TITOLO II
INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE
1. Il Comune riconosce
nell’informazione la condizione essenziale per assicurare la
partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa. Cura l’istruzione
dei mezzi e strumenti idonei per portare a loro conoscenza programmi,
iniziative, decisioni e atti di particolare rilevanza, consentendone
l’utilizzazione ai cittadini e alle organizzazioni sociali.
2. Organizza
conferenze e incontri, stabilisce rapporti con gli organi di informazione ed
istituisce forme di comunicazione che consentano all’intera comunità locale
di esprimere le proprie esigenze.
3. I documenti
amministrativi del Comune, delle istituzioni e delle aziende comunali sono
pubblici, ad eccezione di quelli riservati per legge o per effetto di
temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco (dichiarazione questa
redatta su conforme parere del responsabile individuato ai sensi dell’articolo
8 della Legge 31.12.1996 n. 675 dei successivi regolamenti emanati e dei pareri
resi pubblici dal Garante per il diritto alla riservatezza) che vieti
l’esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento.
4. Apposito regolamento
assicura l’accesso dei cittadini ai documenti amministrativi ed indica le
categorie di atti di cui può essere temporaneamente vietata l’esibizione
a tutela della riservatezza dei singoli o delle formazioni sociali.
5. Allo scopo di dare
piena attuazione ai principi contenuti nella Legge 7 agosto 1990 n. 241
è istituito un ufficio per le relazioni con il
pubblico.
A tale
ufficio sono attribuite le seguenti competenze:
a) servizi all’utenza dei
diritti di partecipazione di cui al capo III della Legge n. 241 del 1990;
b) informazioni all’utenza
relativa agli atti ed allo stato dei procedimenti;
c) ricerca ed analisi
finalizzate alla formulazione di proposte sugli aspetti organizzativi e
logistici del rapporto con l’utenza;
d) promozione ed attuazione di
iniziative di comunicazione di pubblica utilità per assicurare la conoscenza di
normative, servizi e strutture.
L’organizzazione
e il funzionamento dell’ufficio sono disciplinati dal piano generale di
riorganizzazione degli uffici e dei servizi comunali.
1. Nella sede comunale, in luogo accessibile al
pubblico, è individuato apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio per la
pubblicazione degli atti, provvedimenti, avvisi soggetti per legge o per Statuto
a tale adempimento.
2. Il Messo comunale cura la tenuta dell’Albo
e l’affissione degli atti soggetti a pubblicazione.
3. La pubblicazione deve essere fatta in modo
che gli atti possano leggersi per intero e facilmente.
4. Tutti gli atti soggetti a pubblicazione, in assenza di speciali disposizione di legge regolamentari, devono essere pubblicati all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.
1. I cittadini, singoli
o associati, possono presentare agli organi comunali istanze, petizioni e
proposte vertenti su aspetti che riguardano l’azione amministrativa del
Comune, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di situazioni
giuridiche soggettive e di interessi collettivi.
2. Le proposte
organicamente formulate - preventivamente sottoposte all’esame di proponibilità
sotto il profilo giuridico, in rapporto agli strumenti generali del Comune, da
parte della Commissione Consiliare competente - le istanze e le petizioni sono
sottoposte all’esame degli organi cui il cittadino o i cittadini intendono
rivolgersi, entro trenta giorni dal deposito. La Commissione ammette alla
discussione , a richiesta, una delegazione dei presentatori. Gli organi comunali
competenti adottano i provvedimenti definitivi entro i successivi sessanta
giorni.
3. I soggetti
presentatori di atti di intervento partecipativo possono richiedere
l’assistenza del Difensore Civico.
4. Il Sindaco, a
conclusione dell’iter procedurale, darà comunicazione al soggetto o ai
soggetti interessati del relativo esito, entro quindici giorni, motivando
adeguatamente l’eventuale diniego.
5. Il Regolamento
prevede procedure e modalità di presentazione, accettazione ed esame delle
iniziative di partecipazione avanzate nel rispetto dei termini stabiliti da
questo articolo.
6. Il Comune, nei modi
stabiliti dal regolamento, agevola le procedure fornisce gli strumenti necessari
per l’esercizio del diritto di iniziativa, assicurando anche
l’assistenza dei competenti uffici.
7. Ciascun elettore può far valere le azioni e i ricorsi che spettano al Comune.
1. Il Sindaco, può
indire referendum consultivi della Comunità locale su provvedimenti di
interesse generale ed in materia di esclusiva competenza locale, quando lo
richiedano 800 elettori residenti nel Comune, salvo i limiti di cui al
successivo articolo.
2. E’ indetto, altresì,
referendum propositivo su questioni interessanti l’intera Comunità
locale e nelle materie di cui sopra, allorquando lo richiedano 800 elettori
residenti.
3. I quesiti possono
essere formulati anche in modo da consentire la scelta tra due o più opinioni
relative alla stessa questione.
4. E’ indetto
referendum abrogativo su provvedimenti di interesse generale ed in materia di
esclusiva competenza locale, salvo i limiti di cui al successivo articolo,
allorquando lo richiedano 800 cittadini iscritti nelle liste elettorali.
5. La richiesta del
Comitato Promotore deve essere sottoscritta da almeno dieci elettori del Comune
di Veglie.
6. Una Commissione
consiliare istituita all’inizio della legislatura, e composta in modo
proporzionale alla consistenza dei gruppi consiliari, esamina l’istanza entro
15 giorni dalla presentazione, al solo fine di accertare che quanto proposto non
cofligga con il residuale ordinamento locale o con altri atti generali del
Comune, non sia contraria a norme di legge e non comporti spese. In caso di
esito negativo dell’esame, congruamente motivato, il presidente del consiglio
lo comunica al Sindaco che respinge la richiesta.
7. Il Consiglio
Comunale, fermo restando che è tenuto ad esprimersi sulla materia oggetto
del referendum, entro i successivi sessanta giorni deve deliberare in conformità
alla volontà popolare espressa dalla maggioranza assoluta dei voti validi,
sempre che alla consultazione abbia partecipato la maggioranza degli aventi
diritto.
8. Il Regolamento
definisce le ulteriori modalità di attuazione disciplinando anche il
procedimento per la verifica della regolarità e dell’ammissibilità della
richiesta di referendum.
9. Il Comune fornisce
gli strumenti necessari per l’esercizio del diritto referendario anche nel
caso che lo stesso venga promosso da altri Enti intermedi con spese a carico
dell’Ente promotore.
1. La richiesta di
referendum può riguardare qualsiasi argomento di interesse generale della
comunità locale, in merito al quale il Consiglio o la Giunta comunale hanno
competenza deliberativa, tranne che in materia di:
a) tributi e tariffe, bilancio e
contabilità, assunzione di mutui o emissione di prestiti obbligazionari;
b) acquisti ed alienazioni di
immobili, permute, appalti e concessioni;
c) elezione, nomina,
designazione, decadenza, revoca;
d) personale del Comune, di sue
aziende speciali o istituzioni;
e) Statuto o regolamenti;
f) atti amministrativi
esecutivi di norme legislative o regolamentari;
g) tutela delle minoranze etniche,
religiose e degli immigrati extra-comunitari.
2. La proposta di
referendum che non sia stata accolta non può essere ripresentata prima di
cinque anni.
3. Una tornata referendaria non può essere indetta prima che siano decorsi almeno diciotto mesi dall’attuazione di un’altra precedente tornata, né può svolgersi in coincidenza con altra operazione di voto indetta per il rinnovo del Consiglio Provinciale e Comunale. E’ consentito l’accorpamento di più quesiti referendari sino ad un massimo di cinque.
1. Il Comune favorisce
e valorizza le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato,
assicurandone la partecipazione ai vari momenti dell’attività amministrativa,
garantendone l’accesso alle strutture ed ai servizi comunali,
coinvolgendole nella gestione dei servizi.
2. Il Consiglio
Comunale, con regolamento approvato dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri,
istituisce l’albo delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato,
assicurando loro, nella materia di rispettiva competenza, l’esercizio di
funzioni consultive e di iniziativa in ordine alla predisposizione di
programmi e piani.
3. Il regolamento
determina le modalità attraverso cui le consulte, associazioni,
organizzazioni, movimenti e comitati di cittadini che ne facciano richiesta
possono accedere alle strutture ed ai servizi del Comune.
4. Le associazioni di
protezione ambientale di cui all’art. 13 della Legge n. 349/86 possono
proporre le azioni risarcitorie di competenza del Giudice ordinario che spettino
al Comune, conseguenti a danno ambientale. L’eventuale risarcimento è
liquidato in favore dell’Ente sostituito e le spese processuali sono liquidate
in favore o a carico dell’associazione.
1. Il Comune può istituire,
anche avvalendosi di forme associate, l’Ufficio del Difensore Civico, il quale
svolge un ruolo di garante dell’imparzialità e del buon andamento
dell’Amministrazione del Comune, delle istituzioni, delle aziende speciali ed
enti controllati dal Comune, segnalando, anche di propria iniziativa gli abusi,
le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell’Amministrazione nei confronti dei
cittadini. In particolare il difensore civico agisce a tutela dei diritti e
degli interessi dei cittadini in attuazione della Legge n. 142/1990, della legge
241/1990, dell’art. 17, comma 39, della legge n. 127/97, dello Statuto e dei
regolamenti del Comune, nonché dei regolamenti delle aziende speciali e degli
enti controllati dal Comune.
2. Il Difensore Civico è
eletto a scrutinio segreto dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei tre
quarti dei consiglieri assegnati al Comune, aritmeticamente arrotondato
computando il Sindaco. Qualora nella prima votazione non si sia raggiunto il
quorum di cui sopra, nella stessa seduta si procede ad ulteriore votazione nella
quale è ugualmente richiesta la maggioranza dei tre quarti dei consiglieri
assegnati. Qualora in tale votazione non si raggiunge la maggioranza prescritta,
il Presidente del Consiglio convoca una nuova seduta del Consiglio
comunale per l’elezione del difensore civico con le modalità sopra descritte.
Se anche in
quest’ultima votazione non si raggiunga la maggioranza prescritta, occorre
convocare una nuova seduta del consiglio comunale nella quale viene eletto a
difensore civico chi abbia riportato i voti di almeno due terzi dei consiglieri
assegnati al comune. Il Difensore Civico dura in carica quattro anni e può
essere rieletto una sola volta.
3. Il Difensore Civico, che
deve essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di Veglie, è scelto tra
i cittadini che abbiano una adeguata competenza giuridico - amministrativa e
diano garanzia di indipendenza ed imparzialità oltre che di specifiche
esperienze professionali attinenti all’incarico.
4. Non sono eleggibili
all’ufficio di Difensore Civico:
a) coloro che hanno un’età
inferiore agli anni 40 e superiore agli anni 70;
b) coloro che versano in una causa
di ineleggibilità o incompatibilità alla carica di consigliere comunale;
c) coloro che nell’ultimo
quinquennio siano o siano stati membri del Parlamento, consiglieri regionali,
provinciali e comunali, eletti negli organismi delle Unità Sanitarie locali,
componenti della Sezione Decentrata di Controllo;
d) coloro che nell’ultimo
quinquennio siano o siano stati amministratori di aziende, istituzioni, società
ed enti cui partecipi il Comune, i titolari di contratti d’opera o di
prestazione professionale con il Comune o aziende, istituzioni, società ed enti
cui partecipi il Comune;
e) coloro che ricoprono o hanno
ricoperto nell’ultimo quinquennio incarichi direttivi o esecutivi nei
partiti ad ogni livello;
f) coloro che abbiano subito
condanne penali e/o abbiano procedimenti penali in corso per reati dolosi.
5. L’incarico di Difensore
Civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica.
6. L’incompatibilità,
originaria o sopravvenuta, che non sia fatta cessare entro venti giorni dal suo
verificarsi e l’ineleggibilità operano di diritto e comportano la decadenza
dall’ufficio, che è dichiarata dal Consiglio Comunale.
7. Il Difensore Civico cessa
dalla carica:
a) alla scadenza del mandato
quadriennale;
b) per dimissioni, morte o
impedimento grave;
c) quando il Consiglio Comunale,
con la maggioranza dei tre quarti dei Consiglieri, ne deliberi la revoca per
gravi violazioni della legge, dello statuto o dei regolamenti comunali.
8. Il Difensore Civico
agisce di propria iniziativa o su proposta scritta dei cittadini singoli o
associati. Quando il Difensore Civico ravvisi atti, comportamenti od omissioni
in violazione dei principi di imparzialità e buon andamento:
a) trasmette al responsabile del
procedimento, ovvero dell’ufficio o del servizio, eventualmente previo
colloquio informativo con lo stesso, una comunicazione scritta con
l’indicazione del termine e delle modalità per sanare la violazione
incontrata;
b) in caso di gravi e persistenti
inadempienze della amministrazione comunale, spirato il termine indicato nella
comunicazione scritta, può richiedere al Sindaco l’esercizio dei poteri
sostitutivi, nei limiti e con le modalità precisati dal regolamento;
c) può richiedere la promozione
dell’azione disciplinare;
d) sollecita il Consiglio Comunale,
la Giunta o il Sindaco - che hanno obbligo di provvedere - ad assumere i
provvedimenti di propria competenza, informandone in ogni caso il Consiglio
Comunale;
e) trasmette al Consiglio Comunale
gli atti ritenuti illegittimi per le determinazioni di competenza ai sensi
dell’art. 17, comma 39, della Legge n. 127/97;
f) riferisce annualmente al
Consiglio Comunale sui risultati della propria attività, formulando anche
suggerimenti e proposte per migliorare l’azione amministrativa.
9. La materia del pubblico
impiego non costituisce oggetto dell’intervento del Difensore Civico.
10. Il Difensore Civico esercita il
diritto di accesso ai documenti amministrativi mediante esame ed
estrazione di copie di atti necessari. Non può essergli opposto il segreto
d’ufficio, se non per gli atti riservati per espressa indicazione di legge o
di regolamento.
11. I consiglieri comunali non possono
proporre richieste di intervento del Difensore Civico se non nei casi previsti
dalla legge.
12. Il Difensore Civico si avvale della
collaborazione di personale proveniente dai ruoli del Comune e degli enti
dipendenti, il cui numero e le cui qualifiche sono stabilite dalla Giunta
Comunale in applicazione dei criteri generali di indirizzo formulati dal
Consiglio Comunale, sentito il titolare dell’incarico.
13. Al Difensore Civico spetta
un’indennità pari a quella massima prevista dalla normativa statale per il
vice sindaco lavoratore non collocato in aspettativa.