IL DOCUMENTO PIU' ANTICO SU VEGLIE?

Pubblichiamo il documento più antico che io conosca, il quale fa riferimento al Casale di VELLE, cioè Veglie.

Questa pubblicazione, originale in latino medioevale e traduzione in italiano, è stata possibile grazie all'interessamento del prof. Pati - che ha procurato il documento - ed al lavoro di traduzione dal latino, certamente arduo, ad opera di un altro docente; ad entrambi vanno i nostri ringraziamenti per la loro sensibile  disponibilità.


Sommario: 

Agli inizi del 1300 VELLE è un casale di Terra d'Otranto, posseduto, insieme a Leverano e ad Albaro (lu aru nel dialetto di Leverano), dal Milite ROBERTO DE BORGIACO e soggetto ad una imposta (la decima) a favore della Chiesa di Oria.

Si può pensare che nel panorama tormentato dei rapporti sotto gli Angiò, tra Chiesa  e aristocrazie militari, alcune di queste volessero sottrarsi ad un sistema fiscale sempre più oppressivo. Da qui l'intervento dell'autorità regia, che si pone come garante degli interessi della gerarchia ecclesiastica, per assicurare il rispetto dei diritti consolidati della Chiesa.

Da questo punto di vista si capisce perché il re Carlo II d'Angiò ordini al Giustiziere di Terra d'Otranto di "costringere con ogni mezzo" Roberto de Borgiaco, a pagare la decima all'Arcidiacono e al Canonico della Chiesa di Oria, una volta che si sia appurato definitivamente che dai tempi antichi tale decima è stata sempre riscossa. Degna di nota è l'affermazione che un obbligo di tal genere deriva dalla legge divina, è mantenuto dall'autorità del Re di Sicilia, non può essere annullato per beneficio o acquisto: esso è prova non solo di devozione, ma anche di fedeltà al re e chi si rifiuta di rispettarlo procura non solo danno alla sua anima, ma anche una perdita per i fedeli.  


Traduzione Documento N. 2

Anno 1304 - Marzo ° indizione.

Ordinazione del Re Carlo II  (d'Angiò) ai Militi Roberto de Borgiaco e Egidio de Fallosa per pagare le decime dei Casali di Veglie, Albaro, Leverano, Cellino, Pariet'Alto e San Marzano  all'Arcidiacono della Chiesa di Oria. - Notizie Patrie del Cavalier Mario Pagano Mss. fol.238; poss. dal Canonico Ferretti.  

Durante il  regno dell'Ill.mo Carlo, nell'anno del Signore 1304 redatto a Napoli. E' stato scritto per i "Giustizieri" (1)  di Terra d'Otranto, sia presenti che futuri, a lui fedeli ecc.  Lo impone la naturale volontà di attenzione, lo approva l'equità, amica della ragione, che noi vincoliamo i nostri sudditi con una legge uguale a quella  che imponiamo a noi stessi. Ammesso che nell'assegnare le decime attraverso la nostra curia alle venerande Chiese per il loro pagamento si riconosce che sono state istituite secondo l'ordine della legge divina, a cui non deroga questa legge positiva, né una inveterata consuetudine impedisce che siano determinate dai successori temporali dei Principi Cattolici, Re di Sicilia, e una volta approvate  parimenti si provvede ( a metterle in atto), si fa presente ed è stato confermato da nostro padre sovrano di chiara fama, ed in seguito da noi con ripetuti atti che, quando nasce un dubbio su un pagamento fatto in precedenza, l'obbligo non si estingua in virtù di un  beneficio o di un acquisto.  Ritenendo questo equo tra i privati, ai quali possiamo imporre la legge, è giusto, lasciare da parte l'equità, per l'affermazione cortissima del diritto divino, che in cambio della pia contribuzione delle decime offre non solo il giudizio relativo alla devozione, ma anche la più valida prova della vostra fedeltà, affidiamo a voi la questione, cioè che il Maestro Giovanni di Casera, Arcidiacono e il Presbitero Giovanni di Taranto Canonico della Chiesa di Oria, fedele e devota alla nostra maestà, dimostrano che Roberto de Borgiaco, Milite (2) che governa i Casali di "Velle, Alvarum et Leveranum" (3) , ed Egidio de Fallosa, Milite  che governa i casali di  Celline, Parietis Alto, e il tenimento S. Marzani, Provincia assegnata a voi, sono tenuti a consegnare al medesimo Arcidiacono e al Canonico, in ragione dell'arcidiaconato e del  canonicato, la decima parte di tutti i prodotti degli stessi Casali citati, che tengono in loro possesso. Essi rifiutano di consegnare loro la stessa decima,  non meno a danno delle proprie anime che a svantaggio degli stessi fedeli, per i propri bisogni.

Tu amministratore della giustizia, indaga diligentemente se la stessa decima Arcidiaconi o Canonici o i loro procuratori o messi chiedano, siano loro dovute tali e quali in ragione del Canonicato e Arcidiaconato e se i loro predecessori ad essi stessi dai tempi antichi siano stati soliti riscuoterle ed averle, e se attraverso indagine (risulta) proprio questo, non vogliamo che si vada oltre, ma che ai tuoi successori non sia necessario ripeterla. Ordiamo che essa sia fissata, se sarà evidente che  il suddetto Arcidiacono e Canonico e i loro predecessori sono stati soliti riscuoter ed avere la stessa decima ogni anno. Vogliamo che costringiate con ogni mezzo conveniente i suddetti Militi a pagare la stessa decima per quello in cui finora sono stati insolventi e per il futuro a pagarla intera ai citati Arcidiacono e Canonico e ai loro esattori  o ad altro messo.

Così è scritto in modo che da questo momento non siamo costretti a scrivervi più. Vogliamo che la presente lettera, dopo il competente esame, sia restituita a chi la presenta, perché in futuro possa valere efficacemente.

Inviata da Napoli tramite Bartolomeo di Capua nel VI giorno di Marzo .  Seconda indizione.  

 

a cura di Vito Pati

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