autovelox, multe nulle senza avviso
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segnalato da: L. Bocconi, 23 agosto 2002 * "VariLiberi Pensieri"
da: Italia Oggi - "Giustizia e Società" - La legge 168/2002 prevede il rispetto della normativa sulla privacy nelle segnalazioni a distanza
La mancata segnalazione dello strumento
invalida la sanzione
Nulle le multe con autovelox se l'apparecchiatura non
è segnalata all'automobilista.
E' questo l'effetto del recente Decreto Legge 121/02,
convertito nella legge 168/02, che non solo ha disposto la possibilità
di accertare le infrazioni alle norme su velocità e sorpasso, senza
bisogno della presenza della pattuglia, ma ha anche prescritto la
necessità di rispettare la normativa sulla riservatezza individuale nel
caso di riscontro delle violazioni con dispositivi a distanza.
Da ciò deriva la necessità di rispettare quanto
prescritto dalla legge 675/96, compresa l'informativa agli interessati.
Un principio questo che il garante della privacy ha
applicato ai sistemi di videosorveglianza. Il Decreto Legge 121/2002 a
ridefinito la materia dell'autovelox prescrivendo che non è necessario
ai fini della validità della multa essere bloccati dalla pattuglia e
vedersi contestare l'infrazione immediatamente. Contemporaneamente, però,
si è prescritto che "la violazione deve essere documentata con
sistemi fotografici, di ripresa video o con analoghi dispositivi che,
nel rispetto delle esigenze coirrelate alla tutela della riservatezza
personale, consentano di accertare, anche in tempi successivi, le
modalità di svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo,
non che i dati di immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile
della cirolazione" ( art. 4, comma3 ).
Viene, dunque, richiamata la necessità di rispettare
le esigenze correlate alla riservatezza individuale. E tra queste
rientrano sicuramente quelle previste dall'art. 10 della Legge 675/96 in
materia di informativa agli interessati circa il trattamento dei propri
dati.
Quest'ultima disposizione, sicuramente applicabile
alla pubblica amministrazione, prescrive che prima del trattamento
l'interessato ne conosca gli estremi. In materia di videosorveglianza,
il garante a tracciato un decalogo, uno dei cui punti è proprio quello
che impone agli enti di "fornire alle persone che possono essere
riprese indicazioni chiare, anche se sintetiche, che avvertanto della
presenza di impianti di videosorveglianza, fornendo anche le
informazioni necessarie ai sensi dell'art. 10 della Legge n.
675/1996". Ciò è tanto più necessario, a stabilito il garante,
quando le apparechiature non siano immediatamente visibili.
Questo non significa che debba essere indicato con
precisione il punto esatto dove è collocato il dispositivo, ma va
segnalato che la zona è controllata con l'apparecchiatura.
Dalla inosservanza dell'art. 4, comma 3, del dl
121/02, nella parte in cui rihiama l'applicazione della informativa
privacy, deriva, dunque, illeggittimità delle multe.
Tra l'altro lo stesso art. 4 citato, al comma 1°, va
nella stessa direzione nel momento che, genericamente, impone di dar
informazione agli automobilisti circa l'utilizzazione o l'installazione
dei dispositivi e mezzi tecnici di controllo.
Quello che va sottolineato è che questa informazione
deve essere rispettosa anche del disposto di cui all'art. 10 della Legge
675/1996. In materia si potrebbe ribattere che l'art. 10 della Legge
675/96 non opera nelle ipotesi di trattamenti imposti da una
disposizione di Legge, regolamento direttiva comunitaria, secondo quanto
ammesso dallo stesso art. 10, comma 3, della Legge sulla privacy.
Sul punto si può però rispondere che la
formulazione dell'art. 4 del decreto Legge 121/02 non prevede affatto
l'obbligatorietà della utilizzazione o installazione dei dispositivi e
dei mezzi a controllo a distanza.
Anzi, l'art. 4 recita che gli organi di Polizia
Stradale "possono" utilizzare o installare i predetti
dispositivi o mezzi di controllo.
La formulazione letterale della norma esclude che
ricorrano ipotesi di trattamenti obbligatori, con conseguente esenzione
dall'informativa.
Va aggiunto, infine, che gli organi di Poilizia non
hanno necessità del consenso per il trattamento dei dati ai fini della
notificazione delle violazioni.
E', invece, necessario che all'interno dell'ente si
sia proceduto a tutte le altre prescrizioni previste dalla Legge sulla
privacy: nomina degli incaricati e dei responsabili e rispetto delle
misure di sicurezza nella conservazione dei dati e delle fotografie (
come previsto tra l'altro dal dpr 250/1999).
Antonio CICCIA |