SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE

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da: C. Penna, 29 aprile 2004 *  "Scuola" *** RIFORMA - PRIMARIA - 1° GRADO

 

SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE

Attualmente non è stato emanato alcun decreto delegato in attuazione della legge n. 53/2003 sul secondo ciclo di istruzione.
In base alla legge di riforma (n. 53/03) il 2° ciclo di istruzione comprende il sistema dei licei e il sistema dell'istruzione e della formazione professionale.

Questo secondo ciclo, finalizzato alla crescita educativa, culturale e professionale dei giovani attraverso il sapere, il fare e l'agire, e la riflessione critica su di essi, è finalizzato a sviluppare l'autonoma capacità di giudizio e l'esercizio della responsabilità personale e sociale; in tale ambito, viene anche curato lo sviluppo delle conoscenze relative all'uso delle nuove tecnologie.

E' costituito dal sistema dei licei e dal sistema dell'istruzione e della formazione professionale. I licei sono otto: liceo artistico, classico, economico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico, tecnologico, delle scienze umane; i licei artistico, economico e tecnologico si articolano in indirizzi per corrispondere ai diversi fabbisogni formativi; i licei hanno durata quinquennale; l'attività didattica si sviluppa in due periodi biennali e in un quinto anno che prioritariamente completa il percorso disciplinare e prevede altresì l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità caratterizzanti il profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi; i licei si concludono con un esame di Stato il cui superamento rappresenta titolo necessario per l'accesso all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica; l'ammissione al quinto anno dà accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore

Ferma restando la competenza regionale in materia di formazione e istruzione professionale, i percorsi del sistema dell'istruzione e della formazione professionale realizzano profili educativi, culturali e professionali, ai quali conseguono titoli e qualifiche professionali di differente livello, valevoli su tutto il territorio nazionale se rispondenti ai livelli essenziali di prestazione; le modalità di accertamento di tale rispondenza, anche ai fini della spendibilità dei predetti titoli e qualifiche nell'Unione europea, sono definite con il regolamento da adottare a norma dell'art. 117 della Costituzione e dell'art. 17 della legge 400/88; i titoli e le qualifiche costituiscono condizione per l'accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144; i titoli e le qualifiche conseguiti al termine dei percorsi del sistema dell'istruzione e della formazione professionale di durata almeno quadriennale consentono di sostenere l'esame di Stato, utile anche ai fini degli accessi all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, previa frequenza di apposito corso annuale, realizzato d'intesa con le università e con l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e ferma restando la possibilità di sostenere, come privatista, l'esame di Stato anche senza tale frequenza.

E' assicurata e assistita la possibilità di cambiare indirizzo all'interno del sistema dei licei, nonché di passare dal sistema dei licei al sistema dell'istruzione e della formazione professionale, e viceversa, mediante apposite iniziative didattiche, finalizzate all'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta; la frequenza positiva di qualsiasi segmento del secondo ciclo comporta l'acquisizione di crediti certificati che possono essere fatti valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nei passaggi tra i diversi percorsi dei licei e dell'istruzione e formazione professionale.
Nel secondo ciclo, esercitazioni pratiche, esperienze formative e stage realizzati in Italia o all'estero anche con periodi di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi, sono riconosciuti con specifiche certificazioni di competenza rilasciate dalle istituzioni scolastiche e formative; i licei e le istituzioni formative del sistema dell'istruzione e della formazione professionale, d'intesa rispettivamente con le università, con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e con il sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore, stabiliscono, con riferimento all'ultimo anno del percorso di studi, specifiche modalità per l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità richieste per l'accesso ai corsi di studio universitari, dell'alta formazione, ed ai percorsi dell'istruzione e formazione tecnica superiore.

Dal compimento del quindicesimo anno di età i diplomi e le qualifiche si possono conseguire in alternanza scuola-lavoro o attraverso l'apprendistato.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, al fine di assicurare agli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età la possibilità di realizzare i corsi del secondo ciclo in alternanza scuola-lavoro, come modalità di realizzazione del percorso formativo progettata, attuata e valutata dall'istituzione scolastica e formativa in collaborazione con le imprese, con le rispettive associazioni di rappresentanza e con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che assicuri ai giovani, oltre alla conoscenza di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro, il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge stessa, un apposito decreto legislativo su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle attività produttive, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei datori di lavoro, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) svolgere l'intera formazione dai 15 ai 18 anni, attraverso l'alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di convenzioni con imprese o con le rispettive associazioni di rappresentanza o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con enti pubblici e privati ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di tirocinio che non costituiscono rapporto individuale di lavoro. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro, possono collegarsi con il sistema dell'istruzione e della formazione professionale ed assicurare, a domanda degli interessati e d'intesa con le regioni, la frequenza negli istituti d'istruzione e formazione professionale di corsi integrati che prevedano piani di studio progettati d'intesa fra i due sistemi, coerenti con il corso di studi e realizzati con il concorso degli operatori di ambedue i sistemi;

b) fornire indicazioni generali per il reperimento e l'assegnazione delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dei percorsi di alternanza, ivi compresi gli incentivi per le imprese, la valorizzazione delle imprese come luogo formativo e l'assistenza tutoriale;

c) indicare le modalità di certificazione dell'esito positivo del tirocinio e di valutazione dei crediti formativi acquisiti dallo studente.

Formazione Professionale. L'abrogazione della legge 9/99 recante "Disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione" ha creato un vuoto legislativo, per questo motivo è stato firmato un accordo quadro tra Mius, Mlps e Regioni il 19/06/2003 tendente ad introdurre un percorso triennale in grado di contrastare l’evasione scolastica della fascia di età 14-17 anni. L’Accordo quadro nazionale prevede anche la sottoscrizione di diversi partenariati istituzionali, a livello nazionale, in accordo con il livello regionale, per definire gli standard formativi minimi, a partire da quelli relativi alla competenze di base. Questo per poter garantire il riconoscimento a livello nazionale e comunitario dei crediti acquisiti, anche in apprendistato e ciò a fini di un eventuale passaggio dal sistema di istruzione a quello professionale e viceversa. Il 15 settembre 2003 dovevano essere sottoscritte una serie di intese Stato-Regioni, ma solo nel dicembre 2003 sono state concluse tali intese.

La definizione degli standard formativi prevista dall’accordo quadro è stata resa nota il 15 gennaio 2004, attraverso un accordo di partenariato tra Stato e Regioni; questo accordo definisce i compiti sia a livello nazionale che a livello locale. Con tale accordo sono stati definiti degli standard relativi a 4 aree: area dei linguaggi, area scientifica, area tecnologica, area storico-socio-economica; la divisione di tali aree non coincide necessariamente con l'articolazione scolastica delle discipline, ma ha la funzione di accorpare le competenze in esito ai percorsi formativi.  Si tratta comunque di sperimentazioni dell'anticipazione del diritto-dovere promosso dalla legge di Riforma Moratti; sono progetti di durata triennale, ma l'attuazione graduale del diritto-dovere è rimessa ai decreti delegati che dovranno essere emanati come previsti dalla legge di Riforma, sempre previa intesa con la Conferenza unificata Stato-Regioni-Città e Autonomia locali.

C'è infine da aggiungere che la Regione Puglia, sempre in detta data, ha approvato il sistema di accreditamento nel settore della Formazione Professionale: si tratta di rigidi paletti che la Regione ha imposto per coloro che vogliono proporsi come soggetti di istruzione e formazione professionale. E' stato definito  un "bollino blu", nomenclatura di tipo universitario, che deve certificare la garanzia e la qualità che si intende adottare nell'intero sistema formativo della regione Puglia.

Sull'istruzione e formazione professionale, ricordiamo che le Regioni hanno potestà esecutiva  e regolamentare esclusiva, come recita il nuovo Titolo V della Costituzione all'art. 117, modificata dalla legge 3/01. Lo Stato interviene in questo settore - sempre in forma collaborativa con la Conferenza unificata, in quanto è suo compito definire gli indirizzi e gli standard nazionali.

Ovviamente questo settore della formazione professionale è quello che più risente della Riforma ed è quello anche più complesso da riformare e strutturare.

Sul sito www.edscuola.it, nella sezione "Riforma Cicli" è possibile trovare tutte le leggi e i decreti che riguardano la Riforma, sia nella fase di sperimentazione che in questa attuativa (ovviamente il tutto è reperibile - anche se in forma meno pratica - sulsito del ministero www.istruzione.it).