Commento al DDL 622. approvato il 19/07/2000
Novità sul DDL (19/09/2000)

Disegno di legge concernente "Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento degli insegnanti di religione cattolica" (n.662). Emendamento.

Art.1

(Stato giuridico)

  1. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di cui al comma 2 si applicano, per quanto compatibili con la presente legge, le norme di stato giuridico e il trattamento economico previsti dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuola di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, di seguito denominato "testo unico", e dalla contrattazione collettiva.
  2. Sono istituiti due distinti ruoli provinciali, rispettivamente, per gli insegnanti di religione cattolica della scuola dell'infanzia e di base e per gli insegnanti di religione cattolica della scuola secondaria.

Art.2

(Dotazioni organiche dei posti per l'insegnamento della religione cattolica)

  1. In attesa dell'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione della legge 10 febbraio 2000, n.30, le dotazioni organiche per l'insegnamento della religione cattolica sono stabilite: a) nella scuola media e secondaria superiore, nell'ambito dell'organico complessivo di ciascuna provincia, nella misura del 60 per cento dei posti corrispondenti alle classi prevedibilmente funzionanti nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi; b) nella scuola materna ed elementare, nell'ambito dell'organico complessivo di ciascuna provincia, nella misura del 60 per cento dei posti corrispondenti alle classi di scuola elementare o alle sezioni di scuola materna funzionanti nell'anno scolastico precedente a quello di costituzione dell'organico nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi e nelle quali, nel medesimo anno, gli insegnanti titolari non hanno fornito la loro disponibilità all'insegnamento della religione cattolica.
  2. I posti di cui al comma 1 possono essere coperti con personale a tempo pieno o a tempo parziale, secondo le quote e le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva.

Art.3

(Reclutamento)

  1. Per l'accesso ai ruoli di cui all'articolo 1 si applicano, per quanto compatibili con la presente legge, le norma sul reclutamento del personale docente di cui alla Parte II, Titolo I, Capo II, Sezione II del testo unico.
  2. Per la partecipazione alle procedure concorsuali è richiesto il possesso di almeno uno dei titoli di qualificazione professionale stabiliti al punto 4 dell'Intesa tra il Ministro della pubblica istruzione e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana di cui all'articolo 1, comma 2, unitamente ad un diploma di laurea valido per l'ammissione ai concorsi a posti d'insegnamento.
  3. Ciascun candidato dovrà inoltre essere in possesso del riconoscimento di idoneità di cui al n.5, lettera a), del Protocollo addizionale all'Accordo tra la Repubblica Italiana e la santa Sede di revisione del Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929, reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n.121, rilasciato dall'Ordinario diocesano competente per territorio e potrà concorrere soltanto per i posti disponibili nel territorio di pertinenza della relativa diocesi.
  4. Relativamente alle prove d'esame, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 5, comma 3, si applicano le norme di cui al comma 1 del presente articolo ed in particolare l'articolo 400, comma 6, del testo unico, con esclusione dell'accertamento della preparazione sui contenuti specifici dell'insegnamento della religione cattolica.
  5. L'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato è disposta dal dirigente dell'ufficio scolastico periferico d'intesa con l'Ordinario diocesano competente per territorio, ai sensi del n.5, lettera a), del Protocollo addizionale di cui al comma 3 del presente articolo e del punto 2.5 dell'Intesa di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge.
  6. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, ai motivi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dalle vigenti disposizioni si aggiunge la revoca dell'idoneità da parte dell'Ordinario diocesano competente, divenuta esecutiva a norma dell'ordinamento canonico.
  7. Per tutti i posti non coperti da insegnanti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, si provvede mediante contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai dirigenti scolastici, su indicazione del dirigente dell'ufficio scolastico periferico, d'intesa con il competente Ordinario diocesano.

Art.4

(Mobilità)

  1. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli provinciali di cui all'articolo 1, comma 2, si applicano le disposizioni vigenti in materia di mobilità nel comparto del personale della scuola. La mobilità professionale all'interno dei predetti ruoli è subordinata al possesso del titolo di qualificazione richiesto per il ruolo al quale si aspira. La mobilità professionale verso altro insegnamento non è consentita prima che siano decorsi cinque anni di effettivo insegnamento dall'assunzione in ruolo.
  2. L'insegnante di religione cattolica con contratto di lavoro a tempo indeterminato al quale sia stata revocata l'idoneità ha titolo a fruire della mobilità professionale nel comparto del personale della scuola.
  3. I posti rimasti vacanti a seguito di revoca dell'idoneità non concorrono, per un quinquennio, a determinare le dotazioni organiche di cui all'articolo 2 e sono coperti mediante stipula di contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 7.

Art.5

(Norme transitorie e finali)

  1. Al primo concorso per titoli ed esami che sarà bandito successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge sono ammessi gli insegnanti di religione cattolica che risultino destinatari dell'articolo 53, ultimo comma, della legge n.312 del 1980, integrato e modificato dall'articolo 3, commi 6 e 7, del D.P.R. n.399 del 1988 e che siano in servizio nell'anno scolastico in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Al predetto concorso può altresì partecipare il personale docente che abbia prestato effettivo servizio per altro insegnamento nelle scuole statali per almeno quattro anni scolastici e che sia in servizio nell'anno scolastico in corso alla data predetta.
  2. Il personale di cui al comma 1 deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, commi 2 e 3. Limitatamente alle procedure riguardanti i posti di insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella costituenda scuola di base, per i candidati al primo concorso di cui al comma 1 si prescinde dal requisito del possesso del diploma di laurea.
  3. Il programma d'esame del primo concorso di cui al comma 1, consistente in una prova scritta ed una prova orale, sarà volto all'accertamento della conoscenza della legislazione e dell'ordinamento scolastico, degli orientamenti didattici e pedagogici relativi ai gradi di scuola ai quali si riferisce il concorso, nonché all'accertamento della cultura posseduta dal candidato nel campo delle scienze sociali, filosofiche e storiche.
  4. La presente legge si applica anche agli insegnanti di religione cattolica delle regioni di confine, ove essa non risulti in contrasto con le norme locali tutelate dalla disposizione del n.5, lettera c, del Protocollo addizionale di cui all'articolo 3, comma 3, della presente legge.

Art.5…

(Disposizione finanziaria)

  1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 507 milioni per l'anno 2000, lire 17.930 milioni per l'anno 2002 e lire 46.620 milioni a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

 

Maria Grazia Pagano (DS)  Adolfo Manis (R.I.), Roberto Napoli (Udeur), Carla Mazzucca Poggiolini (I Democratici) , Gian Guido Folloni (Centro Riformatori), Alberto Monticone (PPI), , Armin Pinggera (SVP)