"E ADESSO PARI OPPORTUNITA' ANCHE NELLA SFERA POLITICA"
Gazzetta * 8 luglio 2005 * (gazzetta-politica)* Caratteri grandi-medi-normali * Accessibilità
Interventi/ Antonio
Malerba, avvocato
«E adesso pari opportunità anche nella sfera politica»
Ciò che mi ha entusiasmato, nel cercare di dar
credito alle istanze di chi chiedeva giustizia e la salvaguardia della propria
dignità, è stato un principio, quello delle pari opportunità, che per la prima
volta è applicato anche in una sfera particolare, quella politica. Il principio,
pur presente nel nostro ordinamento, aveva avuto un impulso ad una concreta
attuazione dal diritto comunitario. Ed è per esso e con esso, che aveva trovato
una applicazione nell'ambito della nostra Costituzione. Il Parlamento Europeo,
dal 1996 in poi aveva emanato una serie di risoluzioni, tendenti ad obbligare le
istituzioni degli Stati membri, a vietare le ineguaglianze derivanti dal sesso.
Nella Carta di Nizza, il principio delle pari opportunità aveva assunto un rango
costituzionale, nel senso che era posto un limite alla esistenza di qualunque
fatto o atto del diritto nazionale in contrasto con detti principi. Si era
affermato che l'applicazione doveva essere intesa in tutti i campi, specificando
che ogni Stato doveva adottare misure che prevedevano vantaggi specifici a
favore del sesso sottorappresentato. Ora, per un processo ormai stabile e
definito di comunitarizzazione del diritto, anche l'Italia, ancorchè in ritardo,
aveva adottato una serie di disposizioni, tendenti a rendere sempre più cogente
ed effettivo il principio delle pari opportunità. Gran parte dei casi sorti
riguardavano la discriminazione operante nell'ambito del lavoro, inteso nella
sua accezione più ampia. Sembrava, pertanto, che questioni attinenti alla
politica dovessero relegare detto principio ad un ruolo marginale. Il primo
esempio concreto, di un organo non legislativo, dell'applicazione del principio
delle pari opportunità fu l'introduzione dell'apposito Ministero nell'ambito del
governo. Dopo un dibattito di circa due anni, fu introdotta la modifica
dell'articolo 51 della Costituzione, che aggiungeva:"A tal fine la Repubblica
promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini". Una
coordinata lettura con l'articolo 3 aveva posto un problema, ossia quello di
rendere effettivo l'accesso alle cariche pubbliche per le donne. Il termine
«promuove» voleva indicare che lo Stato garantiva una presenza nella vita anche
politica, ma occorreva però precisarne la portata e gli effetti. Vi era un
orientamento che sosteneva una garanzia a monte, della tutela delle pari
opportunità. Questo orientamento, però, non era passato, e l'interpretazione
corretta era che la garanzia fosse da intendersi comunque solo dopo l'avvenuta
elezione, e quindi selezione elettorale. Dopo la modifica della Costituzione del
2003 quelle che erano mere indicazioni sono divenuti precetti. L'ordinanza 683
ha il pregio di essere il primo atto giurisdizionale in cui, nella specie, un
giudice amministrativo ritiene di sospendere l'esecuzione del provvedimento di
nomina sindacale degli assessori. Le ragioni che hanno motivato l'ordinanza sono
sicuramente il contrasto tra un atto del Sindaco e lo Statuto comunale, il D.
Lgs. 267/2000, e l'articolo 51 della Costituzione. Invece, sulle novità e sulle
implicazioni che una tale pronuncia può avere sull'assetto di tutti i Comuni
d'Italia, delle Provincie e delle Regioni, ma anche, si badi bene, di altri Enti
non territoriali, sarà sicuramente approfondito dalle prossime pronunce
giurisdizionali, di cui questa è stata pioniera». Avvocato Antonio Malerba