CONGEDI PARENTALI

Se la legge n.53 dell’8 marzo del 2000 ha rivisto la normativa sui congedi parentali (cfr. quadro riassuntivo in formato Adobe Acrobat PDF; v. anche Le nuove norme sulla Maternità e Paternità) apportando modifiche migliorative alla legge n.1204 del 30-12-1971, il CCNL del 15 marzo 2001 ha portato novità riguardo al trattamento economico relativo 
La novità fondamentale sta nel fatto che per le disposizioni riguardanti il trattamento economico si applicano le stesse condizioni sia per il personale con contratto a tempo indeterminato che per il personale a contratto a tempo determinato. La normativa precedente, invece, prevedeva trattamenti economici diversificati a secondo del tipo di contratto: condizioni più favorevoli per coloro che erano in possesso di un contratto a tempo indeterminato e condizioni più svantaggiose per coloro che avevano un contratto a tempo determinato e fra questi ultimi i docenti di religione.
L’art.11 del CCNL del 15 marzo 2001 stabilisce che al personale della scuola, lavoratore o lavoratrice,:
* nel periodo di astensione obbligatoria spetta l’intera retribuzione fissa mensile (comma3);
* nel periodo di astensione facoltativa i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato, .....sono retribuiti per intero (comma5);
* nel periodo di astensione per malattie del bambino, fino al compimento del terzo anno di vita, sono riconosciuti trenta giorni retribuiti per intero per ciascun anno di età del bambino, computati complessivamente per entrambi i genitori (comma6).
Da quanto detto ne consegue che, con la stipula di questo ultimo contratto, viene a cadere quella discriminazione (80% della retribuzione fissa mensile nel periodo della astensione obbligatoria) che tante volte i docenti di religione ci hanno sottoposto e alla quale fino all’emanazione di questa disposizione normativa non si era potuto porre rimedio. 

 

Salvatore Modica