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N. 00337/2009 REG.SEN. N. 01464/2008 REG.RIC. N. 01755/2008 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per Lecce - Sezione Prima ha pronunciato la presente SENTENZA Sul ricorso n. 1464/08, proposto da: contro - il Comune di Veglie, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito; nei confronti di - “Oil Salento S.r.l.”, in persona del l.r. pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Gianluigi Pellegrino ed elettivamente domiciliata in Lecce, presso lo studio del difensore, alla via Augusto Imperatore 16; e con l'intervento di ad adiuvandum: sul ricorso n. 1755/08, proposto da: contro - il Comune di Veglie, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito; nei confronti di - “Oil Salento S.r.l.”, in persona del l.r. pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Gianluigi Pellegrino ed elettivamente domiciliata in Lecce, presso lo studio del difensore, alla via Augusto Imperatore 16; per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia: - del provvedimento conclusivo del procedimento unico n. 50/08, rilasciato in data 11.8.08 dal Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Veglie sull’istanza in data 6.8.08, prot. n. 10448, della Oil Salento S.r.l.; - del permesso di costruire in sanatoria n. 172 dell’11.8.08 - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale. Visto il ricorso con i relativi allegati. Visto l'atto di costituzione in giudizio di Oil Salento Srl. Visto l’atto di costituzione in giudizio del Responsabile del S.U.A.P. del Comune di Veglie. Visti gli atti di intervento. Viste le memorie difensive. Visti tutti gli atti della causa. Relatore all’udienza pubblica del 14.1.09 il dott. Ettore Manca e uditi per le parti gli Avv.ti Vantaggiato, Valenti, Flascassovitti, Pellegrino, Greco De Pascalis, Rizzo e De Giorgi -in sostituzione di Sticchi Damiani. Osservato quanto segue: FATTO e DIRITTO 1.- Dai due ricorsi, riuniti per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva,e dagli altri atti delle cause, emerge che: 1.1 con istanza n. 15541 del 13/14.12.07 la società “Oil Salento S.r.l.” rivolgeva allo Sportello Unico del Comune di Veglie istanza -ex art. 4 d.p.r. 447/98- per la realizzazione di uno stabilimento industriale destinato alla produzione ed alla commercializzazione di “oli vegetali e nocciolino di sansa, con essiccazione di sansa, estrazione di oli vegetali con solventi, deposito liquidi infiammabili e combustibili”. 1.2 L’intervento ricadeva in una zona agricola qualificata dal p.u.t.t./p. come ambito territoriale esteso di valore “C”, all’interno di un’area definita come “Parco del Negroamaro” -essenzialmente destinata alla coltivazione del corrispondente vitigno a “denominazione d’origine controllata”. 1.3 Inoltrata la predetta istanza, seguivano: - i pareri del S.I.S.P., dello S.P.E.S.A.L., dei Vigili del Fuoco e dell’A.U.S.L.; - la produzione da parte della società, il 21.3.08, di una serie di documenti destinati a sostituire quelli inizialmente allegati; - il parere del S.U.A.P., in data 23.4.08, di compatibilità con le indicazione del p.u.t.t./p.; - la presentazione da parte della Oil Salento, il 5.5.08, di una d.i.a. per l’esecuzione di opere interne al fabbricato; - l’inizio dei lavori nell’agosto ’08, con la costruzione, tra l’altro, di una canna fumaria alta circa - l’emissione, dal parte del Comune di Veglie, di un’ordinanza di sospensione dei lavori (n. 10369 del 4.8.08); - la conseguente presentazione, da parte della società, di un’istanza di permesso di costruire in sanatoria, ai sensi dell’art. 36 d.p.r. 380/01 (prot. n. 10448 del 6.8.08); - la convocazione, da parte del Sindaco del Comune di Veglie, di una conferenza dei Sindaci dei Comuni vicini, da tenersi in data 11.8.08; - il rilascio, l’11.8.08, da parte del Responsabile del S.U.A.P., del permesso di costruire in sanatoria n. 172/08 e del “provvedimento conclusivo del procedimento unico n. 50/08”; - la presentazione da parte della Oil Salento, il 15.9.08, di una ulteriore d.i.a. in variante al permesso di costruire, con la quale si riduceva il progetto originario, in specie escludendo la fase del lavaggio della sansa -con esano- per l’estrazione dell’olio vegetale. 2.- Ritenendo l’intervento assentito lesivo dell’interesse alla tutela e valorizzazione del territorio nel quale operano svolgendovi attività agricola e turistico-ricettiva in aree del tutto prossime all’impianto, nonché dei loro stessi interessi di tipo imprenditoriale, l’Associazione Terra d’Arneo -che riunisce 25 aziende del settore ed è rivolta a creare una rete di turismo rurale nel territorio dell’Arneo- e gli altri soggetti indicati in epigrafe proponevano dunque il ricorso n. 1624 -cui seguiva l’intervento ad adiuvandum della società agricola Tenute Mater Domini-, per i seguenti motivi: A) Violazione e falsa applicazione del d.lgs. 152/06. Errata qualificazione giuridica della tipologia di prodotto lavorato. Difetto di istruttoria. B) Violazione e falsa applicazione del d.lgs. 152/06. Errata qualificazione giuridica della tipologia di prodotto lavorato. Difetto di istruttoria sotto altro profilo. C) Travisamento dei fatti. Difetto di istruttoria. Erroneità nei presupposti. D) Violazione e falsa applicazione dell’art. E) Violazione e falsa applicazione dell’art. F) Violazione e falsa applicazione delle n.t.a.. Erroneità manifesta. Errata zonizzazione. G) Violazione e falsa applicazione dell’art. 9.1 n.t.a.. Erroneità manifesta. Mancanza dei presupposti. H) Violazione e falsa applicazione della l.r. 11/01. Erroneità manifesta. Mancata attivazione della procedura di verifica preliminare di v.i.a.. I) Violazione e falsa applicazione del p.u.t.t./p.. Erroneità manifesta. Assenza dell’autorizzazione paesaggistica. 2.1 Il Consorzio di tutela dei vini d.o.c. Salice Salentino, a sua volta, portatore degli interessi della quasi totalità delle aziende operanti nel settore della viticoltura, della vinificazione e dell’imbottigliamento nei Comuni di Salice Sal.no, Guagnano, Veglie, Campi Sal.na, San Donaci, San Pancrazio Sal.no e Cellino San Marco, aziende i cui titolari ritengono che l’iniziativa della Oil Salento potrebbe mettere a repentaglio le caratteristiche paesaggistiche ed enologiche dell’area, proponeva anch’esso atto di gravame -ric. n. 1755/08- per i seguenti motivi: L) Violazione dell’art. 3.- Costituitasi in giudizio, 3.1 Nel senso della inammissibilità/improcedibilità del ricorso, oltre che della sua infondatezza, concludevano anche gli interventori ad opponendum. 4.- All’udienza del 14 gennaio 2009 le cause venivano introitate per la decisione. 5.- Tanto premesso “in fatto”, il Collegio rileva che i ricorsi sono fondati e vanno accolti per i motivi e nei sensi che di seguito si indicheranno. 6.- Disattesa, anzitutto, l’eccezione di inammissibilità del gravame -in ragione di quanto dopo si scriverà circa il potenziale impatto che sui residenti e sugli operatori economici della zona potrebbe avere l’opificio-, deve sottolinearsi che risulta in specie meritevole di accoglimento il motivo di censura, di carattere “assorbente”, incentrato sulla violazione della normativa in tema di “giusto” procedimento. 6.1 Sul punto vanno evidenziate, in primo luogo, le notevolissime dimensioni dell’impianto in progetto, non solo quanto al dato puramente fisico/strutturale -si consideri l’impatto visivo, d’altronde pienamente riscontrabile dalle fotografie prodotte agli atti, che possiede la canna fumaria, come già scritto alta ben Deve ragionevolmente ritenersi, dunque, che per l’importanza e la natura dell’attività produttiva svolta nell’impianto i soggetti pubblici e privati “gravitanti” entro un’area di qualche chilometro dallo stesso dovessero reputarsi quali potenziali destinatari, tanto sul piano delle condizioni di vita quanto su quello delle attività socio-economiche esercitate, degli effetti diretti, anche astrattamente pregiudizievoli, conseguenti agli atti impugnati, e che per conseguenza andassero posti nella condizione di partecipare al procedimento amministrativo. 6.3 L’ipotesi, da questo Tribunale appunto ritenuta corretta, della necessità di efficaci forme partecipative, peraltro, neppure risulta “superabile” in ragione dell’affermata difficoltà di individuazione dei soggetti potenzialmente pregiudicati dagli atti oggetto di censura: nel caso in parola, difatti, l’Amministrazione avrebbe dovuto procedere -ai sensi dell’art. 8, comma E ciò a prescindere dalla considerazione che, per i destinatari degli effetti diretti degli atti, quali almeno potenzialmente i ricorrenti, l’art. 6.4 6.5 Un’ultima notazione, infine, va svolta con riferimento al disposto dell’art. 21 octies l. 241 citata, la cui applicazione al caso in esame risulta esclusa dagli aspetti di discrezionalità, tecnica e amministrativa, che connotavano -sul piano urbanistico, paesistico, edilizio e sanitario- un procedimento estremamente complesso e articolato quale quello conclusosi con gli atti impugnati, procedimento rispetto al quale non poteva escludersi, almeno in via di ipotesi, l’utilità degli elementi conoscitivi e valutativi apportabili dai soggetti interessati: indipendentemente dalle conclusioni cui l’Amministrazione procedente sarebbe pervenuta una volta acquisiti siffatti elementi, difatti -aspetto sul quale, è bene precisarlo, il Tribunale non esprime in questa sede alcun giudizio-, ciò che rileva è che essa avrebbe operato più consapevolmente e sulla base di un’istruttoria anche sotto quest’aspetto -quello, cioè, riferibile al “punto di vista” dei soggetti portatori di interessi contrari- effettivamente e compiutamente esaustiva. 7.- In ragione di quanto fin qui esposto, e nei sensi e limiti appena indicati, il ricorso va dunque accolto, con “assorbimento” degli altri motivi di censura formulati (sul carattere assorbente del vizio relativo alla mancata comunicazione di avvio del procedimento v., fra le altre, T.a.r. Campania Napoli, II, 11 maggio 2006, n. 4168; T.a.r. Emilia Romagna Bologna, I, 10 settembre 2004, n. 3311; T.a.r. Calabria Catanzaro, II, 5 dicembre 2002, n. 3184; T.a.r. Calabria Catanzaro, I, 27 febbraio 2002, n. 465; T.a.r. Sicilia Palermo, II, 28 dicembre 2001, n. 2343). 8.- Sussistono giusti motivi, attesa la complessità delle questioni trattate, per compensare tra le parti le spese di questo giudizio. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa. Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2009 con l’intervento dei Magistrati: Aldo Ravalli, Presidente Ettore Manca, Consigliere, Estensore Carlo Dibello, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 25/02/2009 (Art. IL SEGRETARIO IL TAR DI LECCE DICE NO AL SANSIFICIO Ecco la sentenza. VOL 26/02/2009 |