TITOLO II

INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE

 


Articolo 5: DIRITTO ALL'INFORMAZIONE

1.    Il Comune riconosce nell’informazione la condizione  essenziale per assicurare  la partecipazione  dei cittadini alla vita amministrativa. Cura l’istruzione dei mezzi e strumenti idonei per portare a loro conoscenza programmi, iniziative, decisioni e atti di particolare rilevanza, consentendone l’utilizzazione ai cittadini e alle organizzazioni sociali.

2.    Organizza  conferenze e incontri, stabilisce rapporti con gli organi di informazione ed istituisce forme di comunicazione che consentano all’intera comunità locale di esprimere le proprie esigenze.

3.    I documenti amministrativi del Comune, delle istituzioni e delle aziende comunali sono pubblici, ad eccezione  di quelli riservati per legge o per effetto di temporanea e motivata dichiarazione  del Sindaco (dichiarazione questa  redatta su conforme parere del responsabile individuato ai sensi dell’articolo 8 della Legge 31.12.1996 n. 675 dei successivi regolamenti emanati e dei pareri resi pubblici dal Garante per il diritto alla riservatezza) che vieti l’esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento.

4.    Apposito regolamento assicura l’accesso dei cittadini ai documenti amministrativi ed indica le categorie di atti di cui può essere temporaneamente vietata l’esibizione  a tutela della riservatezza dei singoli o delle formazioni sociali.

5.    Allo scopo di dare piena attuazione ai principi contenuti nella Legge 7 agosto 1990 n. 241 è      istituito un ufficio per le relazioni con il pubblico.

A tale ufficio sono attribuite le seguenti competenze:

a)   servizi all’utenza dei diritti di partecipazione di cui al capo III della Legge n. 241 del 1990;

b)  informazioni all’utenza relativa agli atti ed allo stato dei procedimenti;

c)   ricerca ed analisi finalizzate alla formulazione di proposte sugli aspetti organizzativi e logistici  del rapporto con l’utenza;

d)  promozione ed attuazione di iniziative di comunicazione di pubblica utilità per assicurare la conoscenza di normative, servizi e strutture.

L’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio sono  disciplinati dal piano generale di riorganizzazione degli uffici e dei servizi comunali.


Articolo 6: ALBO PRETORIO

1.   Nella sede comunale, in luogo accessibile al pubblico, è individuato apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti, provvedimenti, avvisi soggetti per legge o per Statuto a tale adempimento.

2.   Il Messo comunale cura la tenuta dell’Albo e l’affissione degli atti soggetti a pubblicazione.

3.   La pubblicazione deve essere fatta in modo che gli atti possano leggersi per intero e facilmente.

4.   Tutti gli atti soggetti a pubblicazione, in assenza di speciali disposizione di legge regolamentari, devono essere pubblicati all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.


Articolo 7: INIZIATIVA POPOLARE

1.    I cittadini, singoli o associati, possono presentare  agli organi comunali istanze, petizioni e proposte vertenti su aspetti che riguardano l’azione amministrativa del Comune, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di situazioni  giuridiche soggettive e di interessi collettivi.

2.    Le proposte organicamente formulate - preventivamente sottoposte all’esame di proponibilità sotto il profilo giuridico, in rapporto agli strumenti generali del Comune, da parte della Commissione Consiliare competente - le istanze e le petizioni sono sottoposte all’esame degli organi cui il cittadino o i cittadini intendono rivolgersi, entro trenta giorni dal deposito. La Commissione ammette alla discussione , a richiesta, una delegazione dei presentatori. Gli organi comunali competenti adottano i provvedimenti definitivi entro i successivi sessanta giorni.

3.    I soggetti presentatori di atti di intervento partecipativo possono richiedere l’assistenza del Difensore Civico.

4.    Il Sindaco, a conclusione dell’iter procedurale, darà comunicazione al soggetto o ai soggetti interessati del relativo esito, entro quindici giorni, motivando adeguatamente l’eventuale diniego.

5.    Il Regolamento prevede procedure e modalità di presentazione, accettazione ed esame delle iniziative di partecipazione avanzate nel rispetto dei termini stabiliti da questo articolo.

6.    Il Comune, nei modi stabiliti dal regolamento, agevola le procedure fornisce gli strumenti necessari per l’esercizio del diritto  di iniziativa, assicurando anche l’assistenza dei competenti uffici.

7.    Ciascun elettore può far valere le azioni e i ricorsi che spettano al Comune.


Articolo 8: REFERENDUM CONSULTIVO PROPOSITIVO ABROGRATIVO

1.    Il Sindaco, può indire  referendum consultivi della Comunità locale su provvedimenti di interesse generale ed in materia di esclusiva competenza locale, quando lo richiedano 800 elettori residenti nel Comune, salvo i limiti di cui al successivo articolo.

2.    E’ indetto, altresì, referendum propositivo su questioni interessanti  l’intera Comunità locale e nelle materie di cui sopra, allorquando lo richiedano 800 elettori residenti.

3.    I quesiti possono essere formulati anche in modo da consentire la scelta tra due o più opinioni relative alla stessa questione.

4.    E’ indetto referendum abrogativo su provvedimenti di interesse generale ed in materia di esclusiva competenza locale, salvo i limiti di cui al successivo articolo, allorquando lo richiedano 800 cittadini iscritti nelle liste elettorali.

5.    La richiesta del Comitato Promotore deve essere sottoscritta da almeno dieci elettori del Comune di Veglie.

6.    Una Commissione consiliare istituita all’inizio della legislatura, e composta in modo proporzionale alla consistenza dei gruppi consiliari, esamina l’istanza entro 15 giorni dalla presentazione, al solo fine di accertare che quanto proposto non cofligga con il residuale ordinamento locale o con altri atti generali del Comune, non sia contraria a norme di legge e non comporti spese. In caso di esito negativo dell’esame, congruamente motivato, il presidente del consiglio lo comunica al Sindaco che respinge la richiesta.

7.    Il Consiglio Comunale, fermo restando che è tenuto ad esprimersi  sulla materia oggetto del referendum, entro i successivi sessanta giorni deve deliberare in conformità alla volontà popolare espressa dalla maggioranza assoluta dei voti validi, sempre che alla consultazione abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto.

8.    Il Regolamento definisce le ulteriori modalità di attuazione disciplinando anche il procedimento per la verifica della regolarità e dell’ammissibilità della richiesta di referendum.

9.    Il Comune fornisce gli strumenti necessari per l’esercizio del diritto referendario anche nel caso che lo stesso venga promosso da altri Enti intermedi con spese a carico dell’Ente promotore.


Articolo 9: LIMITI AL REFERENDUM

1.    La richiesta di referendum può riguardare qualsiasi argomento di interesse generale della comunità locale, in merito al quale il Consiglio o la Giunta comunale hanno competenza deliberativa, tranne che in materia di:

a)  tributi e tariffe, bilancio e contabilità, assunzione di mutui o emissione di prestiti obbligazionari;

b)  acquisti ed alienazioni di immobili, permute, appalti e concessioni;

c)   elezione, nomina, designazione, decadenza, revoca;

d)  personale del Comune, di sue aziende speciali o istituzioni;

e)  Statuto o regolamenti;

f)    atti amministrativi esecutivi di norme legislative o regolamentari;

g)  tutela delle minoranze etniche, religiose e degli immigrati extra-comunitari.

2.    La proposta di referendum che non sia stata accolta non può essere ripresentata prima di cinque anni.

3.    Una tornata referendaria non  può essere indetta prima che siano decorsi almeno diciotto mesi dall’attuazione di un’altra precedente tornata, né può svolgersi in coincidenza con altra operazione di voto indetta per il rinnovo del Consiglio Provinciale e Comunale. E’ consentito l’accorpamento di più quesiti referendari sino ad un massimo di cinque.


Articolo 10: ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE

1.    Il Comune favorisce e valorizza le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, assicurandone la partecipazione ai vari momenti dell’attività amministrativa, garantendone l’accesso alle strutture  ed ai servizi comunali, coinvolgendole nella gestione dei servizi.

2.    Il Consiglio Comunale, con regolamento approvato dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri, istituisce l’albo delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato, assicurando loro, nella materia di rispettiva competenza, l’esercizio di funzioni  consultive e di iniziativa in ordine alla predisposizione di programmi e piani.

3.    Il regolamento determina le modalità attraverso cui  le consulte, associazioni, organizzazioni, movimenti e comitati di cittadini che ne facciano richiesta possono accedere alle strutture ed ai servizi del Comune.

4.    Le associazioni di protezione ambientale di cui all’art. 13 della Legge n. 349/86 possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del Giudice ordinario che spettino al Comune, conseguenti a danno ambientale. L’eventuale risarcimento è liquidato in favore dell’Ente sostituito e le spese processuali sono liquidate in favore o a carico dell’associazione.


Articolo 11: DIFENSORE CIVICO

1.    Il Comune può istituire, anche avvalendosi di forme associate, l’Ufficio del Difensore Civico, il quale svolge un ruolo di garante dell’imparzialità e del buon andamento dell’Amministrazione del Comune, delle istituzioni, delle aziende speciali ed enti controllati dal Comune, segnalando, anche di propria iniziativa gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell’Amministrazione nei confronti dei cittadini. In particolare il difensore civico agisce a tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini in attuazione della Legge n. 142/1990, della legge 241/1990, dell’art. 17, comma 39, della legge n. 127/97, dello Statuto e dei regolamenti del Comune, nonché dei regolamenti delle aziende speciali e degli enti  controllati dal Comune.

2.    Il Difensore Civico è eletto a scrutinio segreto dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei tre quarti dei consiglieri assegnati al Comune, aritmeticamente arrotondato computando il Sindaco. Qualora nella prima votazione non si sia raggiunto il quorum di cui sopra, nella stessa seduta si procede ad ulteriore votazione nella quale è ugualmente richiesta la maggioranza dei tre quarti dei consiglieri assegnati. Qualora in tale votazione non si raggiunge la maggioranza prescritta, il Presidente del Consiglio convoca  una nuova seduta del Consiglio comunale per l’elezione del difensore civico con le modalità sopra descritte.

Se anche in quest’ultima votazione non si raggiunga la maggioranza prescritta, occorre convocare una nuova seduta del consiglio comunale nella quale viene eletto a difensore civico chi abbia riportato i voti di almeno due terzi dei consiglieri assegnati al comune. Il Difensore Civico dura in carica quattro anni e può essere rieletto una sola volta.

3.    Il Difensore Civico, che deve essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di Veglie, è scelto tra i cittadini che abbiano una adeguata competenza giuridico - amministrativa e diano garanzia di indipendenza ed imparzialità oltre che di specifiche esperienze professionali attinenti all’incarico.

4.    Non sono eleggibili all’ufficio  di Difensore  Civico:

a)   coloro che hanno  un’età inferiore agli anni 40 e superiore agli anni 70;

b)  coloro che versano in una causa di ineleggibilità o incompatibilità alla carica di consigliere comunale;

c)   coloro che nell’ultimo quinquennio siano o siano stati membri del Parlamento, consiglieri regionali, provinciali e comunali, eletti negli organismi delle Unità Sanitarie locali, componenti della Sezione Decentrata di Controllo;

d)  coloro che nell’ultimo quinquennio siano o siano stati amministratori di aziende, istituzioni, società ed enti cui partecipi il Comune, i titolari di contratti d’opera o di prestazione professionale con il Comune o aziende, istituzioni, società ed enti cui partecipi il Comune;

e)   coloro che ricoprono o hanno ricoperto nell’ultimo quinquennio incarichi direttivi  o esecutivi nei partiti ad ogni livello;

f)    coloro che abbiano subito condanne penali e/o abbiano procedimenti penali in corso per reati dolosi.

5.    L’incarico di Difensore Civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica.

6.    L’incompatibilità, originaria o sopravvenuta, che non sia fatta cessare entro venti giorni dal suo verificarsi e l’ineleggibilità operano di diritto e comportano la decadenza dall’ufficio, che è dichiarata dal Consiglio Comunale.

7.    Il Difensore Civico cessa dalla carica:

a)   alla scadenza del mandato quadriennale;

b)  per dimissioni, morte o impedimento grave;

c)   quando il Consiglio Comunale, con la maggioranza dei tre quarti dei Consiglieri, ne deliberi la revoca per gravi violazioni della legge, dello statuto  o dei regolamenti comunali.

8.    Il Difensore Civico agisce di propria iniziativa o su proposta scritta dei cittadini singoli o associati. Quando il Difensore Civico ravvisi atti, comportamenti od omissioni in violazione dei principi di imparzialità e buon andamento:

a)   trasmette al responsabile del procedimento, ovvero dell’ufficio o del servizio, eventualmente previo colloquio informativo con lo stesso, una comunicazione scritta con l’indicazione del termine e delle modalità per sanare la violazione incontrata;

b)  in caso di gravi e persistenti inadempienze della amministrazione comunale, spirato il termine indicato nella comunicazione scritta, può richiedere al Sindaco l’esercizio dei poteri sostitutivi, nei limiti e con le modalità precisati dal regolamento;

c)   può richiedere la promozione dell’azione disciplinare;

d)  sollecita il Consiglio Comunale, la Giunta o il Sindaco - che hanno obbligo di provvedere - ad assumere i provvedimenti di propria competenza, informandone in ogni caso il Consiglio Comunale;

e)   trasmette al Consiglio Comunale gli atti ritenuti illegittimi per le determinazioni di competenza ai sensi dell’art. 17, comma 39, della Legge n. 127/97;

f)    riferisce annualmente al Consiglio Comunale sui risultati della propria attività, formulando anche  suggerimenti e proposte per migliorare l’azione amministrativa.

9.    La materia del pubblico impiego non costituisce oggetto dell’intervento del Difensore Civico.

10. Il Difensore Civico esercita il diritto  di accesso ai documenti amministrativi mediante esame ed estrazione di copie di atti necessari. Non può essergli opposto il segreto d’ufficio, se non per gli atti riservati per espressa indicazione di legge o di regolamento.

11. I consiglieri comunali non possono  proporre richieste di intervento del Difensore Civico se non nei casi previsti  dalla legge.

12. Il Difensore Civico si avvale della collaborazione di personale proveniente dai ruoli del Comune e degli enti dipendenti, il cui numero e le cui qualifiche sono stabilite dalla Giunta Comunale in applicazione dei criteri generali di indirizzo formulati dal Consiglio Comunale, sentito il titolare dell’incarico.

13. Al Difensore Civico spetta un’indennità pari a quella massima prevista dalla normativa statale per il vice sindaco lavoratore non collocato in aspettativa.