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Su un sito locale si parla di referensum comunale come materia di competenza della magistratura: Forse le cose non stanno proprio così. Per Cosimo. Qualche chiarimento a proposito dei referendum comunali. Iniziamo col dire che per quanto riguarda il referendum comunali non è per niente competenza della magistratura o della Corte di Cassazione. La richiesta di referendum propositivo richiede la sottoscrizione da parte di 800 elettori residenti nel comune, il referendum abrogativo la sottoscrizione da parte di 1600 elettori sempre residenti nel comune. Sinteticamente, i passi successivi da fare per un referendum comunale propositivo o abrogativo sono: 1 - Costituzione di comitato promotore che formula la richiesta. 2 – Sottoscrizione da parte di almeno 20 elettori del Comune; 3 – La Commissione consiliare ad hoc istituita accerta che “la richiesta nonconfligga con il residuale ordinamento locale o con altri atti generali del Comune, non sia contraria a norme di legge e non comporti spese.” 4 – Il comitato promotore raccoglie le firme autenticate su fogli firmati e numerati dal Segretario generale del Comune. 5 - Presentazione delle firma al protocollo . 6 – Verifica delle firma da parte dell'ufficio anagrafe ed elettorale in forma congiunta . . e....... via via finché non viene poi definita la data del referendum ecc. ecc. In poche parole: niente magistratura. L'iter del referendum era ancora ai primi passi, cioè erano state raccolte le almeno 20 firme la Commissione consiliare, aveva data parere favorevole. Quindi la fase successiva prevedeva la raccolta delle 800 firme e... via via: un bel lavoro! Nicola gennachi.
A proposito di referendum comunali nicola gennachi 25/11/2011 |