposizioni dalla normativa di settore).


Sanzioni

Per il cittadino

Per il pubblico ufficiale o funzionario pubblico


Nel caso di dichiarazioni non veritiere
si avrà la decadenza immediata dai
benefici eventualmente ottenuti
e l'applicazione delle sanzioni penali
previste dall'art. 26 della legge 15/68. 


Il pubblico ufficiale o funzionario pubblico che non ammette l'autocertificazione, nonostante ci siano tutti i presupposti per accoglierla, incorre nelle sanzioni previste dall'art. 328 del C. P. e rischia di essere punito per omissione o rifiuto d'ufficio.
ll cittadino dovrà, in primo luogo, accertare chi è il responsabile della pratica inoltrata, richiedendo nome, cognome, qualifica e, per iscritto, le ragioni del mancato accoglimento. Dopo aver ottenuto questi, il cittadino può segnalare il fatto presso la Prefettura.

Coefficienti ICI

Per il nostro comune di Veglie il coefficiente per il calcolo dell'Ici è pari al 5 per mille E' un coefficiente unico, sia per la prima casa che per la seconda.