Osservazioni al progetto comunale
"Rimozione dello stato di rischio del territorio comunale"
I stralcio (in variante al P.R.G.)
stampa - torna - chiudi... |
|
riceviamo e pubblichiamo, 12 marzo 2002 * "Articoli Vari"
Al Sindaco del Comune di Veglie Oggetto: opposizione ed osservazioni ai sensi dell’art. 1 della Legge n.1/78 e dell’art.40 della L.R. n. 13/2000 al progetto comunale “Rimozione dello stato di rischio del territorio comunale - I stralcio (in variante al P.R.G.) I sottoscritti cittadini vegliesi nonché consiglieri comunali Alessandro Aprile, Giovanni Cipolla, Giuseppe Cutrino, Antonio Greco e Giovanni Parente, interessati alla difesa e alla valorizzazione di tutto il territorio comunale, attenti al bene comune che particolarmente oggi impone soluzioni ecosostenibili e partecipate dei problemi di un ambiente, ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 1/78 e dell’art. 40 della L.R. n.13/2000, sul progetto comunale “Rimozione dello stato di rischio del territorio comunale - I stralcio (in variante al P.R.G.) osservano quanto segue: Aspetti tecnici Da un attento esame della delibera di Giunta C. n. 56 del 14/04/01 con cui è stato approvato il progetto preliminare e definitivo per la sistemazione idraulica del territorio comunale e individuazione del recapito finale ai sensi del D.L.vo n. 152/99 redatto dal raggruppamento temporaneo fra i professionisti ing. Gigli, ing. Tessitore e il geol. Elia, si evince che: n i professionisti erano stati incaricati di redigere un progetto preliminare e definitivo dell’importo non eccedente la somma di £. 3.331.000.000 e, invece, la stessa Giunta Comunale ha approvato un progetto che prevede la somma di £. 9.891.272.216. Questo sta ad indicare che la scelta tecnica del suddetto progetto non è scaturita da scelte politiche ben precise di programmazione del territorio; n il progetto preliminare e definitivo approvato con delibera di G.C. n. 56 affronta il rischio idrogeologico della parte nord-est del paese e non tiene per nulla in conto il rischio idrogeologico della parte sud-ovest del paese e perciò è incomprensibile quanto è affermato dal responsabile pro-tempore del settore LL.PP. nella nota del 14.04.01, prot. n. 148 U.T.: “la progettazione generale si ritiene tecnicamente valida per la soluzione definitiva del rischio idrogeologico del paese”; n gli elaborati del progetto preliminare, elencati nella delibera di G.C. n. 56, sono: n tav. 1 - Corografia di bacino n tav. 2 - Inquadramento urbanistico delimitazione rischio R4 n tav. 3 - Carta Geomorfologica n tav. 4a - sezione Geologica n tav. 5 - Tracciato Canale n tav. 6 - Profili canale n tav. 7 - Sezione canale n tav. 8 - Particolari costruttivi n tav. 9 - Particelle di esproprio n All. 1 - Relazione descrittiva n All. 2 - Relazioni specialistiche (geotecnica, idraulica, geologica) n All. 3 - Relazione di esproprio n All. 4A -Visure Catastali (elenco ditte da espropriare) n All. 6 - Elenco prezzi n All. 7A - Computo metrico 1° stralcio funzionale (quadro economico) n All. 7B - Computo metrico generale (quadro economico) Nessun altro documento è indicato per un’opera tanto complessa e destinata a modificare profondamente il territorio. E’ anche da notare che già nel progetto preliminare è indicato un primo stralcio del progetto senza che siano esplicitate le motivazioni politiche e programmatiche del perché si sceglie per prima la parte del progetto poi ammessa a finanziamento e non un’altra. Se entriamo nel merito dell’esame del progetto di cui all’oggetto facciamo osservare che il primo stralcio del progetto ammesso a finanziamento dalla Regione Puglia per un importo di £. 3.331.000.000 è detto funzionale ma tecnicamente è quello meno funzionale a risolvere il problema dei rischi idrogeologici perché interessa la parte est del paese il cui rischio di allagamento non è certamente il più alto e il più urgente. Se la scelta del primo stralcio è stata fatta in ragione dell’impegno economico stabilito dall’Amministrazione Comunale con la delibera di G. C. n. 37 del 14.3.01, le scelte tecniche sono state subordinate a quella del finanziamento. Ma questa logica trascura le esigenze reali del territorio, mette in primo piano la ricerca dei finanziamenti e non tiene in conto la programmazione, fondamentale in un’opera pubblica che deve risolvere un problema reale. Anche nel progetto esecutivo di cui all’oggetto, per un’opera che interessa un km e mezzo del territorio e che lo modifica profondamente, non vi sono pareri e documenti richiesti dalla Legge e dal Bando Regionale di finanziamento e perciò indispensabili quali: n l’Analisi di Sostenibilità Ambientale. Essa è espressamente richiesta dai documenti di programmazione nazionale e regionale, in quanto permette di valutare la compatibilità dell’intervento progettuale con quelli che sono gli obiettivi e le finalità dello sviluppo ecocompatibile così come accettato nella Conferenza di Rio e nel Trattato di Amsterdam. In quest’ultimo documento si legge infatti che “la promozione dello sviluppo sostenibile” e “la tutela e il miglioramento dell’ambiente” rappresentano le finalità trasversali dei fondi strutturali, accanto alla riduzione delle disparità socio-economiche, alla competitività e al lavoro. Il POR 2000-2006, reso operativo dalla D.R. n.7 del 23/01/2001 ha previsto varie misure d’intervento. La misura che interessa il progetto in esame è la seguente: Asse 1. “Risorse naturali” Misura 1.3. “Interventi per la difesa del suolo” Azione 1 “Mitigazione e/o rimozione dello stato di rischio con particolare riguardo agli insediamenti abitati, ai territori, alle aree produttive caratterizzati da dissesti idrogeologici” Azione 1a) “Primi interventi urgenti nelle more della definizione dei piani di bacino e/o dei relativi stralci”. La modalità di presentazione delle proposte d’intervento (Bando) relativa a tale misura è stata pubblicata sul BURP n. 30 suppl. del 16.2.2001. Nel suddetto Bando al punto 3. D2) relativo alla documentazione è indicata “l’Analisi di Sostenibilità Ambientale” quale documento principale a corredo del progetto definitivo o esecutivo, pena la esclusione dalla graduatoria annuale. Lo stesso documento del POR di cui sopra ha individuato già le componenti ambientali principali su cui lo studio di sostenibilità dovrà soffermarsi: Nel nostro caso sono: a) degrado del suolo b) ambiente urbano c) paesaggio e patrimonio culturale d) qualità acqua e) ambiente marino e costiero. Lo stesso POR precisa che le predette componenti ambientali afferiscono a più tipologie di opere e che pertanto l’analisi deve essere effettuata in base alle componenti ambientali correlate con la tipologia di opera, secondo quanto ritenuto idoneo dagli specialisti dell’opera. La stessa deliberazione ha individuato poi gli strumenti di base per la redazione dell’analisi di sostenibilità ambientale. Essi sono: “Manuale per la Valutazione Ambientale dei piani di sviluppo regionale e dei programmi dei fondi strutturali dell’U.E”. “Linee guida per la Valutazione Strategica (VAS) predisposto dal Ministero dell’Ambiente, Ministero dei Beni e attività Culturali e ANPA”. Tali documenti individuano nella “Valutazione Ambientale Strategica” la metodologia per la definizione della sostenibilità di un progetto. Di tale documento non c’è traccia nel progetto che il Comune di Veglie si accinge ad approvare in variante. n la V.I.A.. Si evidenzia che un rapporto di VAS non si configura né tantomeno sostituisce un rapporto di V.I.A. che resta uno strumento indispensabile per l’analisi puntuale degli impatti e per la individuazione delle opportune mitigazioni. Anche nel caso in cui la VIA non fosse obbligatoria, data la complessità del progetto, l’Amministrazione Comunale potrebbe avvalersi dell’art.4 co.6a della L.R. n.11 del 12 aprile 2001 per dotarsi di un simile importantissimo studio. n confronto con i PUTT. Un lungo discorso a parte meriterebbe il confronto con i PUTT Regionali indispensabile per l’approvazione del progetto dal momento che il PRG di Veglie non è stato ancora adeguato a quello Regionale. In conclusione, il Consiglio Comunale di Veglie si accinge ad approvare in variante un progetto esecutivo senza nessuna relazione tecnica diversa da quella prodotta dai tecnici incaricati, se si esclude la breve nota del 14.4.01 allegata alla delibera di G.C. n. 37/01 con cui il dirigente pro-tempore afferma semplicemente: “comunque la progettazione generale si ritiene tecnicamente valida per la soluzione definitiva del rischio idrogeologico del paese” e null’altro. Sulla procedura amministrativa abbiamo da notare: n la delibera di G.C. n. 37 avente per oggetto: “Sistemazione idraulica del territorio comunale ed individuazione recapito finale ai sensi del Dlgs. 152/99 - Approvazione avviso pubblico per incarico progettazione” è del 14 marzo 2001. L’avviso pubblico per affidamento incarico professionale di progettazione, prot. 3204 è del 15 marzo 2001. La delibera di G.C. n. 40 avente per oggetto: “Incarico di progettazione preliminare e definitiva per sistemazione idraulica del territorio comunale ed individuazione del recapito finale ai sensi del D.Lgvo 152/99” è del 22 marzo 2001. Tutto è stato fatto in sette giorni; n il progetto preliminare e definitivo è stato approvato dalla G.C. con delibera n. 56 il 14 aprile 2001. Per redigere un progetto di quasi 10 miliardi sono stati sufficienti 20 giorni; n nella nota allegata alla delibera di G.C. n. 56 il responsabile pro-tempore del settore LL.PP. scrive: “nell’ipotesi che la Regione Puglia dovesse concedere il finanziamento (...), dovrà procedersi all’incarico per la progettazione esecutiva previa pubblicazione di nuovo bando di incarico nei modi e forme previsti dalla L. 109/94 e suo Regolamento di attuazione”. Dopo la comunicazione della Regione Puglia dell’ammissione a finanziamento acquisita al protocollo del Comune di Veglie il 21 nov. 2001, l’incarico per la progettazione esecutiva è stata data agli stessi progettisti in caricati per il preliminare con una semplice determinazione n. 153 del Responsabile del Settore LL.PP. del 26 novembre 2001; n alla data odierna: n abbiamo presentato in data 28 febbraio 2002 interpellanza al Sindaco per conoscere la data esatta di quando i tecnici hanno presentato il progetto esecutivo al protocollo del Comune essendo stato previsto dal disciplinare di incarico per la progettazione esecutiva all’art. 3 che “al fine di consentire la presentazione dei progetti alla Regione nei tempi stabiliti dalla stessa, i progettisti, entro e non oltre il 7.01.02, consegneranno al Comune di Veglie il progetto esecutivo...”; n “l’approvazione del progetto esecutivo di importo pari a 3.331.000.000, redatto ai sensi dell’art. 16 della Legge n. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni” e la presentazione di esso alla Regione Puglia, secondo quanto disposto dalla nota di ammissione a finanziamento acquisita al protocollo il 21 novembre 2001, non sono ancora avvenute. Il tutto doveva essere fatto entro il 22 gennaio 2002. Aspetti partecipativi Nessun istituto di partecipazione è stato coinvolto e sentito. Numerosi sono i cittadini interessati direttamente a causa degli espropri, ma coinvolta è l’intera società vegliese perché un simile progetto, per la vastità della zona interessata e per lo stravolgimento del paesaggio rurale, investe l’economia dell’intero paese. Sono interessate zone coltivate a vigneto e zone in cui sono presenti splendidi ulivi secolari. I finanziamenti pubblici vanno utilizzati se portano ricchezza all’economia di una comunità e se, nel risolvere i problemi di un territorio, esaltano e valorizzano la sua bellezza e peculiarità. Per tutti questi motivi i sottoscritti cittadini-consiglieri ritengono che il suddetto progetto in oggetto non debba essere approvato dal Consiglio Comunale. Veglie,
8 marzo 2002
I Consiglieri Comunali |