CALENDARIO SCOLASTICO REGIONE PUGLIA A.S. 2004-2005
da: Veglieonline, giugno 2004 * "Scuola" ***
CALENDARIO REGIONE PUGLIA • Tutte le domeniche • 1° novembre, tutti i Santi; • 8 dicembre, Immacolata Concezione; • 25 dicembre, Natale; • 26 dicembre; • 1° gennaio, Capodanno; • 6 gennaio, Epifania; • il lunedì dopo Pasqua; • 25 aprile, anniversario della Liberazione; • 1° maggio, Festa del Lavoro; • 2 giugno, festa nazionale della Repubblica; • la Festa del Santo Patrono; Art.
1 gli Istituti d'Arte - avranno inizio il 20 settembre 2004. Per quanto riguarda Veglie, tutte le scuole (dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado) hanno fissato l'inizio delle lezioni al 16 settembre 2004.
• Vacanze natalizie dal 23 dicembre 2004 al 6 gennaio 2005; • Vacanze pasquali dal 24 marzo al 29 marzo 2005; • La ricorrenza del Santo Patrono (qualora coincida con un giorno in cui non si effettuino lezioni o attività educative e didattiche non si darà luogo ad alcun recupero).
Tuttavia, per la scuola dell'infanzia, nel periodo successivo all'8 giugno 2005 potrà essere previsto che, nell'ambito delle complessive attività individuate dal Piano dell'Offerta Formativa, funzionino le sole sezioni ritenute necessarie in relazione al numero dei bambini frequentanti, sulla base delle effettive esigenze rappresentate dalle famiglie.
Nelle scuole dell'infanzia il periodo delle attività educative è determinato in 221 giorni (222 se la Festa del Santo Patrono non coincide con un giorno di attività), nell'ipotesi di cui al precedente art.3, comma 2.
Le istituzioni scolastiche, nell'ambito dell'autonomia organizzativa loro riconosciuta dall'art.5 del D.P.R. 8/3/1999, n.275, possono disporre adattamenti al calendario scolastico stabilito con il presente decreto, in relazione alle esigenze derivanti dall'attuazione del proprio Piano dell'Offerta Formativa, promuovendo, al riguardo, ogni utile forma di raccordo con le altre istituzioni scolastiche operanti nel medesimo territorio. Tali adattamenti vanno stabiliti nel rispetto del disposto dell'art.74, 3° comma, del D.Lgs. n° 297/1994 relativo allo svolgimento di almeno 200 giorni di lezione o, in caso di organizzazione flessibile dell'orario complessivo del curricolo e di quello destinato alle singole discipline ed attività, del disposto dell'art.5, comma 3, del D.P.R. n° 275/99, relativo all'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali ed al rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline ed attività obbligatorie, nonché, nell'una e nell'altra ipotesi, dalle disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola.
Bari, 16 giugno 2004 (Assessore, Dott. Giovanni Copertino) |