Randagismo

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da: Dania, 23 febbraio 2002 * "Liberi Pensieri"

 

Avrei voluto intervenire in tutt'altra maniera sull'argomento, ma, tant'è...

Non mi era piaciuto per nulla l'intervento del dott. Fabio Donateo, per E.N.PA, che ad una piccola e più che civile segnalazione del Consiglio Pastorale della Parrocchia SS. Rosario, aveva risposto in maniera irriguardosa al  Reverendo don Arcangelo Martina, come se fosse  stato da tempo in attesa di un appiglio per poterlo fare.

E, come dire? Neppure mi piace ora il contrattacco del Consiglio Parrocchiale.

Esiste un problema? E da quando i problemi si risolvono con i litigi e con le ripicche personali?

La Puglia non è un Far West, ma una Regione dove si emanano leggi e ordinanze, alle quali ci si deve attenere.  Eccone una, per esempio, della quale vi trasmetto due articoli, ma che potrete leggere per intero su Veglieonline (apri la legge n. 12) (anche su altri siti)

Legge regionale 3 aprile 1995 n. 12
Pubblicata sul bollettino Ufficiale Della Regione Puglia N. 39 del 18.4.95

ARTICOLO 6
(Recupero cani randagi)

1. Spetta ai Servizi veterinari delle USL di recupero dei cani randagi.

2. In caso di recupero dei cani vaganti regolarmente anagrafati si provvede alla restituzione al legittimo proprietario.
I cani non anagrafati vengono iscritti all' anagrafe
canina e, se non reclamati entro sessanta giorni, possono essere ceduti gratuitamente a privati maggiorenni, a enti e associazioni protezionistiche.

3. Prima della scadenza del termine di cui al precedente comma 2 possono essere ceduti in affidamento temporaneo, con l' impegno, da parte degli affidatari, di restituirli ai proprietari che li richiedessero entro i sessanta giorni.

4. Per il recupero dei cani randagi deve essere effettuato in modo indolore e senza arrecare traumi all' animale.

5. La soppressione così come prevista dagli articoli 86, 87 e 91 del DPR 8 febbraio 1954, n. 320 e dall' art. 2, comma 6, della legge 14 agosto 1991, n. 281, deve essere effettuata esclusivamente dai medici veterinari, anche liberi professionisti, con metodo eutanasico .

ARTICOLO 7 
(Cane collettivo)

1.  Sono iscritti all'Anagrafe canina anche i cani collettivi.

2.  Cane collettivo è quel cane che vive in caseggiato, quartiere o rione in cui gruppi di persone, coordinate da un tutore responsabile, dichiarino di accettare l'animale e provvedano a fornirgli mantenimento, assistenza e quant'altro necessario al suo benessere nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di Polizia veterinaria DPR 8 febbraio 1954, n. 320, e dall'art. 672 del Codice penale.

3. Tali cani devono possedere i requisiti di salubrità, essere sterilizzati e iscritti all' anagrafe a nome del tutore responsabile, che assume tutti gli obblighi del proprietario ai fini della presente legge.

Se poi avrete un po' di pazienza, potrete navigare su Internet  e scoprire così che il Sindaco, ai sensi del DPR 31/3/79, è responsabile del benessere degli animali che vivono all'interno del territorio comunale e alla prevenzione di ogni forma di maltrattamento nei loro confronti.

Dania