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VEGLIE RIBALTATA LA SENTENZA DEL TAR CHE DAVA RAGIONE AI DIMISSIONARI
Il Consiglio di Stato legittima le undici surroghe nell’Assise
Il sindaco Fai resta in sella Decisiva la mancanza di simultaneità delle dimissioni e l’esigenza della continuità
KATIA MANCA
   • VEGLIE . Il Consiglio Comunale non si tocca. La Quinta Sezione del Consiglio di Stato, con ordinanza del 21 dicembre scorso, tiene vivo il cuore pulsante dell'amministrazione Comunale guidata dal sindaco Fernando Fai.

 

   «La mancanza di simultaneità tra le prime dimissioni e le successive e l’esigenza di assicurare la continuità dell’azione amministrativa da parte degli amministratori attualmente in carica» costituiscono le due ragioni giuridiche in base alle quali il Consiglio di Stato considera legittime le delibere del Consiglio comunale con le quali, nel mese di giugno, era stata disposta la surroga di undici consiglieri comunali dimissionari.

 

   Il collegio giudicante di secondo grado ha dunque ribadito quanto già riconosciuto in prima battuta dal presidente della Quinta Sezione del supremo organo giurisdizionale con il decreto monocratico urgente del 9 dicembre 2009, accogliendo definitivamente l’istanza di tutela cautelare proposta dal sindaco Fai e dai consiglieri comunali subentrati in surroga, rappresentati e difesi dall’avvocato Ernesto Sticchi Damiani, e rigettando invece le opposte tesi difensive prospettate dagli undici consiglieri comunali dimissionari, (Antonio De Bartolomeo, Pompilio Rollo, Cosimo Spagnolo, Stefania Capoccia, Sandro Aprile, Fabio Stefanizzi, Salvatore Vetrano, Claudio Paladini, Vanni Carlà, Antonio Greco, Valerio Armonico) rappresentati dagli 
avvocati Pietro Quinto e Gianluigi Manelli.

 

   Il nocciolo della questione ruota intorno all’ora in cui i consiglieri hanno protocollato le proprie dimissioni il 28 maggio, pensando così di decretare lo scioglimento dell’Assise. Un nodo ormai sciolto dai giudici di secondo grado che, ribaltando la pronuncia del Tar di Lecce, che aveva accolto il ricorso dei consiglieri dimissionari, hanno invece accolto le argomentazioni difensive dell’avvocato Sticchi Damiani, riconoscendo che «la sussistenza di una frattura temporale fra le prime dimissioni e le successive costituiva in realtà una circostanza certamente idonea ad escludere l’applicabilità della disciplina di legge in tema di scioglimento dell’organo consiliare comunale».
 

Il Consiglio di Stato legittima le undici surroghe nell’Assise
GDM - K. Manca
28/12/2009