Legge
                    28 marzo 2003, n. 53
                    Delega al Governo per la definizione
                    delle norme generali sull’istruzione e dei livelli
                    essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di
                    formazione professionale
                    
 La Camera dei deputati ed il Senato
                    della Repubblica hanno approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                    Promulga
                    la seguente legge:
                    Art. 1
                    (Delega in materia di norme generali sull'istruzione e di
                    livelli essenziali delle prestazioni in materia di
                    istruzione e di formazione professionale)
                    1. Al fine di favorire la crescita e la
                    valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi
                    dell'età evolutiva, delle differenze e dell'identità di
                    ciascuno e delle scelte educative della famiglia, nel quadro
                    della cooperazione tra scuola e genitori, in coerenza con il
                    principio di autonomia delle istituzioni scolastiche e
                    secondo i principi sanciti dalla Costituzione, il Governo è
                    delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di
                    entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle
                    competenze costituzionali delle regioni e di comuni e
                    province, in relazione alle competenze conferite ai diversi
                    soggetti istituzionali, e dell'autonomia delle istituzioni
                    scolastiche, uno o più decreti legislativi per la
                    definizione delle norme generali sull'istruzione e dei
                    livelli essenziali delle prestazioni in materia di
                    istruzione e di istruzione e formazione professionale.
                    2. Fatto salvo quanto specificamente
                    previsto dall'articolo 4, i decreti legislativi di cui al
                    comma 1 sono adottati su proposta del Ministro
                    dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di
                    concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con
                    il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del
                    lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza
                    unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
                    agosto 1997, n. 281, e previo parere delle competenti
                    Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della
                    Repubblica da rendere entro sessanta giorni dalla data di
                    trasmissione dei relativi schemi; decorso tale termine, i
                    decreti legislativi possono essere comunque adottati. I
                    decreti legislativi in materia di istruzione e formazione
                    professionale sono adottati previa intesa con la Conferenza
                    unificata di cui al citato decreto legislativo n. 281 del
                    1997.
                    3. Per la realizzazione delle finalità
                    della presente legge, il Ministro dell'istruzione,
                    dell'università e della ricerca predispone, entro novanta
                    giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima,
                    un piano programmatico di interventi finanziari, da
                    sottoporre all'approvazione del Consiglio dei ministri,
                    previa intesa con la Conferenza unificata di cui al citato
                    decreto legislativo n. 281 del 1997, a sostegno:
                    
                      a) della riforma degli ordinamenti e
                      degli interventi connessi con la loro attuazione e con lo
                      sviluppo e la valorizzazione dell'autonomia delle
                      istituzioni scolastiche;
                      b) dell'istituzione del Servizio
                      nazionale di valutazione del sistema scolastico;
                      c) dello sviluppo delle tecnologie
                      multimediali e della alfabetizzazione nelle tecnologie
                      informatiche, nel pieno rispetto del principio di
                      pluralismo delle soluzioni informatiche offerte
                      dall'informazione tecnologica, al fine di incoraggiare e
                      sviluppare le doti creative e collaborative degli
                      studenti;
                      d) dello sviluppo dell'attività
                      motoria e delle competenze ludico-sportive degli studenti;
                      e) della valorizzazione professionale
                      del personale docente;
                      f) delle iniziative di formazione
                      iniziale e continua del personale;
                      g) del concorso al rimborso delle spese
                      di autoaggiornamento sostenute dai docenti;
                      h) della valorizzazione professionale
                      del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA);
                      i) degli interventi di orientamento
                      contro la dispersione scolastica e per assicurare la
                      realizzazione del diritto - dovere di istruzione e
                      formazione;
                      l) degli interventi per lo sviluppo
                      dell'istruzione e formazione tecnica superiore e per
                      l'educazione degli adulti;
                      m) degli interventi di adeguamento
                      delle strutture di edilizia scolastica.
                    
                    4. Ulteriori disposizioni, correttive e
                    integrative dei decreti legislativi di cui al presente
                    articolo e all'articolo 4, possono essere adottate, con il
                    rispetto dei medesimi criteri e principi direttivi e con le
                    stesse procedure, entro diciotto mesi dalla data della loro
                    entrata in vigore.
                    Art. 2.
                    (Sistema educativo di istruzione e di formazione)
                    1. I decreti di cui all'articolo 1
                    definiscono il sistema educativo di istruzione e di
                    formazione, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri
                    direttivi:
                    
                      a) è promosso l'apprendimento in tutto
                      l'arco della vita e sono assicurate a tutti pari
                      opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di
                      sviluppare le capacità e le competenze, attraverso
                      conoscenze e abilità, generali e specifiche, coerenti con
                      le attitudini e le scelte personali, adeguate
                      all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro,
                      anche con riguardo alle dimensioni locali, nazionale ed
                      europea;
                      b) sono promossi il conseguimento di
                      una formazione spirituale e morale, anche ispirata ai
                      principi della Costituzione, e lo sviluppo della coscienza
                      storica e di appartenenza alla comunità locale, alla
                      comunità nazionale ed alla civiltà europea;
                      c) è assicurato a tutti il diritto
                      all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o,
                      comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il
                      diciottesimo anno di età; l'attuazione di tale diritto si
                      realizza nel sistema di istruzione e in quello di
                      istruzione e formazione professionale, secondo livelli
                      essenziali di prestazione definiti su base nazionale a
                      norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della
                      Costituzione e mediante regolamenti emanati ai sensi
                      dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
                      400, e garantendo, attraverso adeguati interventi,
                      l'integrazione delle persone in situazione di handicap a
                      norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La fruizione
                      dell'offerta di istruzione e formazione costituisce un
                      dovere legislativamente sanzionato; nei termini anzidetti
                      di diritto all'istruzione e formazione e di correlativo
                      dovere viene ridefinito ed ampliato l'obbligo scolastico
                      di cui all'articolo 34 della Costituzione, nonché
                      l'obbligo formativo introdotto dall'articolo 68 della
                      legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni.
                      L'attuazione graduale del diritto-dovere predetto è
                      rimessa ai decreti legislativi di cui all'articolo 1,
                      commi 1 e 2, della presente legge correlativamente agli
                      interventi finanziari previsti a tale fine dal piano
                      programmatico di cui all'articolo 1, comma 3, adottato
                      previa intesa con la Conferenza unificata di cui
                      all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
                      281, e coerentemente con i finanziamenti disposti a norma
                      dell'articolo 7, comma 6, della presente legge;
                      d) il sistema educativo di istruzione e
                      di formazione si articola nella scuola dell'infanzia, in
                      un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la
                      scuola secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo
                      che comprende il sistema dei licei ed il sistema
                      dell'istruzione e della formazione professionale;
                      e) la scuola dell'infanzia, di durata
                      triennale, concorre all'educazione e allo sviluppo
                      affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e
                      sociale delle bambine e dei bambini promuovendone le
                      potenzialità di relazione, autonomia, creatività,
                      apprendimento, e ad assicurare un'effettiva eguaglianza
                      delle opportunità educative; nel rispetto della primaria
                      responsabilità educativa dei genitori, essa contribuisce
                      alla formazione integrale delle bambine e dei bambini e,
                      nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica,
                      realizza la continuità educativa con il complesso dei
                      servizi all'infanzia e con la scuola primaria. È
                      assicurata la generalizzazione dell'offerta formativa e la
                      possibilità di frequenza della scuola dell'infanzia; alla
                      scuola dell'infanzia possono essere iscritti secondo
                      criteri di gradualità e in forma di sperimentazione le
                      bambine e i bambini che compiono i 3 anni di età entro il
                      30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, anche in
                      rapporto all'introduzione di nuove professionalità e
                      modalità organizzative;
                      f) il primo ciclo di istruzione è
                      costituito dalla scuola primaria, della durata di cinque
                      anni, e dalla scuola secondaria di primo grado della
                      durata di tre anni. Ferma restando la specificità di
                      ciascuna di esse, la scuola primaria è articolata in un
                      primo anno, teso al raggiungimento delle strumentalità di
                      base, e in due periodi didattici biennali; la scuola
                      secondaria di primo grado si articola in un biennio e in
                      un terzo anno che completa prioritariamente il percorso
                      disciplinare ed assicura l'orientamento ed il raccordo con
                      il secondo ciclo; nel primo ciclo è assicurato altresì
                      il raccordo con la scuola dell'infanzia e con il secondo
                      ciclo; è previsto che alla scuola primaria si iscrivano
                      le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età
                      entro il 31 agosto; possono iscriversi anche le bambine e
                      i bambini che li compiono entro il 30 aprile dell'anno
                      scolastico di riferimento; la scuola primaria promuove,
                      nel rispetto delle diversità individuali, lo sviluppo
                      della personalità, ed ha il fine di far acquisire e
                      sviluppare le conoscenze e le abilità di base fino alle
                      prime sistemazioni logico-critiche, di far apprendere i
                      mezzi espressivi, ivi inclusa l'alfabetizzazione in almeno
                      una lingua dell'Unione europea oltre alla lingua italiana,
                      di porre le basi per l'utilizzazione di metodologie
                      scientifiche nello studio del mondo naturale, dei suoi
                      fenomeni e delle sue leggi, di valorizzare le capacità
                      relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo, di
                      educare ai principi fondamentali della convivenza civile;
                      la scuola secondaria di primo grado, attraverso le
                      discipline di studio, è finalizzata alla crescita delle
                      capacità autonome di studio ed al rafforzamento delle
                      attitudini alla interazione sociale; organizza ed
                      accresce, anche attraverso l'alfabetizzazione e
                      l'approfondimento nelle tecnologie informatiche, le
                      conoscenze e le abilità, anche in relazione alla
                      tradizione culturale e alla evoluzione sociale, culturale
                      e scientifica della realtà contemporanea; è
                      caratterizzata dalla diversificazione didattica e
                      metodologica in relazione allo sviluppo della personalità
                      dell'allievo; cura la dimensione sistematica delle
                      discipline; sviluppa progressivamente le competenze e le
                      capacità di scelta corrispondenti alle attitudini e
                      vocazioni degli allievi; fornisce strumenti adeguati alla
                      prosecuzione delle attività di istruzione e di
                      formazione; introduce lo studio di una seconda lingua
                      dell'Unione europea; aiuta ad orientarsi per la successiva
                      scelta di istruzione e formazione; il primo ciclo di
                      istruzione si conclude con un esame di Stato, il cui
                      superamento costituisce titolo di accesso al sistema dei
                      licei e al sistema dell'istruzione e della formazione
                      professionale;
                      g) il secondo ciclo, finalizzato alla
                      crescita educativa, culturale e professionale dei giovani
                      attraverso il sapere, il fare e l'agire, e la riflessione
                      critica su di essi, è finalizzato a sviluppare l'autonoma
                      capacità di giudizio e l'esercizio della responsabilità
                      personale e sociale; in tale ambito, viene anche curato lo
                      sviluppo delle conoscenze relative all'uso delle nuove
                      tecnologie; il secondo ciclo è costituito dal sistema dei
                      licei e dal sistema dell'istruzione e della formazione
                      professionale; dal compimento del quindicesimo anno di
                      età i diplomi e le qualifiche si possono conseguire in
                      alternanza scuola-lavoro o attraverso l'apprendistato; il
                      sistema dei licei comprende i licei artistico, classico,
                      economico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico,
                      tecnologico, delle scienze umane; i licei artistico,
                      economico e tecnologico si articolano in indirizzi per
                      corrispondere ai diversi fabbisogni formativi; i licei
                      hanno durata quinquennale; l'attività didattica si
                      sviluppa in due periodi biennali e in un quinto anno che
                      prioritariamente completa il percorso disciplinare e
                      prevede altresì l'approfondimento delle conoscenze e
                      delle abilità caratterizzanti il profilo educativo,
                      culturale e professionale del corso di studi; i licei si
                      concludono con un esame di Stato il cui superamento
                      rappresenta titolo necessario per l'accesso
                      all'università e all'alta formazione artistica, musicale
                      e coreutica; l'ammissione al quinto anno dà accesso
                      all'istruzione e formazione tecnica superiore;
                      h) ferma restando la competenza
                      regionale in materia di formazione e istruzione
                      professionale, i percorsi del sistema dell'istruzione e
                      della formazione professionale realizzano profili
                      educativi, culturali e professionali, ai quali conseguono
                      titoli e qualifiche professionali di differente livello,
                      valevoli su tutto il territorio nazionale se rispondenti
                      ai livelli essenziali di prestazione di cui alla lettera
                      c); le modalità di accertamento di tale rispondenza,
                      anche ai fini della spendibilità dei predetti titoli e
                      qualifiche nell'Unione europea, sono definite con il
                      regolamento di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c); i
                      titoli e le qualifiche costituiscono condizione per
                      l'accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore,
                      fatto salvo quanto previsto dall'articolo 69 della legge
                      17 maggio 1999, n. 144; i titoli e le qualifiche
                      conseguiti al termine dei percorsi del sistema
                      dell'istruzione e della formazione professionale di durata
                      almeno quadriennale consentono di sostenere l'esame di
                      Stato, utile anche ai fini degli accessi all'università e
                      all'alta formazione artistica, musicale e coreutica,
                      previa frequenza di apposito corso annuale, realizzato
                      d'intesa con le università e con l'alta formazione
                      artistica, musicale e coreutica, e ferma restando la
                      possibilità di sostenere, come privatista, l'esame di
                      Stato anche senza tale frequenza;
                      i) è assicurata e assistita la
                      possibilità di cambiare indirizzo all'interno del sistema
                      dei licei, nonché di passare dal sistema dei licei al
                      sistema dell'istruzione e della formazione professionale,
                      e viceversa, mediante apposite iniziative didattiche,
                      finalizzate all'acquisizione di una preparazione adeguata
                      alla nuova scelta; la frequenza positiva di qualsiasi
                      segmento del secondo ciclo comporta l'acquisizione di
                      crediti certificati che possono essere fatti valere, anche
                      ai fini della ripresa degli studi eventualmente
                      interrotti, nei passaggi tra i diversi percorsi di cui
                      alle lettere g) e h); nel secondo ciclo, esercitazioni
                      pratiche, esperienze formative e stage realizzati in
                      Italia o all'estero anche con periodi di inserimento nelle
                      realtà culturali, sociali, produttive, professionali e
                      dei servizi, sono riconosciuti con specifiche
                      certificazioni di competenza rilasciate dalle istituzioni
                      scolastiche e formative; i licei e le istituzioni
                      formative del sistema dell'istruzione e della formazione
                      professionale, d'intesa rispettivamente con le
                      università, con le istituzioni dell'alta formazione
                      artistica, musicale e coreutica e con il sistema
                      dell'istruzione e formazione tecnica superiore,
                      stabiliscono, con riferimento all'ultimo anno del percorso
                      di studi, specifiche modalità per l'approfondimento delle
                      conoscenze e delle abilità richieste per l'accesso ai
                      corsi di studio universitari, dell'alta formazione, ed ai
                      percorsi dell'istruzione e formazione tecnica superiore;
                      l) i piani di studio personalizzati,
                      nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche,
                      contengono un nucleo fondamentale, omogeneo su base
                      nazionale, che rispecchia la cultura, le tradizioni e
                      l'identità nazionale, e prevedono una quota, riservata
                      alle regioni, relativa agli aspetti di interesse specifico
                      delle stesse, anche collegata con le realtà locali.
                    
                    Art. 3.
                    (Valutazione degli apprendimenti e della qualità del
                    sistema educativo di istruzione e di formazione)
                    1. Con i decreti di cui all'articolo 1
                    sono dettate le norme generali sulla valutazione del sistema
                    educativo di istruzione e di formazione e degli
                    apprendimenti degli studenti, con l'osservanza dei seguenti
                    principi e criteri direttivi:
                    
                      a) la valutazione, periodica e annuale,
                      degli apprendimenti e del comportamento degli studenti del
                      sistema educativo di istruzione e di formazione, e la
                      certificazione delle competenze da essi acquisite, sono
                      affidate ai docenti delle istituzioni di istruzione e
                      formazione frequentate; agli stessi docenti è affidata la
                      valutazione dei periodi didattici ai fini del passaggio al
                      periodo successivo; il miglioramento dei processi di
                      apprendimento e della relativa valutazione, nonché la
                      continuità didattica, sono assicurati anche attraverso
                      una congrua permanenza dei docenti nella sede di
                      titolarità;
                      b) ai fini del progressivo
                      miglioramento e dell'armonizzazione della qualità del
                      sistema di istruzione e di formazione, l'Istituto
                      nazionale per la valutazione del sistema di istruzione
                      effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle
                      conoscenze e abilità degli studenti e sulla qualità
                      complessiva dell'offerta formativa delle istituzioni
                      scolastiche e formative; in funzione dei predetti compiti
                      vengono rideterminate le funzioni e la struttura del
                      predetto Istituto;
                      c) l'esame di Stato conclusivo dei
                      cicli di istruzione considera e valuta le competenze
                      acquisite dagli studenti nel corso e al termine del ciclo
                      e si svolge su prove organizzate dalle commissioni d'esame
                      e su prove predisposte e gestite dall'Istituto nazionale
                      per la valutazione del sistema di istruzione, sulla base
                      degli obiettivi specifici di apprendimento del corso ed in
                      relazione alle discipline di insegnamento dell'ultimo
                      anno.
                    
                    Art. 4.
                    (Alternanza scuola-lavoro)
                    1. Fermo restando quanto previsto
                    dall'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, al fine
                    di assicurare agli studenti che hanno compiuto il
                    quindicesimo anno di età la possibilità di realizzare i
                    corsi del secondo ciclo in alternanza scuola-lavoro, come
                    modalità di realizzazione del percorso formativo
                    progettata, attuata e valutata dall'istituzione scolastica e
                    formativa in collaborazione con le imprese, con le
                    rispettive associazioni di rappresentanza e con le camere di
                    commercio, industria, artigianato e agricoltura, che
                    assicuri ai giovani, oltre alla conoscenza di base,
                    l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del
                    lavoro, il Governo è delegato ad adottare, entro il termine
                    di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della
                    presente legge e ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3,
                    della legge stessa, un apposito decreto legislativo su
                    proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e
                    della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e
                    delle politiche sociali e con il Ministro delle attività
                    produttive, d'intesa con la Conferenza unificata di cui
                    all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
                    281, sentite le associazioni maggiormente rappresentative
                    dei datori di lavoro, nel rispetto dei seguenti principi e
                    criteri direttivi:
                    
                      a) svolgere l'intera formazione dai 15
                      ai 18 anni, attraverso l'alternanza di periodi di studio e
                      di lavoro, sotto la responsabilità dell'istituzione
                      scolastica o formativa, sulla base di convenzioni con
                      imprese o con le rispettive associazioni di rappresentanza
                      o con le camere di commercio, industria, artigianato e
                      agricoltura, o con enti pubblici e privati ivi inclusi
                      quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli
                      studenti per periodi di tirocinio che non costituiscono
                      rapporto individuale di lavoro. Le istituzioni
                      scolastiche, nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro,
                      possono collegarsi con il sistema dell'istruzione e della
                      formazione professionale ed assicurare, a domanda degli
                      interessati e d'intesa con le regioni, la frequenza negli
                      istituti d'istruzione e formazione professionale di corsi
                      integrati che prevedano piani di studio progettati
                      d'intesa fra i due sistemi, coerenti con il corso di studi
                      e realizzati con il concorso degli operatori di ambedue i
                      sistemi;
                      b) fornire indicazioni generali per il
                      reperimento e l'assegnazione delle risorse finanziarie
                      necessarie alla realizzazione dei percorsi di alternanza,
                      ivi compresi gli incentivi per le imprese, la
                      valorizzazione delle imprese come luogo formativo e
                      l'assistenza tutoriale;
                      c) indicare le modalità di
                      certificazione dell'esito positivo del tirocinio e di
                      valutazione dei crediti formativi acquisiti dallo
                      studente.
                    
                    2. I compiti svolti dal docente
                    incaricato dei rapporti con le imprese e del monitoraggio
                    degli allievi che si avvalgono dell'alternanza scuola-lavoro
                    sono riconosciuti nel quadro della valorizzazione della
                    professionalità del personale docente.
                    Art. 5.
                    (Formazione degli insegnanti)
                    1. Con i decreti di cui all'articolo 1
                    sono dettate norme sulla formazione iniziale dei docenti
                    della scuola dell'infanzia, del primo ciclo e del secondo
                    ciclo, nel rispetto dei seguenti principi e criteri
                    direttivi:
                    
                      a) la formazione iniziale è di pari
                      dignità per tutti i docenti e si svolge nelle università
                      presso i corsi di laurea specialistica, il cui accesso è
                      programmato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge
                      2 agosto 1999, n. 264, e successive modificazioni. La
                      programmazione degli accessi ai corsi stessi è
                      determinata ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge,
                      sulla base della previsione dei posti effettivamente
                      disponibili, per ogni ambito regionale, nelle istituzioni
                      scolastiche;
                      b) con uno o più decreti, adottati ai
                      sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio
                      1997, n. 127, anche in deroga alle disposizioni di cui
                      all'articolo 10, comma 2, e all'articolo 6, comma 4, del
                      regolamento di cui al decreto del Ministro
                      dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
                      3 novembre 1999, n. 509, sono individuate le classi dei
                      corsi di laurea specialistica, anche interfacoltà o
                      interuniversitari, finalizzati anche alla formazione degli
                      insegnanti di cui alla lettera a) del presente comma. Per
                      la formazione degli insegnanti della scuola secondaria di
                      primo grado e del secondo ciclo le classi predette sono
                      individuate con riferimento all'insegnamento delle
                      discipline impartite in tali gradi di istruzione e con
                      preminenti finalità di approfondimento disciplinare. I
                      decreti stessi disciplinano le attività didattiche
                      attinenti l'integrazione scolastica degli alunni in
                      condizione di handicap; la formazione iniziale dei docenti
                      può prevedere stage all'estero;
                      c) l'accesso ai corsi di laurea
                      specialistica per la formazione degli insegnanti è
                      subordinato al possesso dei requisiti minimi curricolari,
                      individuati per ciascuna classe di abilitazione nel
                      decreto di cui alla lettera b) e all'adeguatezza della
                      personale preparazione dei candidati, verificata dagli
                      atenei;
                      d) l'esame finale per il conseguimento
                      della laurea specialistica di cui alla lettera a) ha
                      valore abilitante per uno o più insegnamenti individuati
                      con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università
                      e della ricerca;
                      e) coloro che hanno conseguito la
                      laurea specialistica di cui alla lettera a), ai fini
                      dell'accesso nei ruoli organici del personale docente
                      delle istituzioni scolastiche, svolgono, previa stipula di
                      appositi contratti di formazione lavoro, specifiche
                      attività di tirocinio. A tale fine e per la gestione dei
                      corsi di cui alla lettera a), le università, sentita la
                      direzione scolastica regionale, definiscono nei
                      regolamenti didattici di ateneo l'istituzione e
                      l'organizzazione di apposite strutture di ateneo o
                      d'interateneo per la formazione degli insegnanti, cui sono
                      affidati, sulla base di convenzioni, anche i rapporti con
                      le istituzioni scolastiche;
                      f) le strutture didattiche di ateneo o
                      d'interateneo di cui alla lettera e) promuovono e
                      governano i centri di eccellenza per la formazione
                      permanente degli insegnanti, definiti con apposito decreto
                      del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
                      ricerca;
                      g) le strutture di cui alla lettera e)
                      curano anche la formazione in servizio degli insegnanti
                      interessati ad assumere funzioni di supporto, di tutorato
                      e di coordinamento dell'attività educativa, didattica e
                      gestionale delle istituzioni scolastiche e formative.
                    
                    2. Con i decreti di cui all'articolo 1
                    sono dettate norme anche sulla formazione iniziale svolta
                    negli istituti di alta formazione e specializzazione
                    artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21
                    dicembre 1999, n. 508, relativamente agli insegnamenti cui
                    danno accesso i relativi diplomi accademici. Ai predetti
                    fini si applicano, con i necessari adattamenti, i principi e
                    criteri direttivi di cui al comma 1 del presente articolo.
                    3. Per coloro che, sprovvisti
                    dell'abilitazione all'insegnamento secondario, sono in
                    possesso del diploma biennale di specializzazione per le
                    attività di sostegno di cui al decreto del Ministro della
                    pubblica istruzione 24 novembre 1998, pubblicato nella
                    Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999, e al decreto
                    del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970,
                    nonché del diploma di laurea o del diploma di istituto
                    superiore di educazione fisica (ISEF) o di Accademia di
                    belle arti o di Istituto superiore per le industrie
                    artistiche o di Conservatorio di musica o Istituto musicale
                    pareggiato, e che abbiano superato le prove di accesso alle
                    scuole di specializzazione all'insegnamento secondario, le
                    scuole medesime valutano il percorso didattico
                    teorico-pratico e gli esami sostenuti per il conseguimento
                    del predetto diploma di specializzazione ai fini del
                    riconoscimento dei relativi crediti didattici, anche per
                    consentire loro un'abbreviazione del percorso degli studi
                    della scuola di specializzazione previa iscrizione in
                    sovrannumero al secondo anno di corso della scuola. I corsi
                    di laurea in scienze della formazione primaria di cui
                    all'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n.
                    341, valutano il percorso didattico teorico-pratico e gli
                    esami sostenuti per il conseguimento del diploma biennale di
                    specializzazione per le attività di sostegno ai fini del
                    riconoscimento dei relativi crediti didattici e
                    dell'iscrizione in soprannumero al relativo anno di corso
                    stabilito dalle autorità accademiche, per coloro che, in
                    possesso di tale titolo di specializzazione e del diploma di
                    scuola secondaria superiore, abbiano superato le relative
                    prove di accesso. L'esame di laurea sostenuto a conclusione
                    dei corsi in scienze della formazione primaria istituiti a
                    norma dell'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre
                    1990, n. 341, comprensivo della valutazione delle attività
                    di tirocinio previste dal relativo percorso formativo, ha
                    valore di esame di Stato e abilita all'insegnamento,
                    rispettivamente, nella scuola materna o dell'infanzia e
                    nella scuola elementare o primaria. Esso consente altresì
                    l'inserimento nelle graduatorie permanenti previste
                    dall'articolo 401 del testo unico di cui al decreto
                    legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive
                    modificazioni. Al fine di tale inserimento, la tabella di
                    valutazione dei titoli è integrata con la previsione di un
                    apposito punteggio da attribuire al voto di laurea
                    conseguito. All'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre
                    1990, n. 341, le parole: "I concorsi hanno funzione
                    abilitante" sono soppresse.
                    Art. 6.
                    (Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e
                    di Bolzano)
                    1. Sono fatte salve le competenze delle
                    regioni a statuto speciale e delle province autonome di
                    Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e
                    relative norme di attuazione, nonché alla legge
                    costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
                    Art. 7.
                    (Disposizioni finali e attuative)
                    1. Mediante uno o più regolamenti da
                    adottare a norma dell'articolo 117, sesto comma, della
                    Costituzione e dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
                    agosto 1988, n. 400, sentite le Commissioni parlamentari
                    competenti, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni
                    scolastiche, si provvede:
                    
                      a) alla individuazione del nucleo
                      essenziale dei piani di studio scolastici per la quota
                      nazionale relativamente agli obiettivi specifici di
                      apprendimento, alle discipline e alle attività
                      costituenti la quota nazionale dei piani di studio, agli
                      orari, ai limiti di flessibilità interni
                      nell'organizzazione delle discipline;
                      b) alla determinazione delle modalità
                      di valutazione dei crediti scolastici;
                      c) alla definizione degli standard
                      minimi formativi, richiesti per la spendibilità nazionale
                      dei titoli professionali conseguiti all'esito dei percorsi
                      formativi, nonché per i passaggi dai percorsi formativi
                      ai percorsi scolastici.
                    
                    2. Le norme regolamentari di cui al comma
                    1, lettera c), sono definite previa intesa con la Conferenza
                    permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
                    province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto
                    legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
                    3. Il Ministro dell'istruzione,
                    dell'università e della ricerca presenta ogni tre anni al
                    Parlamento una relazione sul sistema educativo di istruzione
                    e di formazione professionale.
                    4. Per gli anni scolastici 2003-2004,
                    2004-2005 e 2005-2006 possono iscriversi, secondo criteri di
                    gradualità e in forma di sperimentazione, compatibilmente
                    con la disponibilità dei posti e delle risorse finanziarie
                    dei comuni, secondo gli obblighi conferiti dall'ordinamento
                    e nel rispetto dei limiti posti alla finanza comunale dal
                    patto di stabilità, al primo anno della scuola
                    dell'infanzia i bambini e le bambine che compiono i tre anni
                    di età entro il 28 febbraio 2004, ovvero entro date
                    ulteriormente anticipate, fino alla data del 30 aprile di
                    cui all'articolo 2, comma 1, lettera e). Per l'anno
                    scolastico 2003-2004 possono iscriversi al primo anno della
                    scuola primaria, nei limiti delle risorse finanziarie di cui
                    al comma 5, i bambini e le bambine che compiono i sei anni
                    di età entro il 28 febbraio 2004.
                    5. Agli oneri derivanti dall'attuazione
                    dell'articolo 2, comma 1, lettera f), e dal comma 4 del
                    presente articolo, limitatamente alla scuola dell'infanzia
                    statale e alla scuola primaria statale, determinati nella
                    misura massima di 12.731 migliaia di euro per l'anno 2003,
                    45.829 migliaia di euro per l'anno 2004 e 66.198 migliaia di
                    euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante
                    corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
                    fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito
                    dell'unità previsionale di base di parte corrente
                    "Fondo speciale" dello stato di previsione del
                    Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003,
                    allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
                    relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e
                    della ricerca. Il Ministro dell'istruzione, dell'università
                    e della ricerca provvede a modulare le anticipazioni, anche
                    fino alla data del 30 aprile di cui all'articolo 2, comma 1,
                    lettera f), garantendo comunque il rispetto del predetto
                    limite di spesa.
                    6. All'attuazione del piano programmatico
                    di cui all'articolo 1, comma 3, si provvede, compatibilmente
                    con i vincoli di finanza pubblica, mediante finanziamenti da
                    iscrivere annualmente nella legge finanziaria, in coerenza
                    con quanto previsto dal Documento di programmazione
                    economico-finanziaria.
                    7. Lo schema di ciascuno dei decreti
                    legislativi di cui agli articoli 1 e 4 deve essere corredato
                    da relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2,
                    della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
                    modificazioni.
                    8. I decreti legislativi di cui al comma
                    7 la cui attuazione determini nuovi o maggiori oneri per la
                    finanza pubblica sono emanati solo successivamente
                    all'entrata in vigore di provvedimenti legislativi che
                    stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
                    9. Il parere di cui all'articolo 1, comma
                    2, primo periodo, è espresso dalle Commissioni parlamentari
                    competenti per materia e per le conseguenze di carattere
                    finanziario.
                    10. Con periodicità annuale, il
                    Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
                    ed il Ministero dell'economia e delle finanze procedono alla
                    verifica delle occorrenze finanziarie, in relazione alla
                    graduale attuazione della riforma, a fronte delle somme
                    stanziate annualmente in bilancio per lo stesso fine. Le
                    eventuali maggiori spese dovranno trovare copertura ai sensi
                    dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n.
                    468, e successive modificazioni.
                    11. Il Ministro dell'economia e delle
                    finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
                    occorrenti variazioni di bilancio.
                    12. La legge 10 febbraio 2000, n. 30, è
                    abrogata.
                    13. La legge 20 gennaio 1999, n. 9, è abrogata.
                    La presente legge, munita del sigillo
                    dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli
                    atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a
                    chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
                    legge dello Stato.
                    
                      Data a Roma, addì 28 marzo 2003
                    
                    
                      CIAMPI
                    
                  
                  Berlusconi, Presidente del
                  Consiglio dei Ministri
                  Moratti, Ministro dell'istruzione, dell'università e della
                  ricerca
                  Visto, il Guardasigilli: Castelli