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N. 00337/2009 REG.SEN.

N. 01464/2008 REG.RIC.

N. 01755/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso n. 1464/08, proposto da:
- “Associazione Salento Terra d’Arneo - Turismo Rurale” in persona del l.r. pro tempore, “Masseria La Duchessa”, in persona del titolare Massimiliano Nicolaci, “Azienda Agrituristica Torre del Cardo”, in persona del titolare Cosimo Saponaro, “Azienda Agricola Casa Porcara”, in persona del titolare Anna D’Ercole, “Azienda Agricola Memmo Lina”, in persona dell’omonima titolare, “Azienda Agricola San Giovanni di Petito Fabiana e Stefania s.s.”, in persona dell’amministratore, tutti proprio ed in qualità di aderenti alla predetta Associazione Salento Terra d’Arneo, rappresentati e difesi dall’Avv. Angelo Vantaggiato -l’Azienda Agricola San Giovanni di Petito Fabiana e Stefania s.s. anche dall’Avv. Fabio Valenti- ed elettivamente domiciliati in Lecce, presso lo studio del difensore, alla via Zanardelli 7;

contro

- il Comune di Veglie, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito;
- il Responsabile del S.U.A.P. del Comune di Veglie Anglano Antonio, rappresentato e difeso dall’
Avv. Francesco Flascassovitti ed elettivamente domiciliato in Lecce, presso lo studio del difensore, alla via 95° Rgt.Fanteria 1;

nei confronti di

- “Oil Salento S.r.l.”, in persona del l.r. pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Gianluigi Pellegrino ed elettivamente domiciliata in Lecce, presso lo studio del difensore, alla via Augusto Imperatore 16;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:
- “Tenute Mater Domini” Società Agricola a r.l., in persona degli amministratori, rappresentata e difesa dall’Avv. Saverio Sticchi Damiani ed elettivamente domiciliata in Lecce, presso la Segreteria del T.a.r.;
ad opponendum:
- “Masseria Pisanello S.r.l.”, in persona del l.r. pro tempore, “Azienda Agricola Graziuso Vincenza”, in persona del l.r. pro tempore, “Benegiamo Lucio & Figli S.r.l.”, in persona del l.r. pro tempore, “Azienda Gennaccari di Giuseppa Gennaccari & C. S.n.c.”, in persona del l.r. pro tempore, Società Cooperativa “Agricola Botrugnese” a r.l., in persona del l.r. pro tempore, tutte rappresentate e difese dall’Avv. Gianluca Greco De Pascalis, con domicilio eletto in Lecce, presso lo studio del difensore, alla piazza Mazzini 56;

 

sul ricorso n. 1755/08, proposto da:
- “Consorzio di Tutela dei Vini a Denominazione di Origine Controllata”, in persona del l.r. pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Stefania Rizzo ed elettivamente domiciliato in Lecce, presso lo studio dell’Avv. Massimiliano Ariano, alla via Formoso Lubello 6;

contro

- il Comune di Veglie, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito;

nei confronti di

- “Oil Salento S.r.l.”, in persona del l.r. pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Gianluigi Pellegrino ed elettivamente domiciliata in Lecce, presso lo studio del difensore, alla via Augusto Imperatore 16;

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia:

- del provvedimento conclusivo del procedimento unico n. 50/08, rilasciato in data 11.8.08 dal Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Veglie sull’istanza in data 6.8.08, prot. n. 10448, della Oil Salento S.r.l.;

- del permesso di costruire in sanatoria n. 172 dell’11.8.08

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Visto il ricorso con i relativi allegati.

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Oil Salento Srl.

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Responsabile del S.U.A.P. del Comune di Veglie.

Visti gli atti di intervento.

Viste le memorie difensive.

Visti tutti gli atti della causa.

Relatore all’udienza pubblica del 14.1.09 il dott. Ettore Manca e uditi per le parti gli Avv.ti Vantaggiato, Valenti, Flascassovitti, Pellegrino, Greco De Pascalis, Rizzo e De Giorgi -in sostituzione di Sticchi Damiani.

Osservato quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1.- Dai due ricorsi, riuniti per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva,e dagli altri atti delle cause, emerge che:

1.1 con istanza n. 15541 del 13/14.12.07 la società “Oil Salento S.r.l.” rivolgeva allo Sportello Unico del Comune di Veglie istanza -ex art. 4 d.p.r. 447/98- per la realizzazione di uno stabilimento industriale destinato alla produzione ed alla commercializzazione di “oli vegetali e nocciolino di sansa, con essiccazione di sansa, estrazione di oli vegetali con solventi, deposito liquidi infiammabili e combustibili”.

1.2 L’intervento ricadeva in una zona agricola qualificata dal p.u.t.t./p. come ambito territoriale esteso di valore “C”, all’interno di un’area definita come “Parco del Negroamaro” -essenzialmente destinata alla coltivazione del corrispondente vitigno a “denominazione d’origine controllata”.

1.3 Inoltrata la predetta istanza, seguivano:

- i pareri del S.I.S.P., dello S.P.E.S.A.L., dei Vigili del Fuoco e dell’A.U.S.L.;

- la produzione da parte della società, il 21.3.08, di una serie di documenti destinati a sostituire quelli inizialmente allegati;

- il parere del S.U.A.P., in data 23.4.08, di compatibilità con le indicazione del p.u.t.t./p.;

- la presentazione da parte della Oil Salento, il 5.5.08, di una d.i.a. per l’esecuzione di opere interne al fabbricato;

- l’inizio dei lavori nell’agosto ’08, con la costruzione, tra l’altro, di una canna fumaria alta circa 40 metri;

- l’emissione, dal parte del Comune di Veglie, di un’ordinanza di sospensione dei lavori (n. 10369 del 4.8.08);

- la conseguente presentazione, da parte della società, di un’istanza di permesso di costruire in sanatoria, ai sensi dell’art. 36 d.p.r. 380/01 (prot. n. 10448 del 6.8.08);

- la convocazione, da parte del Sindaco del Comune di Veglie, di una conferenza dei Sindaci dei Comuni vicini, da tenersi in data 11.8.08;

- il rilascio, l’11.8.08, da parte del Responsabile del S.U.A.P., del permesso di costruire in sanatoria n. 172/08 e del “provvedimento conclusivo del procedimento unico n. 50/08”;

- la presentazione da parte della Oil Salento, il 15.9.08, di una ulteriore d.i.a. in variante al permesso di costruire, con la quale si riduceva il progetto originario, in specie escludendo la fase del lavaggio della sansa -con esano- per l’estrazione dell’olio vegetale.

2.- Ritenendo l’intervento assentito lesivo dell’interesse alla tutela e valorizzazione del territorio nel quale operano svolgendovi attività agricola e turistico-ricettiva in aree del tutto prossime all’impianto, nonché dei loro stessi interessi di tipo imprenditoriale, l’Associazione Terra d’Arneo -che riunisce 25 aziende del settore ed è rivolta a creare una rete di turismo rurale nel territorio dell’Arneo- e gli altri soggetti indicati in epigrafe proponevano dunque il ricorso n. 1624 -cui seguiva l’intervento ad adiuvandum della società agricola Tenute Mater Domini-, per i seguenti motivi:

A) Violazione e falsa applicazione del d.lgs. 152/06. Errata qualificazione giuridica della tipologia di prodotto lavorato. Difetto di istruttoria.

B) Violazione e falsa applicazione del d.lgs. 152/06. Errata qualificazione giuridica della tipologia di prodotto lavorato. Difetto di istruttoria sotto altro profilo.

C) Travisamento dei fatti. Difetto di istruttoria. Erroneità nei presupposti.

D) Violazione e falsa applicazione dell’art. 30 l.r. 56/80. Assenza del nulla osta della Giunta Regionale.

E) Violazione e falsa applicazione dell’art. 30 l.r. 56/80. Mancanza dei presupposti. Irrazionalità manifesta.

F) Violazione e falsa applicazione delle n.t.a.. Erroneità manifesta. Errata zonizzazione.

G) Violazione e falsa applicazione dell’art. 9.1 n.t.a.. Erroneità manifesta. Mancanza dei presupposti.

H) Violazione e falsa applicazione della l.r. 11/01. Erroneità manifesta. Mancata attivazione della procedura di verifica preliminare di v.i.a..

I) Violazione e falsa applicazione del p.u.t.t./p.. Erroneità manifesta. Assenza dell’autorizzazione paesaggistica.

2.1 Il Consorzio di tutela dei vini d.o.c. Salice Salentino, a sua volta, portatore degli interessi della quasi totalità delle aziende operanti nel settore della viticoltura, della vinificazione e dell’imbottigliamento nei Comuni di Salice Sal.no, Guagnano, Veglie, Campi Sal.na, San Donaci, San Pancrazio Sal.no e Cellino San Marco, aziende i cui titolari ritengono che l’iniziativa della Oil Salento potrebbe mettere a repentaglio le caratteristiche paesaggistiche ed enologiche dell’area, proponeva anch’esso atto di gravame -ric. n. 1755/08- per i seguenti motivi:

L) Violazione dell’art. 3 l.r. 11/01. Violazione dell’art. 5 d.p.r. 447/98, anche con riferimento alla Delibera di Giunta Regionale n. 2000 del 27.11.07 ed alla sentenza della Corte Costituzionale n. 206/01.

3.- Costituitasi in giudizio, la Oil Salento S.r.l. eccepiva l’inammissibilità del ricorso e, nel merito, ne chiedeva il rigetto, sulla base di argomentazioni che saranno esaminate congiuntamente ai motivi di gravame proposti.

3.1 Nel senso della inammissibilità/improcedibilità del ricorso, oltre che della sua infondatezza, concludevano anche gli interventori ad opponendum.

4.- All’udienza del 14 gennaio 2009 le cause venivano introitate per la decisione.

5.- Tanto premesso “in fatto”, il Collegio rileva che i ricorsi sono fondati e vanno accolti per i motivi e nei sensi che di seguito si indicheranno.

6.- Disattesa, anzitutto, l’eccezione di inammissibilità del gravame -in ragione di quanto dopo si scriverà circa il potenziale impatto che sui residenti e sugli operatori economici della zona potrebbe avere l’opificio-, deve sottolinearsi che risulta in specie meritevole di accoglimento il motivo di censura, di carattere “assorbente”, incentrato sulla violazione della normativa in tema di “giusto” procedimento.

6.1 Sul punto vanno evidenziate, in primo luogo, le notevolissime dimensioni dell’impianto in progetto, non solo quanto al dato puramente fisico/strutturale -si consideri l’impatto visivo, d’altronde pienamente riscontrabile dalle fotografie prodotte agli atti, che possiede la canna fumaria, come già scritto alta ben 40 metri, e le ripercussione che già questa circostanza potrebbe almeno in ipotesi avere sull’“appeal” degli agriturismi della zona- ma, soprattutto, con riguardo alle sue eccezionali capacità produttive -pari a circa 13.000 quintali di sansa umida al giorno, per 474.500 quintali all’anno-, tali da farne il terzo del genere per importanza in Europa (può osservarsi, ad esempio, che l’unico frantoio presente nel comprensorio “lavora” circa 600 quintali di sansa all’anno).

6.2 A ciò deve aggiungersi, ancora nella prospettiva di una verifica sull’interesse delle cittadinanze e degli imprenditori delle aree vicine ad interloquire nel procedimento autorizzatorio dell’impianto, il dato della particolare natura del materiale trattato, tale che, ad esempio, la consulenza tecnica di parte commissionata dalla stessa Oil Salento, pur concludendosi in senso favorevole, conteneva una serie di rigide prescrizioni al cui completo rispetto condizionava il proprio giudizio positivo (<<se la tecnologia utilizzata è mirata agli abbattimenti di quel tipo di inquinanti [prima indicati, ndr], se gli stessi hanno un’ottima garanzia di funzionamento del 100%, se gli impianti di abbattimento sono utilizzati in pieno, i valori delle emissioni saranno ampiamente nei limiti che la normativa vigente impone>>). La “delicatezza” del processo produttivo, in definitiva, risultava tale da postulare un perfetto funzionamento delle tecnologie disponibili per ottenere un soddisfacente contenimento delle emissioni di polveri e sostanze odorigene prodotte.

Deve ragionevolmente ritenersi, dunque, che per l’importanza e la natura dell’attività produttiva svolta nell’impianto i soggetti pubblici e privati “gravitanti” entro un’area di qualche chilometro dallo stesso dovessero reputarsi quali potenziali destinatari, tanto sul piano delle condizioni di vita quanto su quello delle attività socio-economiche esercitate, degli effetti diretti, anche astrattamente pregiudizievoli, conseguenti agli atti impugnati, e che per conseguenza andassero posti nella condizione di partecipare al procedimento amministrativo.

6.4 A dimostrazione del fatto che la questione in oggetto fosse di rilievo generale, d’altronde, è sufficiente ricordare che il Sindaco del Comune di Veglie convocava per l’11.8.08, appunto onde dibatterne, una conferenza con i Sindaci dei Comuni limitrofi (poi “frustrata” dal rilascio, lo stesso 11 agosto, appena poche ore prima dell’orario fissato per la conferenza, del permesso di costruire in sanatoria).

6.3 L’ipotesi, da questo Tribunale appunto ritenuta corretta, della necessità di efficaci forme partecipative, peraltro, neppure risulta “superabile” in ragione dell’affermata difficoltà di individuazione dei soggetti potenzialmente pregiudicati dagli atti oggetto di censura: nel caso in parola, difatti, l’Amministrazione avrebbe dovuto procedere -ai sensi dell’art. 8, comma 3, l. 241/90- mediante forme di pubblicità idonee a raggiungere la platea dei residenti, degli enti e delle imprese operanti nelle aree vicine, in tal modo consentendo, a chi ritenesse di subire un qualche pregiudizio dall’impianto o dalle attività svoltevi, di partecipare al procedimento: una volta proceduto i questo senso, in definitiva (ad esempio con la pubblicazione all’albo pretorio e su giornali locali e l’affissione di avvisi su manifesti), la selezione dei soggetti effettivamente e concretamente interessati si sarebbe determinata “a posteriori”, in ragione della stessa circostanza della partecipazione.

E ciò a prescindere dalla considerazione che, per i destinatari degli effetti diretti degli atti, quali almeno potenzialmente i ricorrenti, l’art. 7 l. 241/90 non pone alcun limite in ordine al profilo della individuabilità.

6.4 La Giunta Regionale Pugliese, d’altronde, con delibera del 27.11.2007 espressamente chiariva che <<Anche se nel caso del procedimento semplificato [ex art. 4 d.p.r. 447/98, ndr] manca una disposizione analoga a quella dell’art. 6, commi 2 e 13 d.p.r. 447/98, che prescrivono […] la pubblicazione della domanda, è ipotizzabile un’estensione analogica di tali obblighi, da adempiersi in applicazione dell’art. 3 del d.p.r. 447/98 e del principio enunciato all’art. 7 della legge 241/90, con le forme di cui all’art. 8 comma 2 (contenuto obbligatorio minimo della comunicazione di avvio del procedimento) e le finalità di cui all’art. 9 della stessa legge (partecipazione procedimentale dei soggetti cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale)>>.

6.5 Un’ultima notazione, infine, va svolta con riferimento al disposto dell’art. 21 octies l. 241 citata, la cui applicazione al caso in esame risulta esclusa dagli aspetti di discrezionalità, tecnica e amministrativa, che connotavano -sul piano urbanistico, paesistico, edilizio e sanitario- un procedimento estremamente complesso e articolato quale quello conclusosi con gli atti impugnati, procedimento rispetto al quale non poteva escludersi, almeno in via di ipotesi, l’utilità degli elementi conoscitivi e valutativi apportabili dai soggetti interessati: indipendentemente dalle conclusioni cui l’Amministrazione procedente sarebbe pervenuta una volta acquisiti siffatti elementi, difatti -aspetto sul quale, è bene precisarlo, il Tribunale non esprime in questa sede alcun giudizio-, ciò che rileva è che essa avrebbe operato più consapevolmente e sulla base di un’istruttoria anche sotto quest’aspetto -quello, cioè, riferibile al “punto di vista” dei soggetti portatori di interessi contrari- effettivamente e compiutamente esaustiva.

7.- In ragione di quanto fin qui esposto, e nei sensi e limiti appena indicati, il ricorso va dunque accolto, con “assorbimento” degli altri motivi di censura formulati (sul carattere assorbente del vizio relativo alla mancata comunicazione di avvio del procedimento v., fra le altre, T.a.r. Campania Napoli, II, 11 maggio 2006, n. 4168; T.a.r. Emilia Romagna Bologna, I, 10 settembre 2004, n. 3311; T.a.r. Calabria Catanzaro, II, 5 dicembre 2002, n. 3184; T.a.r. Calabria Catanzaro, I, 27 febbraio 2002, n. 465; T.a.r. Sicilia Palermo, II, 28 dicembre 2001, n. 2343).

8.- Sussistono giusti motivi, attesa la complessità delle questioni trattate, per compensare tra le parti le spese di questo giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, accoglie nei sensi indicati in motivazione i ricorsi n. 1464/08 e n. 1755/08 indicati in epigrafe e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2009 con l’intervento dei Magistrati:

Aldo Ravalli, Presidente

Ettore Manca, Consigliere, Estensore

Carlo Dibello, Consigliere

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/02/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO


IL TAR DI LECCE DICE NO AL SANSIFICIO
Ecco la sentenza.
VOL
26/02/2009