DURATA GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT
DI VIA PIRANDELLO - INTERPELLANZA

Consiglieri comunali  * 02 agosto 2006 *  Torna indietro - Puoi premere ALT+I e INVIO  Chiudi la pagina web - Puoi premere ALT+X e INVIO (politica)* Caratteri grandi-medi-normali * Accessibilità


                                                                                     

Al Presidente del Consiglio
Al Sindaco
                                                                                              Comune di Veglie
Agli Organi di Stampa
Sede

                                                                                                                                                                                      
Oggetto: interpellanza – Durata gestione del Palazzetto dello sport di via Pirandello -
             art. 31 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.

 I sottoscritti consiglieri comunali rivolgono al Sindaco la seguente interpellanza.

 La Giunta Comunale ha approvato con Delibera n. 130 del 14-07-2006 le determinazioni per la concessione a terzi della gestione del Palazzetto dello Sport ed annessi campi sportivi. Successivamente sono stati approvati,  con Determina del Dirigente del Servizio Patrimonio n. 37 del  18.07.06,  il Capitolato d’Oneri e lo schema di avviso pubblico di gara, già pubblicato sul sito web del Comune. In tutti e tre gli atti amministrativi troviamo incongruenze, omissioni e incertezze interpretative.

 Premesso che

-         il Capitolato d’oneri approvato con determinazione del Direttore Generale n. 122 del 14 agosto 2001 (Reg. Gen. n.462 del 17 agosto 2001) è stato totalmente modificato;

-         della determinazione del responsabile del settore Amministrazione Generale servizio segreteria n. 213 del 26.10.01 (Reg. Gen. n. 590), con cui fu chiusa la prima gara di licitazione privata per l’affidamento in concessione del Palazzetto ed annessi campi da tennis ad una società sportiva locale, nell’attuale capitolato d’oneri è stato riportato all’incirca solo il canone: £. 24.100.000 annui (attualmente € 12.444,00);

Letto il “Regolamento comunale disciplinante l’uso da parte di terzi di beni immobili demaniali e patrimoniali” dell’Amministrazione Comunale, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 28.04.1998, esecutiva ai termini di legge, e in particolare l’articolo 8 del suddetto regolamento;

 Letta attentamente la stessa delibera di Giunta Comunale n. 130/06 nel punto B) in cui è scritto: “le strutture dovranno essere rese accessibili il più possibile alle persone disagiate ed alle scolaresche”;

Tenuto presente che non esiste armonizzazione tra Regolamento del 1998, atto di indirizzo della Giunta, Capitolato d’appalto e avviso di gara e che appaiono gravi, tra le tante, le seguenti segnalazioni:

-         la durata della concessione: per l’art. 8 del Regolamento è massimo di sei anni rinnovabili, per la Giunta è “non superiore ad anni dodici”, per il Capitolato diventa: 12 anni rinnovabili, cioè 24 anni;

-         l’adeguamento del canone avviene solo a partire dal quinto anno di gestione e non si capisce con quale criterio o norma;

-         il punto B) del deliberato della Giunta è sparito nel capitolato;

-         nel capitolato si opera una distinzione tra società sportive  vegliesi e non vegliesi che intendono usufruire delle strutture. Per le prime sono indicate le tariffe orarie per allenamenti e per gare, notevolmente aumentate rispetto al precedente capitolato. Invece “per richieste provenienti da parte di associazioni/società sportive e sodalizi non sportivi non operanti sul territorio del comune di  Veglie, il Concessionario concorderà direttamente con il soggetto richiedente le modalità ed i costi relativi all'uso della struttura” (art. 9). Nulla è stabilito circa i tempi che dovranno essere riservati dal concessionario alle società sportive locali. Tutto quindi è affidato al mercato e agli interessi del concessionario;

-         una forte disparità tra il concessionario che può disdire la convenzione quando vuole e l’Ente concessionario che potrà farlo solo fatto salvo l’art. 11, comma 4 della Legge 241/90 (con un indennizzo al concessionario);

-         il punto C) della delibera di Giunta n. 130/06 (“le strutture dovranno essere messe a disposizione dell’Amministrazione in caso di necessità per lo svolgimento di attività istituzionali e/o dalla stessa Amministrazione organizzate”) nel Capitolato diventa una beffa: la riserva di disponibilità di otto giornate per il Comune (art. 8 del Capitolato) è una sorpresa sia per le tante restrizioni e sia per la quota che il Comune deve versare per rimborso spese (€ 200,00), corrispondente al costo di cinque ore per eventi/manifestazioni sportive con pubblico non pagante (cfr. art. 9 del capitolato);

Considerato che nell’attuale capitolato sono scomparsi tutti i segni di un uso sociale delle strutture comunali e tutto ruota intorno ad una visione economico-finanziaria per arrecare vantaggi solo al Concessionario. Infatti si può leggere la nuova ottica del capitolato nella studiata affermazione dell’art. 1: “E’ vietata la cessione totale o parziale della gestione dell’impianto oggetto della concessione, salva la possibilità di affidare a terzi segmenti dell’attività necessaria alla gestione stessa”;

chiedono

di sapere dal Sindaco:

-         se le società che ha firmato il contratto per l’affidamento della gestione del Palazzetto dello Sport in data 25 settembre 2003 e successiva proroga, ha rispettato il contratto e ha pagato il canone annuale pattuito; chi ha verificato il rispetto del contratto, la eventuale relazione e quali sono gli estremi dei versamenti;

-         se esiste una relazione dettagliata dello stato dei luoghi e della situazione attuale in cui versano il Palazzetto e i campi da tennis limitrofi;

-         a quale logica corrisponde e a chi giova la concessione d’uso per 12 anni (+ 12 anni) di un bene pubblico e come risponde, in modo dettagliato, alle altre incongruenze o illegittimità segnalate in narrativa (adeguamento canone, sparizione dal Capitolato delle finalità sociali e del tempo minimo riservato alle realtà sportive locali, revoca della concessione);

-         se non conviene che l’Amministrazione rinunci anche alla disponibilità di otto giornate per necessità istituzionali e, in caso di bisogno, paghi, poverella, come le altre associazioni locali;

-         se l’assessore allo sport ha ritenuto opportuno almeno sentire il parere e i suggerimenti della Consulta interessata o se, anche per questa materia, i cittadini organizzati devono solo tacere e pagare;

-         se la pubblicazione del bando per soli 20 giorni e la scadenza del 16 agosto 2006 per la presentazione delle domande appare congrua per la trasparenza amministrativa o breve pubblicazione e scadenza sono altri elementi per coprire di  legittimità ciò che nella sostanza può essere non tale;

-         se ritiene, anche date le circostanze temporali agostane, davvero trasparente la clausola prevista dall’avviso pubblico di gara che “si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola proposta purché ritenuta valida”.

 Con osservanza

 Veglie 31.7.2006

                                                                                              I Consiglieri Comunali

per “Città Unita”  - Sandro Aprile, Antonio Greco, Fabio Stefanizzi

 per “Prima di tutto i cittadini” – Valerio Armonico, Giovanni Carlà, Claudio Paladini, Salvatore Vetrano