autovelox, multe nulle senza avviso

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segnalato da: L. Bocconi, 23 agosto 2002 * "VariLiberi Pensieri"

 

da: Italia Oggi - "Giustizia e Società" - La legge 168/2002 prevede il rispetto della normativa sulla privacy nelle segnalazioni a distanza

La mancata segnalazione dello strumento invalida la sanzione
 
Nulle le multe con autovelox se l'apparecchiatura non è segnalata all'automobilista.
E' questo l'effetto del recente Decreto Legge 121/02, convertito nella legge 168/02, che non solo ha disposto la possibilità di accertare le infrazioni alle norme su velocità e sorpasso, senza bisogno della presenza della pattuglia, ma ha anche prescritto la necessità di rispettare la normativa sulla riservatezza individuale nel caso di riscontro delle violazioni con dispositivi a distanza.
Da ciò deriva la necessità di rispettare quanto prescritto dalla legge 675/96, compresa l'informativa agli interessati.
Un principio questo che il garante della privacy ha applicato ai sistemi di videosorveglianza. Il Decreto Legge 121/2002 a ridefinito la materia dell'autovelox prescrivendo che non è necessario ai fini della validità della multa essere bloccati dalla pattuglia e vedersi contestare l'infrazione immediatamente. Contemporaneamente, però, si è prescritto che "la violazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o con analoghi dispositivi che, nel rispetto delle esigenze coirrelate alla tutela della riservatezza personale, consentano di accertare, anche in tempi successivi, le modalità di svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo, non che i dati di immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della cirolazione" ( art. 4, comma3 ).
Viene, dunque, richiamata la necessità di rispettare le esigenze correlate alla riservatezza individuale. E tra queste rientrano sicuramente quelle previste dall'art. 10 della Legge 675/96 in materia di informativa agli interessati circa il trattamento dei propri dati.
Quest'ultima disposizione, sicuramente applicabile alla pubblica amministrazione, prescrive che prima del trattamento l'interessato ne conosca gli estremi. In materia di videosorveglianza, il garante a tracciato un decalogo, uno dei cui punti è proprio quello che impone agli enti di "fornire alle persone che possono essere riprese indicazioni chiare, anche se sintetiche, che avvertanto della presenza di impianti di videosorveglianza, fornendo anche le informazioni necessarie ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 675/1996". Ciò è tanto più necessario, a stabilito il garante, quando le apparechiature non siano immediatamente visibili.
Questo non significa che debba essere indicato con precisione il punto esatto dove è collocato il dispositivo, ma va segnalato che la zona è controllata con l'apparecchiatura.
Dalla inosservanza dell'art. 4, comma 3, del dl 121/02, nella parte in cui rihiama l'applicazione della informativa privacy, deriva, dunque, illeggittimità delle multe.
Tra l'altro lo stesso art. 4 citato, al comma 1°, va nella stessa direzione nel momento che, genericamente, impone di dar informazione agli automobilisti circa l'utilizzazione o l'installazione dei dispositivi e mezzi tecnici di controllo.
Quello che va sottolineato è che questa informazione deve essere rispettosa anche del disposto di cui all'art. 10 della Legge 675/1996. In materia si potrebbe ribattere che l'art. 10 della Legge 675/96 non opera nelle ipotesi di trattamenti imposti da una disposizione di Legge, regolamento direttiva comunitaria, secondo quanto ammesso dallo stesso art. 10, comma 3, della Legge sulla privacy.
Sul punto si può però rispondere che la formulazione dell'art. 4 del decreto Legge 121/02 non prevede affatto l'obbligatorietà della utilizzazione o installazione dei dispositivi e dei mezzi a controllo a distanza.
Anzi, l'art. 4 recita che gli organi di Polizia Stradale "possono" utilizzare o installare i predetti dispositivi o mezzi di controllo.
La formulazione letterale della norma esclude che ricorrano ipotesi di trattamenti obbligatori, con conseguente esenzione dall'informativa.
Va aggiunto, infine, che gli organi di Poilizia non hanno necessità del consenso per il trattamento dei dati ai fini della notificazione delle violazioni.
E', invece, necessario che all'interno dell'ente si sia proceduto a tutte le altre prescrizioni previste dalla Legge sulla privacy: nomina degli incaricati e dei responsabili e rispetto delle misure di sicurezza nella conservazione dei dati e delle fotografie ( come previsto tra l'altro dal dpr 250/1999).
Antonio CICCIA