INTERPELLANZE OPPOSIZIONE
Pista di atletica nel comparto C1-11 su proprietà comunale

INTERPELLANZA di A.Greco
Incarico a due avvocati per lo stesso contenzioso
Ufficiale giudiziario in casa di più di 500 famiglie vegliesi

Veglieonline.it * 30 novembre 2006 *  Torna indietro - Puoi premere ALT+I e INVIO  Chiudi la pagina web - Puoi premere ALT+X e INVIO (politica)* Caratteri grandi-medi-normali * Accessibilità


Oggetto: interpellanza – Incarico a due avvocati per lo stesso contenzioso - art. 31 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.

Il sottoscritto consigliere comunale rivolge al Sindaco la seguente interpellanza.

 Premesso che

-         Con delibera di Giunta Comunale n. 124/06 è stato conferito incarico a due legali esterni di fiducia per resistere ad un contenzioso promosso da un cittadino contro il Comune di Veglie presso il Tribunale Civile di Lecce;

-         che nella relazione del responsabile dell’Ufficio contenzioso si legge testualmente: “stante la cronica esiguità delle risorse in bilancio”;

-         che la relazione del responsabile di settore è analoga a quella effettuata per altre controversie;

Considerato che

-         per il contenzioso amministrativo davanti al Tar di Lecce promosso dallo stesso cittadino il Comune ha incaricato un terzo legale;

-         che un incarico legale doppio per la stessa pratica presso il Tribunale civile costerà al Comune, pur nei vincoli dell’onorario minimo, un onorario doppio con grave danno per le casse comunali

 chiede

di sapere dal Sindaco:

-         perché un incarico a due legali per lo stesso contenzioso presso il Tribunale Civile;

-         se c’è una norma che consente il doppio incarico a professionisti esterni per una stessa pratica;

-         se non ritiene indispensabile inviare la delibera alla Corte dei Conti per un parere.

 Con osservanza

 Veglie 31.10.2006

 

Il Consigliere comunale
Prof. Antonio Greco


Al Presidente del Consiglio
Al Sindaco
                                                                                              Comune di Veglie

Oggetto: interpellanza – Pista di atletica nel comparto C1-11 su proprietà comunale - art. 31 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.

 I sottoscritti consiglieri comunali rivolgono al Sindaco la seguente interpellanza.

 Siamo a conoscenza che nei giorni scorsi è stata inaugurata, alla presenza del sindaco, assessore allo sport e l’on. Ria, una pista podistica su suolo comunale nel comparto C1-11 e che la suddetta pista è praticata da cittadini vegliesi.

 Premesso che

-         sul sito in oggetto il Consiglio Comunale ha deliberato di costruire, mediante un project financing, un piscina coperta e annessi;

-         che non risultano esservi atti consiliari di revoca o di modifica del suddetto deliberato;

 Considerato che nel suddetto sito avviene di tutto: corsa, motocross, galoppo…e che è superfluo sottolineare i rischi per l’incolumità dei cittadini che la frequentano

 chiedono

di sapere dal Sindaco:

-         se la società a cui è stata affidata la realizzazione di una piscina coperta ha rinunciato all’opera; quando e se non ritiene urgente informare il Consiglio comunale dell’eventuale rinuncia;

-         chi ha autorizzata, e con quale atto, una pista  per correre sull’area in oggetto, se esiste una progetto e se c’è stato un collaudo, da quale tecnico è stata collaudata e quando;

-         chi ha autorizzato l’installazione sulla rete di pubblica illuminazione di fari illuminanti l’area, con quale atto e con quale impegno di spesa;

-         se l’iniziativa è stata affidata ad un responsabile comunale per la custodia e chi è;

-         se i cittadini possano ritenere che le regole per avviare un’attività sportiva sono cambiate e che basta alzarsi la mattina, sognarsi una pista e subito realizzarla.

 Con osservanza

 Veglie 31.10.2006

I Consiglieri Comunali
per “Città Unita”  - Sandro Aprile, Antonio Greco, Fabio Stefanizzi
per “Prima di tutto i cittadini” – Valerio Armonico, Giovanni Carlà, Claudio Paladini, Salvatore Vetrano


 Al Presidente del Consiglio
Al Sindaco
del Comune di
Veglie

Oggetto: interpellanza – Ufficiale giudiziario in casa di più di 500 famiglie vegliesi  - art.31 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Il sottoscritto consigliere comunale rivolge al Sindaco la seguente interpellanza.

 Premesso che:

-         senza alcuna legale giustificazione, la Giunta Comunale di Veglie, violando il TUEL (art. 42 lett. f) e il Regolamento Generale delle entrate (art. 5 comma 1), con la delibera di Giunta n. 124/05 aveva stabilito di affidare la riscossione coattiva dei Tributi Comunali alla Sobarit spa - Lecce, aveva approvato lo schema di  convenzione e aveva demandato al Responsabile dell’Ufficio Tributi i compiti di sottoscrivere la convenzione (adempimento eseguito il 1° dicembre 2005) e di approvare la minuta dei ruoli ICI per gli anni dal 1998 al 2004, approvazione che con tempestività il Responsabile del Settore Tributi aveva deliberato con Determinazione n. 575 R.G. del 5/12/2005;

-         gli elenchi di riscossione coattiva per la sola ICI recavano il seguente importo, quale somma dei tributi da riscuotere: € 615.618,34;

-         in seguito alle proteste della minoranza consiliare e di alcuni cittadini:

o       L’amministrazione Fai, in prima battuta, con delibera n. 11 del 30-01-06 stabiliva di integrare il comma 7 dell’articolo 5 del Regolamento Generale delle Entrate con il seguente inciso “…o attivare la procedura di cui al D.P.R 602/1973”, che prevede la procedura esattoriale. In quella seduta l’assessore Mangia dichiarava: “…purtroppo questi cittadini non hanno voluto pagare. Abbiamo scelto la forma di riscossione a ruolo perché il Comune temendo una ingiunzione fiscale, viste le precedenti esperienze…e non riusciva ad incassare, perché comunque poi il Comune si doveva dotare di ufficio deposito per quanto riguarda i prelevamenti etc. Era una burocratizzazione del Comune assolutamente impossibile da perseguire”. La suddetta modifica del regolamento per la riscossione coattiva mediante ruolo entrerà in vigore dal 1 gennaio 2007;

o       Poi, con grande sorpresa di tutti, il 22 febbraio 2006, prot. n. 2336 (appena 20 giorni dopo alcune solenni dichiarazioni alla stampa del sindaco Fai) il Funzionario Responsabile firmava e inviava al Centro Nazionale Concessionari (sede di Bari) e alla Sobarit s.p.a. di Lecce  una nota avente per oggetto: Ruoli ICI anni dal 1998 al 2004, che integralmente si riporta: “Si comunica che il sottoscritto Funzionario Responsabile provvederà, stante il potenziale rischio derivante dalla mancanza di specifiche norme regolamentari, ad annullare il proprio atto n. 107 del 5.12.05 di approvazione dei ruoli ICI relativi agli anni dal 1998 al 2004 di cui alla VS. fornitura n.0001 del 6.12.2005. Pertanto sarete dispensati dalla riscossione coattiva dell’imposta ICI per conto di questo Comune e da tutti gli adempimenti successivi ed obblighi di legge da essa derivanti. Distinti saluti. (segue firma del Funzionario Responsabile)”;

-         in questi giorni, con ancora più sorpresa, tra contraddizioni procedurali e vuoto di indirizzo politico, sempre per la doverosa riscossione di presunte somme evase (che nel frattempo sono diventate di € 623,838,72 e che interessano circa n. 504 contribuenti), l’amministrazione Fai ha deciso, dopo averla ripudiata e combattuta, di convertirsi alla riscossione coattiva mediante ingiunzione fiscale e ha mandato a casa di 500 famiglie l’Ufficiale Giudiziario.

Letta

-         la Determina n. 278 R.G. del 5/7/06 del Responsabile dell’Ufficio Tributi avente per oggetto: “Riscossione coattiva dei tributi comunali tramite ingiunzione fiscale. Approvazione elenchi ICI anni 1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004” per un importo di € 623,838,72;

Ribadito che chi evade i tributi deve pagare quanto dovuto e che la richiesta di procedure chiare e corrette è a difesa dell’interesse generale e dell’obiettivo di far pagare tutti;

Considerato che,

-         come recita la stessa delibera di C.C. n. 11 del 30 gennaio 2006, “occorre evidenziare come le differenze procedimentali fra i due sistemi citati (iscrizione a ruolo - ingiunzione fiscale) si sono estremamente attenuate fino quasi a scomparire…e che la ingiunzione fiscale…comporta un aggravio di spese per il cittadino che a seguito della ingiunzione fiscale, non opposta o pagata, si vedrebbe poi notificata la cartella esattoriale”;

-         l’elenco allegato alla determina n. 278/2006 contiene sviste, imprecisioni ed errori non corretti nonostante siano stati segnalati da alcuni contribuenti dopo gli avvisi di accertamento già notificati negli anni passati;

Tenuto conto che

-         sugli avvisi di notifica dell’Ufficiale Giudiziario non è indicato l’atto della Giunta prescritto con chiarezza dai Regolamenti comunali (art. 8 del Regolamento Generale delle entrate del Comune di Veglie e l’art. 12, comma 1 e) del Regolamento per l’imposta comunale sugli immobili) con il quale “sulla base dei criteri selettivi informati a principi di equità ed efficienza” vengono indicati i gruppi omogenei di contribuenti o di immobili da sottoporre a controllo. E questo anche per fugare il dubbio che il Comune adotti prassi amministrative anomale, irragionevoli e persecutorie di accertamento;

-         gli avvisi di accertamento degli anni passati (che indicavano la procedura della riscossione coatta mediante iscrizione a ruolo) non potevano essere utilizzati come presupposto per avviare una procedura diversa per la stessa pratica;

chiede

di sapere

-         perché non è stato dato l’indirizzo politico all’Ufficio Tributi di aspettare l’inizio del nuovo anno (appena due mesi per l’entrata in vigore del regolamento modificato dalla maggioranza) per la riscossione coattiva mediante procedura esattoriale prevista dal D.P.R. 602/73, utilizzata nel 2005 in modo errato e contro norme e regolamenti vigenti ma difesa con ogni mezzo dalla maggioranza e dal Sindaco;

-         se l’Ufficio Tributi, da febbraio a giugno, è stato attrezzato per la procedura dell’ingiunzione fiscale e in che cosa consiste questa attrezzatura, in termini di strutture (ufficio deposito…) e personale;

-         se gli elenchi allegati alla determina n. 278/06 R.G. sono stati rivisti, prima delle 500 notifiche già avviate, per limitare gli errori e da chi;

-         se la conversione alla procedura dell’ingiunzione fiscale è nata da una difesa dell’interesse delle casse comunali e quindi dei cittadini o dalla paura di riconoscere e pagare errori commessi da funzionari e politici;

-         quanto costa al contribuente la notifica dell’Ufficiale Giudiziario;

-         a carico di chi sono i costi di notifica quando in favore del contribuente viene riconosciuto come erroneo il primo accertamento effettuato dall’ufficio e viene disposta una nuova notifica dell’accertamento corretto;

-         quanti accertamenti, ad oggi, sono stati notificati, quanti sono gli accertamenti sbagliati e quanto costano al Comune questi errori;

-         dal 2003 ad oggi quanto sono costati al comune gli errori (raccomandate tornate indietro per indirizzi sbagliati, destinatari sconosciuti, avvisi annullati…ecc.) a firma del Responsabile dell’Ufficio Tributi ma predisposte dal supporto esterno.

Con osservanza.

Veglie 10 ottobre 2006
A. Greco