MENSA
Al
Comune di VEGLIE
Al Co.re.co. di LECCE
S E D I
Oggetto: richiesta di sottoposizione a controllo preventivo di legittimità della
delibera della Giunta Municipale di VEGLIE n. 118 del 18/10/2000, pubblicata all'albo
comunale il 19/10/2000.
I sottoscritti Alessandro APRILE, Giovanni CIPOLLA, Antonio GRECO, Giovanni PARENTE e
Salvatore RIZZELLO, consiglieri comunali del Comune di Veglie, ai sensi dell'art. 127 co. 1 lett. a) D.L.vo 18/8/2000 n. 267 (già art. 17 co. 38 lett. a
l. 127/97),
C H I E D O N O
che la delibera della Giunta Municipale di VEGLIE n. 118 del 18/10/2000,
pubblicata all'albo comunale il 19/10/2000 - con cui la Giunta Municipale ha annullato la
propria precedente delibera n. 95/2000 e così ha confermato la delibera n. 80/2000 con
cui veniva "rinnovato" per altri tre anni scolastici e per un importo complessivo di lire
550 milioni, in favore della ditta MUIA Rosa il contratto di appalto (stipulato il 21/11/97
per gli anni scolastici 1997/98, 1998/99 e 1999/2000) del servizio di mensa per gli alunni
della scuola materna statale - sia sottoposta al controllo di legittimità per i motivi di
seguito enunciati.
Rispetto alle precedenti delibere aventi ad oggetto il servizio di mensa scolastica
del Comune di Veglie, l'unico fatto nuovo è costituito dall'articolato e autorevole parere
pro veritate reso in data 6/10/2000 dall'avv. Pietro Quinto, allegato alla delibera in
oggetto.
La Giunta Municipale, tuttavia, ha disatteso alcune delle indicazioni giuridiche
contenute proprio in tale parere legale, determinanti ai fini della legittimità dell'atto ora in
esame, come di seguito si specifica.
1 - Violazione dell'art. 6 l. 537/93, come modificato dall'art. 44 l. 724/94.
La delibera in oggetto risulta adottata in assenza del prescritto accertamento della
"sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse per la rinnovazione" (art.
6 co. 2 l. 537/93) del contratto in questione.
La giurisprudenza ha chiarito che "ai sensi dell'art. 44 co. 2 l. 724/94, una motivazione specifica è necessaria nel caso in cui l'amministrazione intenda rinnovare o
prorogare un contratto per la fornitura di beni e servizi, e non anche per l'ipotesi inversa
di mancato rinnovo" (TAR Marche 28/5/99 n. 692), così rimarcando l'eccezionalità
dell'ipotesi di rinnovo.
L'avv. Pietro Quinto, nel parere già citato, ha precisato: "fermo restando che esula
dal compito e dalle competenze del sottoscritto una valutazione nel merito di tali ragioni,
occorre evidenziare che codesta Amministrazione dovrebbe aver cura di confermare (se
del caso) le ragioni di convenienza e di opportunità già espresse in precedenza sulla
base di un più concreto e puntuale richiamo degli atti e delle risultanze istruttorie
acquisite, provvedendo così anche ad una integrazione motivazionale della stessa
delibera n. 80 del 23/8/2000 che sul punto si appalesa alquanto carente sotto il profilo
formale" (p. 14-15).
Nella delibera in oggetto la valutazione di convenienza è argomentata rilevando:
"che sono state acquisite ulteriori notizie presso altri Comuni in ordine al costo di ogni
pasto dalle quali emerge chiaramente la convenienza per il Comune al rinnovo del
contratto".
Non è dato sapere quali siano le presunte "ulteriori notizie", in nessun modo specificate né nel testo della delibera, né negli allegati.
Se, invece, il riferimento è ai dati numerici già in possesso dell'Amministrazione
prima di adottare la delibera n. 80 del 23/8/2000 (v. relazione in data 18/8/2000 del
responsabile del servizio) va rilevato che la conclusione (contenuta nella relazione
integrativa in data 23/8/2000 del responsabile del servizio) secondo cui "il prezzo offerto
non appare superiore alla media di quelli praticati in alcuni Comuni viciniori, così
come elencati nel primo punto della relazione" del 18/8/2000 risulta non condivisibile.
Infatti la media tra i costi dei pasti per i Comuni di Monteroni, Carmiano, Guagnano e Copertino (esclusa ovviamente la scuola elementare di quest'ultimo
Comune, atteso che il servizio di Veglie riguarda la scuola materna) è, sia pure di poco,
inferiore al prezzo offerto dalla ditta Muia.
Non è dato di sapere, poi, se i prezzi dei Comuni viciniori sono tutti effettivamente
confrontabili con quello di Veglie, atteso che nel nostro Comune la ditta fornitrice ha a
disposizione le cucine comunali, ciò che non risulta per tutti i Comuni.
E ancora, perché non sono stati acquisiti i prezzi anche di altri Comuni confinanti o
comunque vicini, come Novoli, Salice Salentino, Campi Salentina, Squinzano,
Arnesano, Porto Cesareo, ecc.?
Il metodo seguito per la valutazione della convenienza economica appare, in definitiva, assolutamente inattendibile e arbitrario.
Il co. 11 dell'art. 6 l. 537/93, al contrario, prescrive puntualmente: "Ove non ricorrano alle procedure concorsuali per la scelta del contraente ed in assenza dei dati
orientativi di cui al co. 6, le amministrazioni pubbliche sono tenute ad effettuare,
almeno annualmente, ricognizione dei prezzi di mercato ai fini dell'applicazione del co.
2". Nulla di tutto ciò è avvenuto nel caso in esame.
In assenza di una attendibile valutazione della convenienza economica del rinnovo
del contratto in questione, in definitiva, il ricorso alla gara pubblica risulta obbligato.
Negli atti allegati alla delibera - anche se non nella delibera stessa - si fa anche
riferimento ad una ragione di convenienza che deriverebbe dallo snellimento delle
procedure e dalla possibilità di evitare "l'esborso di somme per la pubblicazione del
bando di gara che assumerebbe rilievo comunitario" (relazione in data 18/8/2000 del
responsabile del servizio).
Tale argomento risulta superato proprio in conseguenza del parere legale dell'avv.
Pietro Quinto, secondo cui la gara in questione non dovrebbe seguire le procedure di c.d.
evidenza comunitaria.
Pertanto, se anche solo ad agosto anziché deliberare il rinnovo fosse stata indetta
una regolare gara, priva di particolari spese per l'amministrazione, la mensa scolastica
sarebbe già in funzione, senza alcun problema legale.
Nella delibera in oggetto si adduce a giustificazione della conferma della delibera
n. 80 del 23/8/2000 - con cui si rinnovava il contratto di appalto con la ditta Muia - anche il
rilievo "che appare evidente la necessità di non esporre il Comune al contenzioso
preannunciato dalla ditta Muia con i connessi pregiudizi possibili sia sul piano
dell'attività amministrativa sia sul piano strettamente personale".
In proposito molto più prudente è lo stesso parere dell'avv. Pietro Quinto, secondo
cui l'atto di autotutela può "far valere l'opportunità di non esporre il Comune al
contenzioso preannunciato dalla ditta Muia": non necessità, quindi, ma opportunità, la
cui valutazione è estranea alle ragioni di convenienza e pubblico interesse di cui all'art. 44
l. 724/94.
E inoltre, va rilevato che la revoca della delibera n. 80 del 23/8/2000 è intervenuta
il 14/9/2000 e cioè solo 10 giorni dopo la pubblicazione della delibera revocata, sicché
solo pretestuosamente la ditta Muia - e dietro di essa l'Amministrazione Comunale -
potrebbe addurre l'esistenza di "interessi consolidatisi per effetto dell'atto adottato"
(secondo l'espressione dell'avv. Pietro Quinto, p. 13 del parere).
Si è detto sinora dell'assenza di ragioni di "convenienza" che giustifichino il rinnovo
del contratto.
Esse non vanno confuse, come chiaramente si evince dall'art. 44 l. 724/94, con le
ragioni di "pubblico interesse". Tale distinzione non è, invece, chiara nelle delibere n.
80/2000 e 118/2000 della G.M. di Veglie.
Secondo l'ultima delibera le ragioni di pubblico interesse sarebbero costituite dalla
"esigenza prioritaria della immediata e regolare prestazione del servizio ad attività
scolastica ormai avviata".
E' chiaro, innanzi tutto, che, in ogni caso, tale esigenza non potrebbe supplire alla
mancanza delle ragioni di convenienza per il rinnovo.
All'esigenza sopra indicata, inoltre, si può rispondere in più modi, anche rispettando la regola della gara e senza pregiudicare l'interesse dei genitori al costo più
conveniente possibile del servizio - mensa per i prossimi anni.
L'urgenza, oggi, di provvedere, poi, è stata determinata dall'agire confuso e poco
accorto dell'Amministrazione.
Il contratto è scaduto a giugno 2000 e già nella prima metà di settembre i sottoscritti consiglieri hanno richiesto per iscritto al Sindaco l'indizione della gara per la
mensa scolastica: non si può, quindi, invocare un'urgenza determinata dagli stessi ritardi
dell'Amministrazione.
Già si preannunciano, poi, iniziative di altre ditte interessate al servizio di mensa
scolastica che potrebbero determinare il blocco dell'irrituale rinnovo del contratto con la
ditta Muia: l'interesse pubblico ad una aggiudicazione del servizio mensa giuridicamente
inattaccabile impone la gara.
2 - Violazione dell'art. 49 co. 1 D.L.vo 18/8/2000 n. 267 (già art. 53 l. 142/90).
Il prescritto parere di responsabilità tecnica relativo alla delibera in oggetto (così
come quello per la delibera n. 80/2000) è stato espresso non dal responsabile del servizio
interessato (servizio socio-assistenziale), che pure era in servizio il 19/10/2000 e il
23/8/2000 (come si desume dalla nota a sua firma in data 23/8/2000, in atti), ma dal
segretario generale. Tale competenza non ha carattere meramente formale, in quanto
solo chi segue in modo continuativo il servizio interessato è istituzionalmente in grado di
esprimere il più documentato parere di regolarità tecnica.
Non è affatto chiaro perché ciò sia avvenuto.
3 - Ragioni di inopportunità.
Il parere dell'avv. Pietro Quinto, come si è già riportato, ha invitato l'Amministrazione a indicare le ragioni di opportunità per il rinnovo del contratto con la
ditta Muia.
Di esse non c'è traccia nella delibera in oggetto.
Sussistono, al contrario, serie ragioni di inopportunità del rinnovo senza gara, sia
perché la maggioranza non ha inteso neppure sentire al riguardo il parere del Consiglio
Comunale, ai sensi dell'art. 42 co. 2 lett. e) D.L.vo 267/2000 (già art. 32 lett. f l.
142/90), sia soprattutto per l'esistenza di un legame di parentela: la titolare della ditta
Muia è infatti cugina del Sindaco pro tempore di Veglie.
Distinti saluti.
Veglie 23 ottobre 2000
I Consiglieri Comunali