"E ADESSO PARI OPPORTUNITA' ANCHE NELLA SFERA POLITICA"

Gazzetta  * 8 luglio 2005 *  Torna indietro - Puoi premere ALT+I e INVIO  Chiudi la pagina web - Puoi premere ALT+X e INVIO (gazzetta-politica)* Caratteri grandi-medi-normali * Accessibilità


Interventi/ Antonio Malerba, avvocato
«E adesso pari opportunità anche nella sfera politica»

Ciò che mi ha entusiasmato, nel cercare di dar credito alle istanze di chi chiedeva giustizia e la salvaguardia della propria dignità, è stato un principio, quello delle pari opportunità, che per la prima volta è applicato anche in una sfera particolare, quella politica. Il principio, pur presente nel nostro ordinamento, aveva avuto un impulso ad una concreta attuazione dal diritto comunitario. Ed è per esso e con esso, che aveva trovato una applicazione nell'ambito della nostra Costituzione. Il Parlamento Europeo, dal 1996 in poi aveva emanato una serie di risoluzioni, tendenti ad obbligare le istituzioni degli Stati membri, a vietare le ineguaglianze derivanti dal sesso. Nella Carta di Nizza, il principio delle pari opportunità aveva assunto un rango costituzionale, nel senso che era posto un limite alla esistenza di qualunque fatto o atto del diritto nazionale in contrasto con detti principi. Si era affermato che l'applicazione doveva essere intesa in tutti i campi, specificando che ogni Stato doveva adottare misure che prevedevano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato. Ora, per un processo ormai stabile e definito di comunitarizzazione del diritto, anche l'Italia, ancorchè in ritardo, aveva adottato una serie di disposizioni, tendenti a rendere sempre più cogente ed effettivo il principio delle pari opportunità. Gran parte dei casi sorti riguardavano la discriminazione operante nell'ambito del lavoro, inteso nella sua accezione più ampia. Sembrava, pertanto, che questioni attinenti alla politica dovessero relegare detto principio ad un ruolo marginale. Il primo esempio concreto, di un organo non legislativo, dell'applicazione del principio delle pari opportunità fu l'introduzione dell'apposito Ministero nell'ambito del governo. Dopo un dibattito di circa due anni, fu introdotta la modifica dell'articolo 51 della Costituzione, che aggiungeva:"A tal fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini". Una coordinata lettura con l'articolo 3 aveva posto un problema, ossia quello di rendere effettivo l'accesso alle cariche pubbliche per le donne. Il termine «promuove» voleva indicare che lo Stato garantiva una presenza nella vita anche politica, ma occorreva però precisarne la portata e gli effetti. Vi era un orientamento che sosteneva una garanzia a monte, della tutela delle pari opportunità. Questo orientamento, però, non era passato, e l'interpretazione corretta era che la garanzia fosse da intendersi comunque solo dopo l'avvenuta elezione, e quindi selezione elettorale. Dopo la modifica della Costituzione del 2003 quelle che erano mere indicazioni sono divenuti precetti. L'ordinanza 683 ha il pregio di essere il primo atto giurisdizionale in cui, nella specie, un giudice amministrativo ritiene di sospendere l'esecuzione del provvedimento di nomina sindacale degli assessori. Le ragioni che hanno motivato l'ordinanza sono sicuramente il contrasto tra un atto del Sindaco e lo Statuto comunale, il D. Lgs. 267/2000, e l'articolo 51 della Costituzione. Invece, sulle novità e sulle implicazioni che una tale pronuncia può avere sull'assetto di tutti i Comuni d'Italia, delle Provincie e delle Regioni, ma anche, si badi bene, di altri Enti non territoriali, sarà sicuramente approfondito dalle prossime pronunce giurisdizionali, di cui questa è stata pioniera». Avvocato Antonio Malerba
 

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