Se la legge n.53 dell’8 marzo del 2000 ha rivisto la normativa sui
congedi parentali (cfr. quadro
riassuntivo in formato Adobe Acrobat PDF;
v. anche Le nuove norme
sulla Maternità e Paternità) apportando modifiche migliorative alla legge
n.1204 del 30-12-1971, il CCNL del 15 marzo 2001 ha portato novità riguardo al
trattamento economico relativo
La novità fondamentale sta nel fatto che
per le disposizioni riguardanti il trattamento economico si applicano le stesse
condizioni sia per il personale con contratto a tempo indeterminato che per il
personale a contratto a tempo determinato. La normativa precedente, invece,
prevedeva trattamenti economici diversificati a secondo del tipo di contratto:
condizioni più favorevoli per coloro che erano in possesso di un contratto a
tempo indeterminato e condizioni più svantaggiose per coloro che avevano un
contratto a tempo determinato e fra questi ultimi i docenti di
religione.
L’art.11 del CCNL del 15 marzo 2001 stabilisce che al personale
della scuola, lavoratore o lavoratrice,:
* nel periodo di astensione
obbligatoria spetta l’intera retribuzione fissa mensile (comma3);
* nel
periodo di astensione facoltativa i primi trenta giorni, computati
complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato,
.....sono retribuiti per intero (comma5);
* nel periodo di astensione per
malattie del bambino, fino al compimento del terzo anno di vita, sono
riconosciuti trenta giorni retribuiti per intero per ciascun anno di età del
bambino, computati complessivamente per entrambi i genitori (comma6).
Da
quanto detto ne consegue che, con la stipula di questo ultimo contratto, viene a
cadere quella discriminazione (80% della retribuzione fissa mensile nel periodo
della astensione obbligatoria) che tante volte i docenti di religione ci hanno
sottoposto e alla quale fino all’emanazione di questa disposizione normativa non
si era potuto porre rimedio.
Salvatore Modica