Art. 1 - (Ruoli degli insegnanti di religione cattolica)
1. Ai fini dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali
di ogni ordine e grado, quale previsto dall'Accordo che apporta modificazioni al
Concordato lateranense e relativo Protocollo addizionale, reso esecutivo ai
sensi della legge 25 marzo 1985, n. 121, e dall'Intesa tra il Ministro della
pubblica istruzione e il Presidente della Conferenza episcopale italiana, resa
esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751,
e successive modificazioni, sono istituiti due distinti ruoli regionali,
articolati per ambiti territoriali corrispondenti alle diocesi, del personale
docente e corrispondenti ai cicli scolastici previsti dall'ordinamento.
2. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di cui al comma
1 si applicano, salvo quanto stabilito dalla presente legge, le norme di stato
giuridico e il trattamento economico previsti dal testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni
ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e
successive modificazioni, di seguito denominato «testo unico», e dalla
contrattazione collettiva.
3. Nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare l'insegnamento della
religione cattolica può essere affidato ai docenti di sezione o di classe
riconosciuti idonei dalla competente autorità ecclesiastica, ai sensi del punto
2.6 della Intesa di cui al comma 1, e successive modificazioni, che siano
disposti a svolgerlo.
Art. 2. - (Dotazioni organiche dei posti per l'insegnamento
della religione cattolica)
1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro per la funzione pubblica, è stabilita la consistenza della dotazione
organica degli insegnanti di religione cattolica, articolata su base regionale,
determinata nella misura del 70 per cento dei posti d'insegnamento
complessivamente funzionanti.
2. Le dotazioni organiche per l'insegnamento della religione cattolica nella
scuola secondaria sono stabilite dal dirigente dell'ufficio scolastico
regionale, nell'ambito dell'organico complessivo di ciascuna regione, nella
misura del 70 per cento dei posti funzionanti nel territorio di pertinenza di
ciascuna diocesi.
3. Le dotazioni organiche per l'insegnamento della religione cattolica nella
scuola dell'infanzia e nella scuola elementare sono stabilite dal dirigente
dell'ufficio scolastico regionale, nell'ambito dell'organico complessivo di
ciascuna regione, nella misura del 70 per cento dei posti funzionanti nel
territorio di pertinenza di ciascuna diocesi, tenuto conto di quanto previsto
all'articolo 1, comma 3. In sede di prima applicazione della presente legge, le
predette dotazioni organiche sono stabilite nella misura del 70 per cento dei
posti funzionanti nell'anno scolastico precedente quello in corso alla data di
entrata in vigore della medesima legge.
Art. 3. - (Accesso ai ruoli).
1. L'accesso ai ruoli di cui all'articolo 1 avviene, previo superamento di
concorsi per titoli ed esami, intendendo per titoli quelli previsti al punto 4
dell'Intesa di cui all'articolo 1, comma 1, per i posti annualmente disponibili
nelle dotazioni organiche di cui all'articolo 2, commi 2 e 3.
2. I concorsi per titoli ed esami sono indetti su base regionale, con
frequenza triennale, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, con possibilità di svolgimento in più sedi decentrate, in relazione
al numero dei concorrenti, ai sensi dell'articolo 400, comma 01, del testo
unico, e successive modificazioni. Qualora, in ragione dell'esiguo numero dei
candidati, si ponga l'esigenza di contenere gli oneri relativi al funzionamento
delle commissioni giudicatrici, il Ministero dispone l'aggregazione territoriale
dei concorsi, indicando l'ufficio scolastico regionale che deve curare
l'espletamento dei concorsi così accorpati.
3. I titoli di qualificazione professionale per partecipare ai concorsi sono
quelli stabiliti al punto 4 dell'Intesa di cui all'articolo 1, comma 1, e
successive modificazioni.
4. Ciascun candidato deve inoltre essere in possesso del riconoscimento di
idoneità di cui al numero 5, lettera a), del Protocollo addizionale reso
esecutivo ai sensi della legge 25 marzo 1985, n. 121, rilasciato dall'ordinario
diocesano competente per territorio e può concorrere soltanto per i posti
disponibili nel territorio di pertinenza della diocesi.
5. Relativamente alle prove d'esame, fatto salvo quanto stabilito
dall'articolo 5, comma 2, della presente legge, si applicano le norme
dell'articolo 400, comma 6, del testo unico, che prevedono l'accertamento della
preparazione culturale generale e didattica come quadro di riferimento
complessivo, e con esclusione dei contenuti specifici dell'insegnamento della
religione cattolica.
6. Le commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami sono
presiedute da un professore universitario o da un dirigente scolastico o da un
ispettore tecnico, e composte da due docenti a tempo indeterminato, con almeno
cinque anni di anzianità, titolari di insegnamento pertinente con
l'accertamento di cui al comma 5. Il presidente e i componenti delle commissioni
giudicatrici sono nominati dal dirigente regionale e scelti nell'ambito della
regione in cui si svolgono i concorsi.
7. Le commissioni compilano l'elenco di coloro che hanno superato il
concorso, valutando, oltre al risultato delle prove, esclusivamente i titoli di
cui al comma 3. Il dirigente regionale approva l'elenco ed invia all'ordinario
diocesano competente per territorio i nominativi di coloro che si trovano in
posizione utile per occupare i posti delle dotazioni organiche di cui
all'articolo 2, commi 2 e 3. Dall'elenco dei docenti che hanno superato il
concorso il dirigente regionale attinge per segnalare all'ordinario diocesano i
nominativi necessari per coprire i posti che si rendano eventualmente vacanti
nelle dotazioni organiche durante il periodo di validità del concorso.
8. L'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato è disposta dal
dirigente regionale, d'intesa con l'ordinario diocesano competente per
territorio, ai sensi del numero 5, lettera a), del Protocollo addizionale di cui
all'articolo 1, comma 1, della presente legge, e del punto 2.5 dell'Intesa resa
esecutiva dal decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751,
nell'ambito del regime autorizzatorio in materia di assunzioni previsto
dall'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni.
9. Ai motivi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dalle
disposizioni vigenti si aggiunge la revoca dell'idoneità da parte
dell'ordinario diocesano competente per territorio divenuta esecutiva a norma
dell'ordinamento canonico, purché non si fruisca della mobilità professionale
o della diversa utilizzazione o mobilità collettiva, di cui all'articolo 4,
comma 3.
10. Per tutti i posti non coperti da insegnanti con contratto di lavoro a
tempo indeterminato, si provvede mediante contratti di lavoro a tempo
determinato stipulati dai dirigenti scolastici, su indicazione del dirigente
regionale, d'intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio.
Art. 4. - (Mobilità)
1. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di cui
all'articolo 1, comma 1, si applicano le disposizioni vigenti in materia di
mobilità professionale nel comparto del personale della scuola limitatamente ai
passaggi, per il medesimo insegnamento, da un ciclo ad altro di scuola. Tale
mobilità professionale è subordinata all'inclusione nell'elenco di cui
all'articolo 3, comma 7, relativo al ciclo di scuola richiesto, al
riconoscimento dell'idoneità rilasciata dall'ordinario diocesano competente per
territorio ed all'intesa con il medesimo ordinario.
2. La mobilità territoriale degli insegnanti di religione cattolica è
subordinata al possesso del riconoscimento dell'idoneità rilasciata
dall'ordinario diocesano competente per territorio e all'intesa con il medesimo
ordinario.
3. L'insegnante di religione cattolica con contratto di lavoro a tempo
indeterminato, al quale sia stata revocata l'idoneità, ovvero che si trovi in
situazione di esubero a seguito di contrazione dei posti di insegnamento, può
fruire della mobilità professionale nel comparto del personale della scuola,
con le modalità previste dalle disposizioni vigenti e subordinatamente al
possesso dei requisiti prescritti per l'insegnamento richiesto, ed ha altresì
titolo a partecipare alle procedure di diversa utilizzazione e di mobilità
collettiva previste dall'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165.
Art. 5. - (Norme transitorie e finali).
1. Il primo concorso per titoli ed esami, intendendo per titolo anche il
servizio prestato nell'insegnamento della religione cattolica, che sarà bandito
dopo la data di entrata in vigore della presente legge, è riservato agli
insegnanti di religione cattolica che abbiano prestato continuativamente
servizio per almeno quattro anni nel corso degli ultimi dieci anni e per un
orario complessivamente non inferiore alla metà di quello d'obbligo anche in
ordini e gradi scolastici diversi, e siano in possesso dei requisiti previsti
dall'articolo 3, commi 3 e 4.
2. Il programma di esame del primo concorso è volto unicamente
all'accertamento della conoscenza dell'ordinamento scolastico, degli
orientamenti didattici e pedagogici relativi agli ordini e ai gradi di scuola ai
quali si riferisce il concorso e degli elementi essenziali della legislazione
scolastica.
3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa pari a
261.840 euro per l'anno 2003. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte
corrente 'Fondo speciale' dello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. Restano ferme le potestà legislative e amministrative delle province
autonome di Trento e di Bolzano in materia di scuola dell'infanzia e di
istruzione elementare e secondaria, ai sensi dello Statuto speciale della
regione Trentino-Alto Adige e delle relative norme di attuazione. Resta altresì
fermo quanto previsto dal numero 5, lettera c), del Protocollo
addizionale di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge.
Art. 6. - (Copertura finanziaria).
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, ad eccezione
di quelli di cui all'articolo 5, valutati in 7.418.903 euro per l'anno 2003 e in
19.289.150 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente 'Fondo speciale'
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio
dell'attuazione del presente comma, anche ai fini dell'applicazione
dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli
eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, n.2), della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.