Legge
28 marzo 2003, n. 53
Delega al Governo per la definizione
delle norme generali sull’istruzione e dei livelli
essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di
formazione professionale
La Camera dei deputati ed il Senato
della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
(Delega in materia di norme generali sull'istruzione e di
livelli essenziali delle prestazioni in materia di
istruzione e di formazione professionale)
1. Al fine di favorire la crescita e la
valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi
dell'età evolutiva, delle differenze e dell'identità di
ciascuno e delle scelte educative della famiglia, nel quadro
della cooperazione tra scuola e genitori, in coerenza con il
principio di autonomia delle istituzioni scolastiche e
secondo i principi sanciti dalla Costituzione, il Governo è
delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle
competenze costituzionali delle regioni e di comuni e
province, in relazione alle competenze conferite ai diversi
soggetti istituzionali, e dell'autonomia delle istituzioni
scolastiche, uno o più decreti legislativi per la
definizione delle norme generali sull'istruzione e dei
livelli essenziali delle prestazioni in materia di
istruzione e di istruzione e formazione professionale.
2. Fatto salvo quanto specificamente
previsto dall'articolo 4, i decreti legislativi di cui al
comma 1 sono adottati su proposta del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con
il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e previo parere delle competenti
Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica da rendere entro sessanta giorni dalla data di
trasmissione dei relativi schemi; decorso tale termine, i
decreti legislativi possono essere comunque adottati. I
decreti legislativi in materia di istruzione e formazione
professionale sono adottati previa intesa con la Conferenza
unificata di cui al citato decreto legislativo n. 281 del
1997.
3. Per la realizzazione delle finalità
della presente legge, il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca predispone, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima,
un piano programmatico di interventi finanziari, da
sottoporre all'approvazione del Consiglio dei ministri,
previa intesa con la Conferenza unificata di cui al citato
decreto legislativo n. 281 del 1997, a sostegno:
a) della riforma degli ordinamenti e
degli interventi connessi con la loro attuazione e con lo
sviluppo e la valorizzazione dell'autonomia delle
istituzioni scolastiche;
b) dell'istituzione del Servizio
nazionale di valutazione del sistema scolastico;
c) dello sviluppo delle tecnologie
multimediali e della alfabetizzazione nelle tecnologie
informatiche, nel pieno rispetto del principio di
pluralismo delle soluzioni informatiche offerte
dall'informazione tecnologica, al fine di incoraggiare e
sviluppare le doti creative e collaborative degli
studenti;
d) dello sviluppo dell'attività
motoria e delle competenze ludico-sportive degli studenti;
e) della valorizzazione professionale
del personale docente;
f) delle iniziative di formazione
iniziale e continua del personale;
g) del concorso al rimborso delle spese
di autoaggiornamento sostenute dai docenti;
h) della valorizzazione professionale
del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA);
i) degli interventi di orientamento
contro la dispersione scolastica e per assicurare la
realizzazione del diritto - dovere di istruzione e
formazione;
l) degli interventi per lo sviluppo
dell'istruzione e formazione tecnica superiore e per
l'educazione degli adulti;
m) degli interventi di adeguamento
delle strutture di edilizia scolastica.
4. Ulteriori disposizioni, correttive e
integrative dei decreti legislativi di cui al presente
articolo e all'articolo 4, possono essere adottate, con il
rispetto dei medesimi criteri e principi direttivi e con le
stesse procedure, entro diciotto mesi dalla data della loro
entrata in vigore.
Art. 2.
(Sistema educativo di istruzione e di formazione)
1. I decreti di cui all'articolo 1
definiscono il sistema educativo di istruzione e di
formazione, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) è promosso l'apprendimento in tutto
l'arco della vita e sono assicurate a tutti pari
opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di
sviluppare le capacità e le competenze, attraverso
conoscenze e abilità, generali e specifiche, coerenti con
le attitudini e le scelte personali, adeguate
all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro,
anche con riguardo alle dimensioni locali, nazionale ed
europea;
b) sono promossi il conseguimento di
una formazione spirituale e morale, anche ispirata ai
principi della Costituzione, e lo sviluppo della coscienza
storica e di appartenenza alla comunità locale, alla
comunità nazionale ed alla civiltà europea;
c) è assicurato a tutti il diritto
all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o,
comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il
diciottesimo anno di età; l'attuazione di tale diritto si
realizza nel sistema di istruzione e in quello di
istruzione e formazione professionale, secondo livelli
essenziali di prestazione definiti su base nazionale a
norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della
Costituzione e mediante regolamenti emanati ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, e garantendo, attraverso adeguati interventi,
l'integrazione delle persone in situazione di handicap a
norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La fruizione
dell'offerta di istruzione e formazione costituisce un
dovere legislativamente sanzionato; nei termini anzidetti
di diritto all'istruzione e formazione e di correlativo
dovere viene ridefinito ed ampliato l'obbligo scolastico
di cui all'articolo 34 della Costituzione, nonché
l'obbligo formativo introdotto dall'articolo 68 della
legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni.
L'attuazione graduale del diritto-dovere predetto è
rimessa ai decreti legislativi di cui all'articolo 1,
commi 1 e 2, della presente legge correlativamente agli
interventi finanziari previsti a tale fine dal piano
programmatico di cui all'articolo 1, comma 3, adottato
previa intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, e coerentemente con i finanziamenti disposti a norma
dell'articolo 7, comma 6, della presente legge;
d) il sistema educativo di istruzione e
di formazione si articola nella scuola dell'infanzia, in
un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la
scuola secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo
che comprende il sistema dei licei ed il sistema
dell'istruzione e della formazione professionale;
e) la scuola dell'infanzia, di durata
triennale, concorre all'educazione e allo sviluppo
affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e
sociale delle bambine e dei bambini promuovendone le
potenzialità di relazione, autonomia, creatività,
apprendimento, e ad assicurare un'effettiva eguaglianza
delle opportunità educative; nel rispetto della primaria
responsabilità educativa dei genitori, essa contribuisce
alla formazione integrale delle bambine e dei bambini e,
nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica,
realizza la continuità educativa con il complesso dei
servizi all'infanzia e con la scuola primaria. È
assicurata la generalizzazione dell'offerta formativa e la
possibilità di frequenza della scuola dell'infanzia; alla
scuola dell'infanzia possono essere iscritti secondo
criteri di gradualità e in forma di sperimentazione le
bambine e i bambini che compiono i 3 anni di età entro il
30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, anche in
rapporto all'introduzione di nuove professionalità e
modalità organizzative;
f) il primo ciclo di istruzione è
costituito dalla scuola primaria, della durata di cinque
anni, e dalla scuola secondaria di primo grado della
durata di tre anni. Ferma restando la specificità di
ciascuna di esse, la scuola primaria è articolata in un
primo anno, teso al raggiungimento delle strumentalità di
base, e in due periodi didattici biennali; la scuola
secondaria di primo grado si articola in un biennio e in
un terzo anno che completa prioritariamente il percorso
disciplinare ed assicura l'orientamento ed il raccordo con
il secondo ciclo; nel primo ciclo è assicurato altresì
il raccordo con la scuola dell'infanzia e con il secondo
ciclo; è previsto che alla scuola primaria si iscrivano
le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età
entro il 31 agosto; possono iscriversi anche le bambine e
i bambini che li compiono entro il 30 aprile dell'anno
scolastico di riferimento; la scuola primaria promuove,
nel rispetto delle diversità individuali, lo sviluppo
della personalità, ed ha il fine di far acquisire e
sviluppare le conoscenze e le abilità di base fino alle
prime sistemazioni logico-critiche, di far apprendere i
mezzi espressivi, ivi inclusa l'alfabetizzazione in almeno
una lingua dell'Unione europea oltre alla lingua italiana,
di porre le basi per l'utilizzazione di metodologie
scientifiche nello studio del mondo naturale, dei suoi
fenomeni e delle sue leggi, di valorizzare le capacità
relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo, di
educare ai principi fondamentali della convivenza civile;
la scuola secondaria di primo grado, attraverso le
discipline di studio, è finalizzata alla crescita delle
capacità autonome di studio ed al rafforzamento delle
attitudini alla interazione sociale; organizza ed
accresce, anche attraverso l'alfabetizzazione e
l'approfondimento nelle tecnologie informatiche, le
conoscenze e le abilità, anche in relazione alla
tradizione culturale e alla evoluzione sociale, culturale
e scientifica della realtà contemporanea; è
caratterizzata dalla diversificazione didattica e
metodologica in relazione allo sviluppo della personalità
dell'allievo; cura la dimensione sistematica delle
discipline; sviluppa progressivamente le competenze e le
capacità di scelta corrispondenti alle attitudini e
vocazioni degli allievi; fornisce strumenti adeguati alla
prosecuzione delle attività di istruzione e di
formazione; introduce lo studio di una seconda lingua
dell'Unione europea; aiuta ad orientarsi per la successiva
scelta di istruzione e formazione; il primo ciclo di
istruzione si conclude con un esame di Stato, il cui
superamento costituisce titolo di accesso al sistema dei
licei e al sistema dell'istruzione e della formazione
professionale;
g) il secondo ciclo, finalizzato alla
crescita educativa, culturale e professionale dei giovani
attraverso il sapere, il fare e l'agire, e la riflessione
critica su di essi, è finalizzato a sviluppare l'autonoma
capacità di giudizio e l'esercizio della responsabilità
personale e sociale; in tale ambito, viene anche curato lo
sviluppo delle conoscenze relative all'uso delle nuove
tecnologie; il secondo ciclo è costituito dal sistema dei
licei e dal sistema dell'istruzione e della formazione
professionale; dal compimento del quindicesimo anno di
età i diplomi e le qualifiche si possono conseguire in
alternanza scuola-lavoro o attraverso l'apprendistato; il
sistema dei licei comprende i licei artistico, classico,
economico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico,
tecnologico, delle scienze umane; i licei artistico,
economico e tecnologico si articolano in indirizzi per
corrispondere ai diversi fabbisogni formativi; i licei
hanno durata quinquennale; l'attività didattica si
sviluppa in due periodi biennali e in un quinto anno che
prioritariamente completa il percorso disciplinare e
prevede altresì l'approfondimento delle conoscenze e
delle abilità caratterizzanti il profilo educativo,
culturale e professionale del corso di studi; i licei si
concludono con un esame di Stato il cui superamento
rappresenta titolo necessario per l'accesso
all'università e all'alta formazione artistica, musicale
e coreutica; l'ammissione al quinto anno dà accesso
all'istruzione e formazione tecnica superiore;
h) ferma restando la competenza
regionale in materia di formazione e istruzione
professionale, i percorsi del sistema dell'istruzione e
della formazione professionale realizzano profili
educativi, culturali e professionali, ai quali conseguono
titoli e qualifiche professionali di differente livello,
valevoli su tutto il territorio nazionale se rispondenti
ai livelli essenziali di prestazione di cui alla lettera
c); le modalità di accertamento di tale rispondenza,
anche ai fini della spendibilità dei predetti titoli e
qualifiche nell'Unione europea, sono definite con il
regolamento di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c); i
titoli e le qualifiche costituiscono condizione per
l'accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore,
fatto salvo quanto previsto dall'articolo 69 della legge
17 maggio 1999, n. 144; i titoli e le qualifiche
conseguiti al termine dei percorsi del sistema
dell'istruzione e della formazione professionale di durata
almeno quadriennale consentono di sostenere l'esame di
Stato, utile anche ai fini degli accessi all'università e
all'alta formazione artistica, musicale e coreutica,
previa frequenza di apposito corso annuale, realizzato
d'intesa con le università e con l'alta formazione
artistica, musicale e coreutica, e ferma restando la
possibilità di sostenere, come privatista, l'esame di
Stato anche senza tale frequenza;
i) è assicurata e assistita la
possibilità di cambiare indirizzo all'interno del sistema
dei licei, nonché di passare dal sistema dei licei al
sistema dell'istruzione e della formazione professionale,
e viceversa, mediante apposite iniziative didattiche,
finalizzate all'acquisizione di una preparazione adeguata
alla nuova scelta; la frequenza positiva di qualsiasi
segmento del secondo ciclo comporta l'acquisizione di
crediti certificati che possono essere fatti valere, anche
ai fini della ripresa degli studi eventualmente
interrotti, nei passaggi tra i diversi percorsi di cui
alle lettere g) e h); nel secondo ciclo, esercitazioni
pratiche, esperienze formative e stage realizzati in
Italia o all'estero anche con periodi di inserimento nelle
realtà culturali, sociali, produttive, professionali e
dei servizi, sono riconosciuti con specifiche
certificazioni di competenza rilasciate dalle istituzioni
scolastiche e formative; i licei e le istituzioni
formative del sistema dell'istruzione e della formazione
professionale, d'intesa rispettivamente con le
università, con le istituzioni dell'alta formazione
artistica, musicale e coreutica e con il sistema
dell'istruzione e formazione tecnica superiore,
stabiliscono, con riferimento all'ultimo anno del percorso
di studi, specifiche modalità per l'approfondimento delle
conoscenze e delle abilità richieste per l'accesso ai
corsi di studio universitari, dell'alta formazione, ed ai
percorsi dell'istruzione e formazione tecnica superiore;
l) i piani di studio personalizzati,
nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche,
contengono un nucleo fondamentale, omogeneo su base
nazionale, che rispecchia la cultura, le tradizioni e
l'identità nazionale, e prevedono una quota, riservata
alle regioni, relativa agli aspetti di interesse specifico
delle stesse, anche collegata con le realtà locali.
Art. 3.
(Valutazione degli apprendimenti e della qualità del
sistema educativo di istruzione e di formazione)
1. Con i decreti di cui all'articolo 1
sono dettate le norme generali sulla valutazione del sistema
educativo di istruzione e di formazione e degli
apprendimenti degli studenti, con l'osservanza dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) la valutazione, periodica e annuale,
degli apprendimenti e del comportamento degli studenti del
sistema educativo di istruzione e di formazione, e la
certificazione delle competenze da essi acquisite, sono
affidate ai docenti delle istituzioni di istruzione e
formazione frequentate; agli stessi docenti è affidata la
valutazione dei periodi didattici ai fini del passaggio al
periodo successivo; il miglioramento dei processi di
apprendimento e della relativa valutazione, nonché la
continuità didattica, sono assicurati anche attraverso
una congrua permanenza dei docenti nella sede di
titolarità;
b) ai fini del progressivo
miglioramento e dell'armonizzazione della qualità del
sistema di istruzione e di formazione, l'Istituto
nazionale per la valutazione del sistema di istruzione
effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle
conoscenze e abilità degli studenti e sulla qualità
complessiva dell'offerta formativa delle istituzioni
scolastiche e formative; in funzione dei predetti compiti
vengono rideterminate le funzioni e la struttura del
predetto Istituto;
c) l'esame di Stato conclusivo dei
cicli di istruzione considera e valuta le competenze
acquisite dagli studenti nel corso e al termine del ciclo
e si svolge su prove organizzate dalle commissioni d'esame
e su prove predisposte e gestite dall'Istituto nazionale
per la valutazione del sistema di istruzione, sulla base
degli obiettivi specifici di apprendimento del corso ed in
relazione alle discipline di insegnamento dell'ultimo
anno.
Art. 4.
(Alternanza scuola-lavoro)
1. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, al fine
di assicurare agli studenti che hanno compiuto il
quindicesimo anno di età la possibilità di realizzare i
corsi del secondo ciclo in alternanza scuola-lavoro, come
modalità di realizzazione del percorso formativo
progettata, attuata e valutata dall'istituzione scolastica e
formativa in collaborazione con le imprese, con le
rispettive associazioni di rappresentanza e con le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, che
assicuri ai giovani, oltre alla conoscenza di base,
l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del
lavoro, il Governo è delegato ad adottare, entro il termine
di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge e ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3,
della legge stessa, un apposito decreto legislativo su
proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali e con il Ministro delle attività
produttive, d'intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, sentite le associazioni maggiormente rappresentative
dei datori di lavoro, nel rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi:
a) svolgere l'intera formazione dai 15
ai 18 anni, attraverso l'alternanza di periodi di studio e
di lavoro, sotto la responsabilità dell'istituzione
scolastica o formativa, sulla base di convenzioni con
imprese o con le rispettive associazioni di rappresentanza
o con le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, o con enti pubblici e privati ivi inclusi
quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli
studenti per periodi di tirocinio che non costituiscono
rapporto individuale di lavoro. Le istituzioni
scolastiche, nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro,
possono collegarsi con il sistema dell'istruzione e della
formazione professionale ed assicurare, a domanda degli
interessati e d'intesa con le regioni, la frequenza negli
istituti d'istruzione e formazione professionale di corsi
integrati che prevedano piani di studio progettati
d'intesa fra i due sistemi, coerenti con il corso di studi
e realizzati con il concorso degli operatori di ambedue i
sistemi;
b) fornire indicazioni generali per il
reperimento e l'assegnazione delle risorse finanziarie
necessarie alla realizzazione dei percorsi di alternanza,
ivi compresi gli incentivi per le imprese, la
valorizzazione delle imprese come luogo formativo e
l'assistenza tutoriale;
c) indicare le modalità di
certificazione dell'esito positivo del tirocinio e di
valutazione dei crediti formativi acquisiti dallo
studente.
2. I compiti svolti dal docente
incaricato dei rapporti con le imprese e del monitoraggio
degli allievi che si avvalgono dell'alternanza scuola-lavoro
sono riconosciuti nel quadro della valorizzazione della
professionalità del personale docente.
Art. 5.
(Formazione degli insegnanti)
1. Con i decreti di cui all'articolo 1
sono dettate norme sulla formazione iniziale dei docenti
della scuola dell'infanzia, del primo ciclo e del secondo
ciclo, nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) la formazione iniziale è di pari
dignità per tutti i docenti e si svolge nelle università
presso i corsi di laurea specialistica, il cui accesso è
programmato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge
2 agosto 1999, n. 264, e successive modificazioni. La
programmazione degli accessi ai corsi stessi è
determinata ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge,
sulla base della previsione dei posti effettivamente
disponibili, per ogni ambito regionale, nelle istituzioni
scolastiche;
b) con uno o più decreti, adottati ai
sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio
1997, n. 127, anche in deroga alle disposizioni di cui
all'articolo 10, comma 2, e all'articolo 6, comma 4, del
regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
3 novembre 1999, n. 509, sono individuate le classi dei
corsi di laurea specialistica, anche interfacoltà o
interuniversitari, finalizzati anche alla formazione degli
insegnanti di cui alla lettera a) del presente comma. Per
la formazione degli insegnanti della scuola secondaria di
primo grado e del secondo ciclo le classi predette sono
individuate con riferimento all'insegnamento delle
discipline impartite in tali gradi di istruzione e con
preminenti finalità di approfondimento disciplinare. I
decreti stessi disciplinano le attività didattiche
attinenti l'integrazione scolastica degli alunni in
condizione di handicap; la formazione iniziale dei docenti
può prevedere stage all'estero;
c) l'accesso ai corsi di laurea
specialistica per la formazione degli insegnanti è
subordinato al possesso dei requisiti minimi curricolari,
individuati per ciascuna classe di abilitazione nel
decreto di cui alla lettera b) e all'adeguatezza della
personale preparazione dei candidati, verificata dagli
atenei;
d) l'esame finale per il conseguimento
della laurea specialistica di cui alla lettera a) ha
valore abilitante per uno o più insegnamenti individuati
con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università
e della ricerca;
e) coloro che hanno conseguito la
laurea specialistica di cui alla lettera a), ai fini
dell'accesso nei ruoli organici del personale docente
delle istituzioni scolastiche, svolgono, previa stipula di
appositi contratti di formazione lavoro, specifiche
attività di tirocinio. A tale fine e per la gestione dei
corsi di cui alla lettera a), le università, sentita la
direzione scolastica regionale, definiscono nei
regolamenti didattici di ateneo l'istituzione e
l'organizzazione di apposite strutture di ateneo o
d'interateneo per la formazione degli insegnanti, cui sono
affidati, sulla base di convenzioni, anche i rapporti con
le istituzioni scolastiche;
f) le strutture didattiche di ateneo o
d'interateneo di cui alla lettera e) promuovono e
governano i centri di eccellenza per la formazione
permanente degli insegnanti, definiti con apposito decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca;
g) le strutture di cui alla lettera e)
curano anche la formazione in servizio degli insegnanti
interessati ad assumere funzioni di supporto, di tutorato
e di coordinamento dell'attività educativa, didattica e
gestionale delle istituzioni scolastiche e formative.
2. Con i decreti di cui all'articolo 1
sono dettate norme anche sulla formazione iniziale svolta
negli istituti di alta formazione e specializzazione
artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21
dicembre 1999, n. 508, relativamente agli insegnamenti cui
danno accesso i relativi diplomi accademici. Ai predetti
fini si applicano, con i necessari adattamenti, i principi e
criteri direttivi di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Per coloro che, sprovvisti
dell'abilitazione all'insegnamento secondario, sono in
possesso del diploma biennale di specializzazione per le
attività di sostegno di cui al decreto del Ministro della
pubblica istruzione 24 novembre 1998, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999, e al decreto
del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970,
nonché del diploma di laurea o del diploma di istituto
superiore di educazione fisica (ISEF) o di Accademia di
belle arti o di Istituto superiore per le industrie
artistiche o di Conservatorio di musica o Istituto musicale
pareggiato, e che abbiano superato le prove di accesso alle
scuole di specializzazione all'insegnamento secondario, le
scuole medesime valutano il percorso didattico
teorico-pratico e gli esami sostenuti per il conseguimento
del predetto diploma di specializzazione ai fini del
riconoscimento dei relativi crediti didattici, anche per
consentire loro un'abbreviazione del percorso degli studi
della scuola di specializzazione previa iscrizione in
sovrannumero al secondo anno di corso della scuola. I corsi
di laurea in scienze della formazione primaria di cui
all'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n.
341, valutano il percorso didattico teorico-pratico e gli
esami sostenuti per il conseguimento del diploma biennale di
specializzazione per le attività di sostegno ai fini del
riconoscimento dei relativi crediti didattici e
dell'iscrizione in soprannumero al relativo anno di corso
stabilito dalle autorità accademiche, per coloro che, in
possesso di tale titolo di specializzazione e del diploma di
scuola secondaria superiore, abbiano superato le relative
prove di accesso. L'esame di laurea sostenuto a conclusione
dei corsi in scienze della formazione primaria istituiti a
norma dell'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre
1990, n. 341, comprensivo della valutazione delle attività
di tirocinio previste dal relativo percorso formativo, ha
valore di esame di Stato e abilita all'insegnamento,
rispettivamente, nella scuola materna o dell'infanzia e
nella scuola elementare o primaria. Esso consente altresì
l'inserimento nelle graduatorie permanenti previste
dall'articolo 401 del testo unico di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive
modificazioni. Al fine di tale inserimento, la tabella di
valutazione dei titoli è integrata con la previsione di un
apposito punteggio da attribuire al voto di laurea
conseguito. All'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre
1990, n. 341, le parole: "I concorsi hanno funzione
abilitante" sono soppresse.
Art. 6.
(Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e
di Bolzano)
1. Sono fatte salve le competenze delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e
relative norme di attuazione, nonché alla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Art. 7.
(Disposizioni finali e attuative)
1. Mediante uno o più regolamenti da
adottare a norma dell'articolo 117, sesto comma, della
Costituzione e dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sentite le Commissioni parlamentari
competenti, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni
scolastiche, si provvede:
a) alla individuazione del nucleo
essenziale dei piani di studio scolastici per la quota
nazionale relativamente agli obiettivi specifici di
apprendimento, alle discipline e alle attività
costituenti la quota nazionale dei piani di studio, agli
orari, ai limiti di flessibilità interni
nell'organizzazione delle discipline;
b) alla determinazione delle modalità
di valutazione dei crediti scolastici;
c) alla definizione degli standard
minimi formativi, richiesti per la spendibilità nazionale
dei titoli professionali conseguiti all'esito dei percorsi
formativi, nonché per i passaggi dai percorsi formativi
ai percorsi scolastici.
2. Le norme regolamentari di cui al comma
1, lettera c), sono definite previa intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca presenta ogni tre anni al
Parlamento una relazione sul sistema educativo di istruzione
e di formazione professionale.
4. Per gli anni scolastici 2003-2004,
2004-2005 e 2005-2006 possono iscriversi, secondo criteri di
gradualità e in forma di sperimentazione, compatibilmente
con la disponibilità dei posti e delle risorse finanziarie
dei comuni, secondo gli obblighi conferiti dall'ordinamento
e nel rispetto dei limiti posti alla finanza comunale dal
patto di stabilità, al primo anno della scuola
dell'infanzia i bambini e le bambine che compiono i tre anni
di età entro il 28 febbraio 2004, ovvero entro date
ulteriormente anticipate, fino alla data del 30 aprile di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera e). Per l'anno
scolastico 2003-2004 possono iscriversi al primo anno della
scuola primaria, nei limiti delle risorse finanziarie di cui
al comma 5, i bambini e le bambine che compiono i sei anni
di età entro il 28 febbraio 2004.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione
dell'articolo 2, comma 1, lettera f), e dal comma 4 del
presente articolo, limitatamente alla scuola dell'infanzia
statale e alla scuola primaria statale, determinati nella
misura massima di 12.731 migliaia di euro per l'anno 2003,
45.829 migliaia di euro per l'anno 2004 e 66.198 migliaia di
euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca. Il Ministro dell'istruzione, dell'università
e della ricerca provvede a modulare le anticipazioni, anche
fino alla data del 30 aprile di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera f), garantendo comunque il rispetto del predetto
limite di spesa.
6. All'attuazione del piano programmatico
di cui all'articolo 1, comma 3, si provvede, compatibilmente
con i vincoli di finanza pubblica, mediante finanziamenti da
iscrivere annualmente nella legge finanziaria, in coerenza
con quanto previsto dal Documento di programmazione
economico-finanziaria.
7. Lo schema di ciascuno dei decreti
legislativi di cui agli articoli 1 e 4 deve essere corredato
da relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2,
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.
8. I decreti legislativi di cui al comma
7 la cui attuazione determini nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica sono emanati solo successivamente
all'entrata in vigore di provvedimenti legislativi che
stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
9. Il parere di cui all'articolo 1, comma
2, primo periodo, è espresso dalle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per le conseguenze di carattere
finanziario.
10. Con periodicità annuale, il
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
ed il Ministero dell'economia e delle finanze procedono alla
verifica delle occorrenze finanziarie, in relazione alla
graduale attuazione della riforma, a fronte delle somme
stanziate annualmente in bilancio per lo stesso fine. Le
eventuali maggiori spese dovranno trovare copertura ai sensi
dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni.
11. Il Ministro dell'economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
12. La legge 10 febbraio 2000, n. 30, è
abrogata.
13. La legge 20 gennaio 1999, n. 9, è abrogata.
La presente legge, munita del sigillo
dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge dello Stato.
Data a Roma, addì 28 marzo 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Moratti, Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca
Visto, il Guardasigilli: Castelli