Commento al DDL 622.
approvato il 19/07/2000
Novità
sul DDL (19/09/2000)
Disegno di legge concernente "Norme sullo stato giuridico e sul 
reclutamento degli insegnanti di religione cattolica" (n.662). 
Emendamento.
Art.1
(Stato giuridico)
  - Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di 
  cui al comma 2 si applicano, per quanto compatibili con la presente legge, le 
  norme di stato giuridico e il trattamento economico previsti dal testo unico 
  delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle 
  scuola di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 
  1994, n.297, di seguito denominato "testo unico", e dalla contrattazione 
  collettiva. 
  
 - Sono istituiti due distinti ruoli provinciali, 
  rispettivamente, per gli insegnanti di religione cattolica della scuola 
  dell'infanzia e di base e per gli insegnanti di religione cattolica della 
  scuola secondaria. 
 
Art.2
(Dotazioni organiche dei posti per l'insegnamento 
della religione cattolica)
  - In attesa dell'entrata in vigore delle disposizioni di 
  attuazione della legge 10 febbraio 2000, n.30, le dotazioni organiche per 
  l'insegnamento della religione cattolica sono stabilite: a) nella scuola media 
  e secondaria superiore, nell'ambito dell'organico complessivo di ciascuna 
  provincia, nella misura del 60 per cento dei posti corrispondenti alle classi 
  prevedibilmente funzionanti nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi; 
  b) nella scuola materna ed elementare, nell'ambito dell'organico complessivo 
  di ciascuna provincia, nella misura del 60 per cento dei posti corrispondenti 
  alle classi di scuola elementare o alle sezioni di scuola materna funzionanti 
  nell'anno scolastico precedente a quello di costituzione dell'organico nel 
  territorio di pertinenza di ciascuna diocesi e nelle quali, nel medesimo anno, 
  gli insegnanti titolari non hanno fornito la loro disponibilità 
  all'insegnamento della religione cattolica. 
  
 - I posti di cui al comma 1 possono essere coperti con 
  personale a tempo pieno o a tempo parziale, secondo le quote e le modalità 
  stabilite dalla contrattazione collettiva. 
 
Art.3
(Reclutamento)
  - Per l'accesso ai ruoli di cui all'articolo 1 si applicano, 
  per quanto compatibili con la presente legge, le norma sul reclutamento del 
  personale docente di cui alla Parte II, Titolo I, Capo II, Sezione II del 
  testo unico. 
  
 - Per la partecipazione alle procedure concorsuali è richiesto 
  il possesso di almeno uno dei titoli di qualificazione professionale stabiliti 
  al punto 4 dell'Intesa tra il Ministro della pubblica istruzione e il 
  Presidente della Conferenza Episcopale Italiana di cui all'articolo 1, comma 
  2, unitamente ad un diploma di laurea valido per l'ammissione ai concorsi a 
  posti d'insegnamento. 
  
 - Ciascun candidato dovrà inoltre essere in possesso del 
  riconoscimento di idoneità di cui al n.5, lettera a), del Protocollo 
  addizionale all'Accordo tra la Repubblica Italiana e la santa Sede di 
  revisione del Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929, reso esecutivo con 
  legge 25 marzo 1985, n.121, rilasciato dall'Ordinario diocesano competente per 
  territorio e potrà concorrere soltanto per i posti disponibili nel territorio 
  di pertinenza della relativa diocesi. 
  
 - Relativamente alle prove d'esame, fatto salvo quanto 
  stabilito dall'articolo 5, comma 3, si applicano le norme di cui al comma 1 
  del presente articolo ed in particolare l'articolo 400, comma 6, del testo 
  unico, con esclusione dell'accertamento della preparazione sui contenuti 
  specifici dell'insegnamento della religione cattolica. 
  
 - L'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato è 
  disposta dal dirigente dell'ufficio scolastico periferico d'intesa con 
  l'Ordinario diocesano competente per territorio, ai sensi del n.5, lettera a), 
  del Protocollo addizionale di cui al comma 3 del presente articolo e del punto 
  2.5 dell'Intesa di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge. 
  
 - Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, ai 
  motivi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dalle vigenti 
  disposizioni si aggiunge la revoca dell'idoneità da parte dell'Ordinario 
  diocesano competente, divenuta esecutiva a norma dell'ordinamento 
  canonico. 
  
 - Per tutti i posti non coperti da insegnanti con contratto di 
  lavoro a tempo indeterminato, si provvede mediante contratti di lavoro a tempo 
  determinato stipulati dai dirigenti scolastici, su indicazione del dirigente 
  dell'ufficio scolastico periferico, d'intesa con il competente Ordinario 
  diocesano. 
 
Art.4
(Mobilità)
  - Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli 
  provinciali di cui all'articolo 1, comma 2, si applicano le disposizioni 
  vigenti in materia di mobilità nel comparto del personale della scuola. La 
  mobilità professionale all'interno dei predetti ruoli è subordinata al 
  possesso del titolo di qualificazione richiesto per il ruolo al quale si 
  aspira. La mobilità professionale verso altro insegnamento non è consentita 
  prima che siano decorsi cinque anni di effettivo insegnamento dall'assunzione 
  in ruolo. 
  
 - L'insegnante di religione cattolica con contratto di lavoro a 
  tempo indeterminato al quale sia stata revocata l'idoneità ha titolo a fruire 
  della mobilità professionale nel comparto del personale della scuola. 
  
 - I posti rimasti vacanti a seguito di revoca dell'idoneità non 
  concorrono, per un quinquennio, a determinare le dotazioni organiche di cui 
  all'articolo 2 e sono coperti mediante stipula di contratti di lavoro a tempo 
  determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 7. 
 
Art.5
(Norme transitorie e finali)
  - Al primo concorso per titoli ed esami che sarà bandito 
  successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge sono 
  ammessi gli insegnanti di religione cattolica che risultino destinatari 
  dell'articolo 53, ultimo comma, della legge n.312 del 1980, integrato e 
  modificato dall'articolo 3, commi 6 e 7, del D.P.R. n.399 del 1988 e che siano 
  in servizio nell'anno scolastico in corso alla data di entrata in vigore della 
  presente legge. Al predetto concorso può altresì partecipare il 
  personale docente che abbia prestato effettivo servizio per altro insegnamento 
  nelle scuole statali per almeno quattro anni scolastici e che sia in servizio 
  nell'anno scolastico in corso alla data predetta. 
  
 - Il personale di cui al comma 1 deve essere in possesso dei 
  requisiti previsti dall'articolo 3, commi 2 e 3. Limitatamente alle procedure 
  riguardanti i posti di insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella 
  costituenda scuola di base, per i candidati al primo concorso di cui al comma 
  1 si prescinde dal requisito del possesso del diploma di laurea. 
  
 - Il programma d'esame del primo concorso di cui al 
  comma 1, consistente in una prova scritta ed una prova orale, sarà 
  volto all'accertamento della conoscenza della legislazione e dell'ordinamento 
  scolastico, degli orientamenti didattici e pedagogici relativi ai gradi di 
  scuola ai quali si riferisce il concorso, nonché all'accertamento della 
  cultura posseduta dal candidato nel campo delle scienze sociali, filosofiche e 
  storiche. 
  
 - La presente legge si applica anche agli insegnanti di 
  religione cattolica delle regioni di confine, ove essa non risulti in 
  contrasto con le norme locali tutelate dalla disposizione del n.5, lettera c, 
  del Protocollo addizionale di cui all'articolo 3, comma 3, della presente 
  legge. 
 
Art.5…
(Disposizione finanziaria)
  - All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 
  507 milioni per l'anno 2000, lire 17.930 milioni per l'anno 2002 e lire 46.620 
  milioni a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente 
  riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 
  2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto corrente 
  "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del 
  bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando 
  l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione. 
 
 
Maria Grazia Pagano (DS)  Adolfo Manis 
(R.I.), Roberto Napoli (Udeur), Carla Mazzucca Poggiolini (I Democratici) , Gian 
Guido Folloni (Centro Riformatori), Alberto Monticone (PPI), , Armin Pinggera (SVP)