QUESITO E INTERPELLANZA
PER LA NOMINA DEL DOTTOR COSIMO CASILLI
Veglieonline * 17 giugno 2005 * (amministrazione-opposizione)* Caratteri grandi-medi-normali * Accessibilità
Riguardo al conferimento di incarico al
consulente dr. Casilli, trovo che le mia
impressioni non sono
effettivamente soltanto mie, infatti vengo a conoscenza che già è stato rivolto un
quesito al Difensore Civico - On. Giacinto Urso
della Provincia di Lecce, (inviato per conoscenza anche al Prefetto G. Casilli,
al Presidente della Provincia G. Pellegrino e agli organi di stampa), posto nei
seguenti termini dal consigliere comunale prof. Antonio Greco, a nome anche di
numerosi cittadini, ed una interpellanza
consiliare.
Questi i termini del quesito rivolto al Difensore civico on. Giacinto Urso
"Oggetto:
Decreto Sindacale n. 33 del 25 maggio 2005 del Sindaco di Veglie : “Attività di
consulenza per l’Ufficio di staff del Sindaco – Conferimento incarico”.
Il sottoscritto consigliere del Comune di Veglie, Antonio Greco, anche a nome di
numerosi cittadini, sottopone al difensore Civico della Provincia di Lecce il
seguente quesito.
Il Sindaco di Veglie ha nominato, con Decreto Sindacale n. 33 del 23 maggio
2005, il Dr. Cosimo Casilli, attuale Direttore Generale della Provincia di
Lecce, componente dell’Ufficio di Staff del Sindaco, fino al 31/12/2005, con un
impegno di spesa pari ad € 10.680,00 e con compiti di indirizzo e controllo
dell’Ente-Comune, previa acquisizione dell’autorizzazione del Presidente della
Provincia, sen. Giovanni Pellegrino, rilasciata secondo quanto previsto
dall’art. 53 del D.lgv. 165/01.
Premesso che nessun dubbio può sussistere circa la specifica professionalità del
Direttore della Provincia nominato consulente a Veglie;
precisato, altresì, che con la presente non si vogliono sottoporre al Difensore
Civico della Provincia eventuali profili negativi di legittimità dell’atto
indicato in oggetto, con particolare riferimento a quanto disposto dalla legge
n. 311/2004, art. 1 commi 11 e 42, ben sapendo che la suddetta legge ha già
stabilito che circa “l’affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di
cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina
responsabilità erariale” valuterà la Corte dei Conti,
il sottoscritto chiede di sapere dal Difensore Civico della Provincia,
Ente che ha autorizzato l’incarico,
se la nomina del più alto dirigente della Provincia a collaboratore del Sindaco
del Comune di Veglie corrisponde ad un criterio di imparzialità e di buona
amministrazione della Provincia di Lecce nonché a tutti i criteri che devono
presiedere all’attività amministrativa degli Enti Pubblici,
tenuto conto che:
- alla Provincia di Lecce “spettano le funzioni amministrative di interesse
provinciale che riguardino l’intero territorio provinciale” (D.Lgv. n. 267/00) e
che l’attività della Provincia di Lecce deve essere fatta “in collaborazione con
i comuni…” (D.Lgv. n. 267/00), tutti e 97 e non in modo particolare con il
sindaco di Veglie;
- la moglie del Sindaco di Veglie è dipendente provinciale, e quindi subordinata
al Direttore Generale della Provincia di Lecce;
- per la nomina è prevista una spesa a carico dell’ente Comune.
Con osservanza.
Veglie 15 giugno 2005
Il consigliere Prof. Antonio Greco"
Questi,
invece, i termini dell'interpellanza consiliare, rivolta al Presidente del
Consiglio, al Sindaco e ai Revisori dei Conti del Comune di
Veglie e, per conoscenza, al Prefetto e al Presidente della Provincia di Lecce e
alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti di Bari
"Oggetto: interpellanza -
art.31 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
Il sottoscritto consigliere comunale rivolge al Sindaco la seguente
interpellanza.
Lette le Delibere di Giunta Comunale nn. 14 e 17/05 aventi per oggetto,
rispettivamente, “Costituzione Ufficio Staff – Atto di Indirizzo” e
“Conferimento incarico di consulenza per l’Ufficio di Staff del Sindaco – Presa
d’atto del Decreto Sindacale di nomina n. 33 del 23..05.2005 e il Decreto
sindacale n. 33/05 del 23.05.05”;
Letto il Decreto sindacale n. 33 del 23 maggio 2005 avente per oggetto:
“Attività di consulenza per l’ufficio di staff del Sindaco – Conferimento
incarico”, con il quale “è conferito incarico di consulente del Sindaco per
l’esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo” al dr. Cosimo Casilli,
attualmente Direttore Generale della Provincia di Lecce;
Premesso che nessun dubbio può sussistere circa la specifica professionalità del
Direttore della Provincia nominato consulente a Veglie;
Vista la legge n. 311/2004, art. 1 commi 11 e 42, che per chiarezza si
riportano:
“11. Fermo quanto stabilito per gli enti locali dal comma 42, la spesa annua per
studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei
all’amministrazione sostenuta per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 dalle
pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esclusi le università, gli enti di ricerca e
gli organismi equiparati, non deve essere superiore a quella sostenuta nell’anno
2004. L’affidamento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a
soggetti estranei all’amministrazione in materie e per oggetti rientranti nelle
competenze della struttura burocratica dell’ente, deve essere adeguatamente
motivato ed è possibile soltanto nei casi previsti dalla legge ovvero
nell’ipotesi di eventi straordinari. In ogni caso, l’atto di affidamento di
incarichi e consulenze di cui al secondo periodo deve essere trasmesso alla
Corte dei conti. L’affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al
presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità
erariale.
42. L’affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di
ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all’amministrazione, deve
essere adeguatamente motivato con specifico riferimento all’assenza di strutture
organizzative o professionalità interne all’ente in grado di assicurare i
medesimi servizi, ad esclusione degli incarichi conferiti ai sensi della legge
11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. In ogni caso l’atto di
affidamento di incarichi e consulenze di cui al primo periodo deve essere
corredato della valutazione dell’organo di revisione economico-finanziaria
dell’ente locale e deve essere trasmesso alla Corte dei conti. L’affidamento di
incarichi in difformità dalle previsioni di cui al presente comma costituisce
illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Le disposizioni di
cui al presente comma si applicano agli enti con popolazione superiore a 5.000
abitanti”.
Letta la Relazione allegata alla Delibera della Corte dei Conti n. 6 del 15
febbraio 2005 recante “Linee di indirizzo e criteri interpretativi sulle
disposizioni della legge 30 dicembre 2004, n.311 in materia di affidamento di
incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenza” e in particolare:
“(…) L’affidamento dell’incarico deve essere preceduto perciò da un accertamento
reale, che coinvolge la responsabilità del dirigente competente, sull’assenza di
servizi o di professionalità, interne all’ente, che siano in grado di adempiere
l’incarico”.
“(…)dispone che il conferimento dell’incarico deve essere adeguatamente motivato
ed “è possibile soltanto nei casi previsti dalla legge ovvero nelle ipotesi di
eventi straordinari”.
“(…)I commi 11 e 42 (…) prevedono che l’affidamento dei medesimi, senza il
rispetto delle previsioni della legge, “costituisce illecito disciplinare e
determina responsabilità erariale”.
Visto il parere dei Revisori dei Conti del Comune di Veglie espresso sul
Bilancio di Previsione 2005, approvato con delibera del Commissario Prefettizio
n. 41 del 23/03/05, in cui si legge: “Suggerisce all’amministrazione di operare
una oculata politica della spesa, limitando -così come prevede la legge
finanziaria 2005- il ricorso alle consulenze esterne”. Suggerimento già dato
dagli stessi Revisori nel parere espresso in data 28 giugno 2004, prot. n. 8232,
sul Rendiconto per l’esercizio finanziario 2003, in cui, fra l’altro, scrivono:
“A tal fine il collegio sottopone all’attenzione dell’amministrazione i seguenti
suggerimenti: (…) b) contenimento del tasso di crescita della spesa corrente;
(…) f) riduzione della spesa per il personale; g) limitazione del ricorso a
contratti a termine fuori della dotazione organica e limitazione delle
consulenze”;
Considerato che:
- dagli atti dell’Amministrazione Comunale, a conoscenza del sottoscritto, non
risulta che l’incarico sia stato preceduto da “un accertamento reale” da parte
del Segretario Generale, figura apicale dell’Ente, e che il Responsabile del
servizio interessato ha espresso parere favorevole alle due delibere
semplicemente “dando atto che nell’ambito dell’amministrazione non è presente
alcuna risorsa umana che possa rendere le suindicate prestazioni professionali
qualificate”, e che queste nella delibera n. 14/05 sono indicate nella
collaborazione “all’esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo” del
Sindaco;
- le prestazioni individuate nel Decreto sindacale n. 33/05 per un aiuto al
Sindaco nel suo compito di indirizzo e controllo dell’ente (“1. collaborazione
con il Segretario comunale per la razionalizzazione dell’organizzazione della
struttura amministrativa e la definizione della macrostruttura dell’ente; 2.
individuazione di interventi che consentano di migliorare l’efficienza,
l’efficacia e la qualità dei servizi erogati ai cittadini, con particolare
riferimento ai procedimenti urbanistici; 3. individuazione di risorse
finanziarie per il cofinanziamento dei progetti comunali; 4. monitoraggio ed
eventuale revisione del programma triennale dei lavori pubblici; 5. attui un
monitoraggio delle spese al fine di evitare l’insorgere di debiti fuori bilancio
anche mediante una puntuale ricognizione del contenzioso ed una verifica dei
contratti in essere”) sono tutte prestazioni già in capo a funzionari interni di
cui è dotata la struttura organizzativa dell’ente: la prima, la seconda, la
quarta e la quinta prestazione, sono di competenza del Segretario-Direttore
Generale, dei Dirigenti del Settore Urbanistica e dei Lavori Pubblici, e dei
Revisori dei Conti;
- non risulta che il Segretario-Direttore Generale, i suddetti Dirigenti e i
Revisori dei Conti abbiano sottoscritto documento in cui dichiarino di non
essere in grado di poter svolgere i suddetti compiti di cui nel Decreto
sindacale n. 33/05 e di aver bisogno di collaborazione per la quantità del
lavoro o per particolari problemi nello svolgimento delle loro funzioni;
- non risulta altro documento sottoscritto dal Sindaco con il quale spieghi
perché ha bisogno di nominare nel suo staff una figura di “alto profilo
professionale” con i compiti tecnici già sopraddetti ed elencati;
- pur volendo considerare come motivo principale della nomina la terza
prestazione (individuazione di risorse finanziarie per il cofinanziamento dei
progetti comunali), deve rilevarsi che questa è tipica attività politica e non
c’entra nulla con l’attività di “indirizzo e controllo”, prevista dall’atto di
indirizzo della costituzione dell’ufficio di staff (Del. G. n. 14). Infatti, la
mansione di collaborazione nell’individuazione di risorse finanziarie a favore
dell’Ente non è presente, correttamente, nell’atto di costituzione dello staff,
perché compito tipico di ruoli politici (Sindaco e Assessori capaci);
Visto il Decreto sindacale n.40 del 7 giugno 2005 con cui è stato nominato
Direttore Generale, il dott. Cannazza, Segretario Generale del Comune di Veglie;
Letto quanto riportato dalla Delibera di Giunta n. 17/05 circa la spesa (€.
10.680,00 per 7mesi): “il collegio dei revisori dei conti ha espresso
valutazione favorevole in ordine al conferimento del presente incarico, secondo
quanto previsto dall’art.1, comma 42, della legge 311/2004, come evidenziato
specificatamente nella nota di attestazione allegata al presente atto”, a cui
bisogna aggiungere la spesa per la nomina del Direttore Generale del Comune di
Veglie;
Precisato che il sottoscritto non intende sostituirsi alla Corte dei Conti, cui
è anche indirizzata la presente interpellanza, che valuterà se l’affidamento del
suddetto incarico “costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità
erariale”,
nell’esercizio delle sue funzioni di consigliere comunale, chiede di sapere dal
Sindaco:
- se e quando “l’affidamento dell’incarico (è stato preceduto) da un
accertamento reale, che coinvolge la responsabilità del dirigente competente,
sull’assenza di servizi o di professionalità, interne all’ente, che siano in
grado di adempiere l’incarico”; se l’accertamento reale non c’è stato, perché;
- quali sono “gli eventi straordinari” che l’hanno spinta a conferire il
suddetto incarico;
- se “l’evento straordinario” sono le preoccupazioni personali del Sindaco Fai
per lo svolgimento del ruolo (un ruolo nuovo, difficile e complesso, ma
liberamente scelto dall’attuale Sindaco), perché ha pensato di imputare la spesa
per l’incarico all’Ente e non a parte della sua indennità di sindaco;
- quale è il suo parere sui collaboratori interni;
- perché i Revisori dei Conti prima hanno suggerito all’Amministrazione di
operare una oculata politica della spesa, limitando -così come prevede la legge
finanziaria 2005- il ricorso alle consulenze esterne”e poi al Sindaco Fai hanno
dato parere favorevole ad una consulenza esterna per compiti già assolvibili dal
personale interno.
Con osservanza.
Veglie 15 giugno 2005
Il consigliere prof. Antonio Greco."